La vendita dei beni mobili (art.106)
Per quanto riguarda la vendita dei beni mobili in senso proprio, la riforma ha abolito il vecchio testo dell’art.106 e oggi non dispone niente a riguardo. Quindi il curatore può, con ampia libertà, procedere alla vendita dei beni mobili del fallito presso privati al prezzo che riterrà più opportuno nell’interesse dei creditori. Tutto questo sotto la vigilanza del comitato dei creditori e del giudice delegato e se la vendita è da considerare come atto di amministrazione straordinaria, sarà possibile solo con l’autorizzazione preventiva del comitato dei creditori. Il curatore può anche provvedere a far stimare il bene da un esperto e potrà, come nel vecchio regime, vendere in massa i beni mobili appartenenti alla procedura.
Nella vendita dei beni mobili rientrano le cessioni dei crediti e cioè il curatore può cedere a terzi crediti della procedura fiscali o futuri anche se sono oggetto di contestazione. Il curatore può discrezionalmente fissare il prezzo e tuttavia l’atto di cessione è subordinato alla previa autorizzazione del comitato se il prezzo della vendita è inferiore a quello del credito.
La vendita sulle navi e delle opere d’ingegno sono ipotesi non frequenti e proprio per questo non disciplinate nella vecchia legge. La nuova legge ha invece pensato di disciplinarli e ha introdotto i nuovi artt. 108 bis e ter.
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Autore:
Alessandro Remigio
[Visita la sua tesi: "L'offerta fuori sede di strumenti finanziari"]
[Visita la sua tesi: "Valore delle merci e diritti di licenza"]
- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
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