L'azienda nel diritto industriale
Beni di produzione e beni destinati all’attività produttiva
Il diritto industriale è un diritto che guarda ai beni di produzione, beni destinati all’attività produttiva. L’azienda (art. 2555 C.C.) è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio d’impresa; quando si parla di azienda, si parla di beni, quelle cose che formano l’oggetto di un diritto. L’azienda è un insieme di beni organizzati per l’attività produttiva, beni aziendali sono tali poiché l’imprenditore li ha destinati all’impresa. Quindi, quando sentiamo parlare di azienda, si pensa ai beni, a un ciclo produttivo al quale quei beni sono destinati, e a destinarli è l’imprenditore, soggetto titolare di un’iniziativa economica. L’imprenditore può essere persona fisica oppure una società verso la quale operano una o più persone per lo svolgimento di un’attività economica, e sono molto convenienti perché consentono di gestire tale attività in una situazione di autonomia patrimoniale. Un’azienda (esempio: fabbrica di automobili) per l’esercizio della sua attività economica, ha bisogno di componenti materiali (esempio: catene di montaggio) e immateriali (esempio: brevetti, know how); alcuni rapporti giuridici, invece, come i contratti di fornitura, distribuzione e lavoro, sono indispensabili per gestire l’impresa e il legislatore li considera estremamente intimi con l’azienda.L’azienda, per quanto abbia un trattamento giuridico unitario, è sempre un insieme di cose e ogni cosa ha un po’ la sua natura che resta, e ciò è possibile coglierlo quando vediamo la disciplina del trasferimento e la forma dell’atto di trasferimento (art. 2556 C.C.). C’è un regime della prova, la legge ha prova di un rapporto giuridico, atto o fatto che impone una certa forma; il trasferimento di aziende va provato per iscritto: per dimostrare l’avvenuto trasferimento dell’azienda, bisogna concludere il contratto per iscritto. Questa forma è imposta a fin di prova, perché il trasferimento tra le parti è valido anche a prescindere dalla forma scritta, a meno che la forma scritta non sia imposta dalla natura dei beni aziendali. L’azienda, per quanto sia un organismo considerato unitariamente dal legislatore, lo stesso legislatore non si dimentica delle singole componenti che ne fanno parte, le quali sono rilevanti. Quando bisogna stabilire la forma di trasferimento che tipicamente caratterizza un bene, l’azienda non è trattata in modo unitario perché se c’è un insieme di beni, mobili e immobili, la forma scritta serve per l’immobile e si può trasferire verbalmente gli altri beni aziendali. Il trattamento unitario dell’azienda va considerato come un qualcosa che non fa perdere l’individualità che compone l’azienda, anche se attualmente un elemento di unitarietà anche nella forma di trasferimento è stato introdotto da una normativa che è nata con finalità antiriciclaggio e che ha imposto la tracciabilità di tutti gli atti di trasferimento degli atti produttivi, sia parlando di aziende che di quote societarie.
Questa forma unitaria di atto scritto che implica l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, e quindi la necessità di andare da un notaio, è ormai imposta per tutte le imprese soggette a registrazione ma anche quelle che s’iscrivono nella sezione speciale (esempio: artigiani, agricoltori); la norma non stabilisce la validità dell’atto, ma vuole mettere in rilievo la trasparenza dell’operazione. Tuttavia, ciò che emerge da quest’assetto normativo è che per quanto la legge, non dimentichi le diversità tra i beni aziendali, richiedendo per la validità dell’atto la forma scritta solo per beni immobili, è imposta la forma scritta a finalità di controllo degli atti di scissione. Un altro profilo per il quale l’azienda si considera in termini unitari riguarda la tutela nello specifico godimento di beni; ci sono delle azioni specifiche che tutelano il concetto di beni, in particolare l’azione di manutenzione. L’azienda, essendo un complesso unitario, può beneficiare di tale azione dove il proprietario del bene immobile può opporsi a fastidi nei confronti del godimento del suo bene. L’azienda, quindi, consiste in un insieme di beni che sono trattati in una prospettiva di unitarietà dalla legge. Tale prospettiva mira a identificare una forma di circolazione dell’azienda per la trasparenza anche perché, nella gestione degli affari, per trasferire un’azienda bisogna ricorrere a un atto notarile.
