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La liquidazione coatta amministrativa


Fallimento e concordato preventivo hanno come obiettivo prioritario il soddisfacimento dei creditori e questo è più un interesse privatistico. Con la liquidazione coatta, la crisi e la conseguente necessità di eliminare l’impresa dal mercato, preoccupano il legislatore per le percussioni che possono avere sul sistema. Il legislatore del ’42 ha fissato il principio per cui la sottoponibilità per legge alla liquidazione coatta esclude il fallimento e viceversa. Oggi però il legislatore ha ritenuto che certe imprese potessero essere assoggettate sia alla liquidazione coatta che al fallimento; così l’art.2 sancisce che le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge disponga diversamente. Nel caso in cui la legge lo preveda, il concorso tra le due procedure è regolato dal principio della prevenzione e quindi l’apertura della liquidazione coatta preclude la dichiarazione di fallimento e viceversa. Inoltre le imprese sottoponibili a liquidazione coatta amministrativa possono accedere, in stato di crisi, al concordato preventivo, sempre se la legge non dispone diversamente.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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