Cos'è il diritto industriale
Storia del diritto industriale
Il diritto industriale nasce come una categoria di studio delle norme che riguardano tutte le problematiche connesse all’attività delle industrie. Dopo la rivoluzione industriale, l’attività industriale da vita a nuovi rapporti economici, che nell’epoca mercantile e artigianale non c’erano. Le materie che confluiscono nel diritto industriale sono il diritto di azienda, della concorrenza sleale, dei segni distintivi, delle invenzioni, del lavoro. Non rientra, invece, il diritto d’autore che nasce come diritto del lavoro, il quale proteggeva le persone che avevano idee letterarie, musicali e dovevano tutelarsi nei confronti delle industrie che pubblicava i loro lavori.Una forma elegante che si vede in alcuni istituti è la nozione di proprietà intellettuale, ossia un soggetto ha diritto all’uso esclusivo di un’idea considerata come un bene di cui è proprietario; gli imprenditori hanno una proprietà intellettuale sui marchi, le invenzioni che vengono inventate nella loro impresa. Negli istituti del diritto industriale, troviamo tecniche di professione che riguardano l’uso di beni produttivi, destinati ad essere utilizzati nell’ambito di un ciclo produttivo. E proprio la destinazione alla produzione che hanno tutti questi beni, istituti che troviamo nel diritto industriale è l’elemento che accomuna tutte le componenti di questa materia, dall’azienda ai marchi e ai brevetti. In tutte le norme del diritto industriale, l’attenzione del legislatore è proiettata all’obiettivo di stabilire le regole per cui un imprenditore forma la sua azienda e la gestisce efficacemente, e ciò avviene consentendo l’approvazione di questi beni, poi c’è tutta una parte legata alla salvaguardia del valore di queste imprese nel loro complesso, migliorare la capacità produttiva attraverso la ricerca, salvaguardare l’uso esclusivo della propria azienda e di tutte quelle idee che fanno parte della capacità produttiva di quell’imprenditore.
Le norme del diritto industriale
Le norme del diritto industriale non si preoccupano solo di tutelare l’imprenditore, ma stabiliscono anche le condizioni alle quali la tutela viene assicurata; vi sono tecniche particolari di protezione verso i beni imprenditoriali, aziendali che però hanno dei limiti, ad esempio l’imprenditore non deve creare confusione con i prodotti degli altri, l’impresa deve operare con efficienza ma non deve crescere attraverso comportamenti scorretti, l’impresa deve cercare di incrementare il più possibile le proprie entrate ma incrementando le proprie vendite. Quindi, l’esclusiva e la disciplina della concorrenza sono proprio quelle condizioni alle quali è subordinata la particolare tutela data all’azienda. Immaginiamo un imprenditore, con la sua azienda e i suoi beni produttivi; l’interesse dell’imprenditore è quello di poter organizzare la sua azienda ed eventualmente monetizzarne il valore, così come arricchire l’organizzazione comprando altre aziende. L’imprenditore vuole che l’azienda sia un qualcosa che può avere una sua vita autonoma, riconosciuta dall’ordinamento giuridico. Se mi voglio affermare e crescere nel mercato, acquisire clientela, ho bisogno di essere riconosciuto. Se l’imprenditore ha interesse che la sua azienda possa distinguersi nel mercato, un altro interesse fondamentale per un’azienda che resta nel tempo nel mercato è quello di potersi evolvere; Ricerca e Sviluppo significa avere la garanzia che gli sforzi enormi della ricerca possano essere tutelati, riconosciuti e ricompensati.Nel diritto industriale, l’impresa è quel soggetto che opera nel mercato, nei suoi rapporti economici che interessano l’impresa rispetto ai suoi concorrenti, acquirenti, fornitori e a tutti i possibili soggetti delle relazioni economiche che si svolgono nel mercato. Questo sistema giuridico ha delle sue fonti particolari, di diversa natura e struttura: le fonti nazionali, dove accanto abbiamo una prima categoria di norme che sono gli accordi internazionali, in cui molti istituti del diritto industriale sono oggi disciplinati in un certo modo nell’ambito delle nostre reti nazionali perché così è stato stabilito nell’ambito degli accordi internazionali.