L’unitarietà dell’azienda si coglie quando si vanno a vedere le norme sul trasferimento d’azienda. Azienda caratterizzata dall’avviamento, un plusvalore, un valore particolare che hanno i beni aziendali visti nella loro unitarietà, che può essere scritto in bilancio e rappresenta la potenziale capacità produttiva di un insieme di beni che operano nel mercato, svolgendo attività produttiva, e che hanno un valore maggiore della somma dei valori delle singole componenti. Si va a vedere la capacità dell’impresa di essere già avviata; quando si parla del valore di avviamento, si fa riferimento a un’azienda attiva. Se un’azienda fosse trasferita, chi la compra avrebbe la possibilità di trasferire anche la clientela in quell’azienda. Clientela attratta dalla qualità e bontà dei beni grazie alla presenza della pubblicità, dalla riconoscibilità dei segni distintivi e la loro affermazione nel mercato. L’avviamento, perciò, consiste nella capacità di fatturazione di un’azienda. Trasferimento d’azienda tra parti: ci sono casi in cui si trasferisce solo un bene aziendale importante, se si vende un determinato bene sarà la persona cui l’ho venduto che continuerà l’attività; bisogna interrogarsi se quel trasferimento consentirà chi acquista di intraprendere immediatamente un’attività.
La cessione d’azienda si verifica quando ciò che si trasferisce permette all’acquirente di intraprendere la gestione di un’attività economica (esempio: l’attività di produzione di una componente elettronica specifica, se non si trasferiscono i brevetti i macchinari non possono essere utilizzati e quindi l’azienda non è stata trasferita). L’identificazione dell’atto di cessione d’azienda si ha quando l’oggetto di trasferimento riguarda tutti i beni essenziali per lo svolgimento di un’attività economica. Quindi, la cessione dell’azienda consiste nel cedere l’intero complesso produttivo; il legislatore lo consente perché vuole che si trasferisca la capacità produttiva del complesso, ossia l’avviamento. Questa disciplina particolare presuppone che le parti intendano trasferire un’azienda; ci sono dei casi in cui questa distinzione non è facile e, pertanto, bisogna stare attenti nella relazione dei singoli contratti. Tale materia trova applicazione anche nel trasferimento del ramo d’azienda, un ramo che abbia un suo perché di articolazione e una sua unitarietà (esempio: il servizio mensa di una grande impresa, la quale può dare in outsourcing l’azienda e vendere il ramo della mensa che può essere acquistato da un’altra azienda; la vendita di tale servizio può avere un senso venderlo come azienda unitariamente).
