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Principio di legalità

ART. 25 DELLA COSTITUZIONE, COMMA 2- PRINCIPIO DI LEGALITA'
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Già all’interno di questa norma troviamo diversi limiti formali e sostanziali alla potestà dello Stato nei confronti del cittadino. L’etichetta di reato lo Stato non può metterla su qualunque comportamento.
LIMITI FORMALI: LEGGE – PRINCIPIO DI LEGALITÀ : la nostra Costituzione in materia penale fissa una espressa RISERVA DI LEGGE. Uno dei limiti che la Costituzione pone alla potestà punitiva dello Stato è relativa alla forma attraverso la quale i reati devono essere disciplinati, quale forma normativa può contenere reati. In materia penale può intervenire solo la legge, perché bisogna garantire adeguata rappresentatività alle norme penali. Il Parlamento è l’unico organo che da voce a tutte le forze politiche purché abbiano raggiunto quella soglia di rappresentatività tale da poter appunto essere rappresentati. È riconosciuto un diritto di interlocuzione per tutti. Si assicura così che la scelta dei fatti penalmente rilevanti è frutto di un confronto di sensibilità diverse. Affinché una legge sia approvata dal Parlamento, promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è necessario che Camera e Senato approvino lo stesso testo senza apportare modifiche.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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