Sono accordi presi fra tanti stati con i quali si stabiliscono delle regole comuni per la protezione degli interessi delle imprese, tipicamente tutelati dal diritto industriale; ad esempio l’interesse all’uso esclusivo del marchio è un interesse specifico nato per l’imprese che alcuni paesi hanno cominciato a proteggere con proprie norme nazionali, le quali non bastavano perché, ad esempio, un cittadino da un paese all’altro trovava condizioni di protezione differenti. Si decide, pertanto, tramite questi accordi che il marchio che viene registrato in un paese darà un diritto di priorità che vale per tutti coloro che aderiscono all’accordo e, ad esempio, si stabilisce che nessun paese eviterà di riconoscere rilevanza ai segni indicativi per l’origine del nostro paese. Sono, quindi, accordi normativi con i quali gli stati s’impegnano a portare avanti in un certo modo le loro norme nazionali, ed è il tratto che accomuna tutti questi trattati, il cui scopo è quello di tutelare gli interessi degli imprenditori nel momento in cui aderiscono al mercato, ad esempio proteggere segni distintivi utilizzati purché siano nuovi oppure rispettosi del buon costume.
La prima convenzione internazionale, in materia di diritto industriale, la più antica e corposa è stata firmata nel 1883 ed è la convenzione di Parigi, la quale ha fondato l’organizzazione mondiale per la tutela della proprietà industriale. Questo ente che opera a Ginevra è fondamentale, perché ha stabilito un principio in cui tutti i paesi che aderivano al trattato s’impegnavano a riconoscere a cittadini degli altri paesi gli stessi diritti riconosciuti ai propri in materie di diritto industriale, come registrazione dei marchi oppure protezione contro gli atti di concorrenza sleale, una convenzione che ha iniziato a gettare le basi comuni per una disciplina uniforme di tipo sovrannazionale. Dopo questa convenzione, c’è ne sono state molte altre come la convenzione di Monaco, l’accordo di Washington, la cooperazione della tutela della proprietà industriale, il Patent Cooperation Treaty (PCT) ossia il trattato di cooperazione in materia di brevetti. Quest’ultime sono convenzioni più recenti, degli anni ’70, importanti in materia di tutela delle invenzioni, come la convenzione di Monaco che regolamenta l’utilizzo dei brevetti e la disciplina delle invenzioni a livello europeo. Una grandissima svolta legata allo studio delle convenzioni è stata l’Unione Europea e l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), insieme di stati industrializzati e in via di sviluppo, che ha degli uffici centrali, e che opera per migliorare la cooperazione del commercio, dove una parte fondamentale dell’attività ha riguardato le scelte relative al diritto industriale, in particolar modo quelle relative alla protezione dei segni distintivi e delle invenzioni.
Fonti comunitarie
L’UE è nata negli anni ’50 come mercato unico. L’obiettivo degli stati europei era quello di incentivare i rapporti economici tra uno stato e l’altro, abbattendo le dogane, trasformare i paesi europei in un unico grande mercato, dove merci, capitali e persone potessero circolare tra un paese e l’altro. Da un punto di vista economico, l’UE è una realtà molto consolidata, che dirige una parte consistente della nostra economia. Anche il diritto europeo ha modificato tantissimo la prospettiva originaria che avevamo nei confronti dei segni distintivi (marchi e brevetti). L’obiettivo fondamentale dell’UE che aspira a diventare una federazione di stati sarebbe quello di avere un marchio europeo, un brevetto europeo, la disciplina della concorrenza europea e la circolazione dell’azienda europea. Due forme di intervento comunitario realizzate con due diverse tipologie di atti normativi: regolamenti comunitari e direttive comunitarie. I regolamenti si possono paragonare a pieno titolo alle nostre leggi nazionali; sono adottati quando in un settore o per una materia è necessaria la stessa disciplina in tutti gli stati membri. Tali fonti devono essere rispettate da tutte le norme nazionali, il che significa che una nostra legge non dovrebbe poter disporre nulla in contrasto con un regolamento comunitario. Esiste un regolamento sul marchio comunitario che consente ai cittadini dell’UE di registrare un marchio che vale per tutta l’Europa. La direttiva comunitaria è uno degli atti che il Parlamento europeo può adottare per l’assolvimento dei compiti previsti dal Trattato che istituisce la Comunità Europea.Continua a leggere:
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valerio Morelli
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- Università: Università degli Studi della Tuscia
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto Industriale
- Docente: rof.ssa Marzia Balzano
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