Divieto di concorrenza
Divieto di concorrenza (art. 2557 C.C.): chi vende l’azienda non deve fare concorrenza all’acquirente, iniziando un’attività che, per il suo oggetto e la sua obbligazione, possa entrare in concorrenza. Si richiama il perno della disciplina della concorrenza che è il mercato rilevante; se si trasferisce un’azienda (esempio: centro estetico) che ha un buon giro di clientela, si dovrà evitare di intraprendere la stessa attività. Il mercato rilevante può essere l’area geografica della competizione, che identifica quelli che sono i potenziali concorrenti, coloro che fanno quell’attività nell’area dove si riesce ad arrivare con i miei clienti. Quindi, non aprire un’attività dove c’è concorrenza. Oltre a pagare il valore dell’attività trasferita, si paga anche il bacino di clientela; remunerando tutto ciò, si è protetti dalla legge con un effetto automatico del contratto che è l’obbligo di non concorrenza, che scatta se nulla è pattuito. La legge consente di aggravare il patto di concorrenza, ma pone due limiti: l’oggetto, non si può impedire alla controparte di svolgere un’attività economica, è tutelato l’alienante; 5 anni (termine obsoleto che la Commissione Europea ha abbassato a 3 anni), previsione inderogabile perché tutela sia l’interesse dell’alienante a non essere bloccato per sempre, che l’interesse alla competitività dei mercati. Se il legislatore è disposto ad ammettere che un operatore economico esca definitivamente dal mercato per un certo periodo di tempo se vende l’azienda, e si attenga dal fare qualcosa che sarebbe contrario con la sua uscita dal mercato, cioè aprire una nuova attività che fa immediatamente concorrenza all’acquirente. L’uscita dal mercato deve essere radicale, ossia non sola uscita dalla disponibilità dei beni ma anche rottura dei rapporti con la clientela, e per un breve periodo perché entro quel periodo il nuovo gestore dell’azienda dovrà essere in grado di mantenere i rapporti con la clientela. Se più imprese si ripartiscono i mercati, commetterebbero un illecito.Questa norma è dettata con riferimento ad un’operazione molto precisa, il trasferimento dell’azienda, ma ci sono delle operazioni simili al trasferimento dell’azienda e ciò introduce il raffronto tra l’azienda e la partecipazione societaria; l’attività economica può essere gestita individualmente oppure costituire una società, dotarla di un suo patrimonio e complesso aziendale, e usarla per investire l’attività. Posso costituire da solo una società, conferire beni aziendali, avviarli, iniziare l’attività, gestirla con il nome della società. Le imprese circolano, mediamente, con cessioni di pacchetti societari che controllano le aziende. Nell’ambito di un’azienda, possono rientrare beni sia di proprietà dell’imprenditore ma anche beni come la locazione di un’immobile, il leasing di un macchinario; affinché il complesso produttivo possa funzionare, servono una serie di contratti. I contratti connessi alla gestione dell’azienda non hanno un trattamento come i normali contratti. Nel momento in cui un macchinario cambia titolare, anche questi rapporti giuridici cambiano titolare in automatico. Rapporti che passano perché c’è un interesse dell’acquirente dell’azienda a salvare l’organismo nel suo complesso. In questo contesto, emergono tre persone interessanti: chi vende l’azienda, chi l’ha compra vuole i contratti perché gli interessa continuare la gestione, il terzo potrebbe non essere d’accordo ad essere trasferito. Chi compra l’azienda, può subentrare in tutti i rapporti contrattuali, i quali passano l’acquirente. Il contratto è automaticamente trasferito, il che consente la continuità di gestione dell’azienda e il mantenimento di unitarietà aziendale. Il terzo non è completamente senza tutela, non è condannato a restare in questo rapporto, tanto è vero che la legge prevede il diritto di recesso, che va esercitato subito ma soprattutto deve essere motivato con una lista calda. Nella vicenda aziendale, il legislatore fa una classica scelta a favore della continuità dell’impresa, ovvero salva sempre la scelta che permette la continuazione dell’attività economica, che è quella di sacrificare il terzo che può recedere soltanto in caso di giusta causa e non può pretendere di continuare l’attività con cui ha ceduto l’azienda, e questo è un incentivo a non recedere. Ci sono dei casi di contratto che sono esclusi per legge da questa disciplina e sono i contratti di carattere personale, la cui norma dice che chi acquista l’azienda vende tutti i contratti tranne quelli che hanno carattere personale; colui che compra l’azienda ha una tutela molto ampia nell’escludere i contratti perché se vuole subentra oppure no, quindi chi compra l’azienda può subentrare in tutti i contratti, salvo quelli di natura personale. La norma non tutela l’acquirente che può decidere anche di non subentrare in quelli di carattere non personale, è il terzo ad essere tutelato poiché vincolato dal contratto salvo giusta causa, tutelato però non pienamente perché non può mantenere in vita il contratto con l’imprenditore.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valerio Morelli
[Visita la sua tesi: "L'interazione tra l'immagine di un brand sportivo e la notorietà dei singoli calciatori: il caso Real Madrid"]
- Università: Università degli Studi della Tuscia
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto Industriale
- Docente: rof.ssa Marzia Balzano
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