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Affitto e contratti agrari

AFFITTO E CONTRATTI AGRARI


L’affitto è diverso dalla locazione perché ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva e attribuisce all’affittuario il diritto di fare propri i frutti ma lo obbliga a curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa
L’affittuario è sempre un imprenditore
Il locatore può chiedere la risoluzione se viene mutata la destinazione economica del bene
È vietato il subaffitto senza il consenso del locatore

Contratti agrari → prima erano tanti (affitto, mezzadria, colonia..), oggi l’unico ammesso è l’affitto
I vecchi contratti di mezzadria e colonia vengono convertiti in affitto su richiesta del coltivatore
I nuovi contratti di mezzadria e colonia sono vietati e quindi nulli → conversione legale in affitto

Coltivatore diretto → imprenditore agricolo che coltiva il fondo con lavoro proprio e dei propri familiari
E’ tenuto a pagare un equo canone predeterminato; durata min 15 anni, prorogata alla prima scadenza per altri 3 anni su richiesta dell’affittuario
Se l’affittuario esegue miglioramenti con impegno di capitale, ha diritto alla proroga per 12 anni oltre la scadenza
In caso di alienazione del fondo, l’affittuario ha diritto di prelazione da esercitare entro 30 giorni; se il fondo viene alienato senza comunicarlo all’affittuario, egli può riscattare il fondo dal terzo acquirente entro 1 anno dalla trascrizione del contratto di compravendita

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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