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Il decreto che dispone la liquidazione coatta


La liquidazione coatta amministrativa è disposta dall’autorità amministrativa e precisamente dal Ministro competente per il settore cui appartiene l’impresa, con decreto che dev’essere pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale entro 10gg dalla sua emanazione e iscritto nel registro delle imprese e ad altre eventuali forme di pubblicità disposte dall’autorità amministrativa che lo ha emesso. Il provvedimento è revocabile da parte dell’autorità che lo ha emesso se venissero meno i suoi presupposti, sempre se non sussista lo stato di insolvenza accertato preliminarmente dal tribunale; in questo caso l’autorità amministrativa potrebbe revocare il decreto solo dopo che sia stata riformata la sentenza da parte del tribunale. Questo decreto è soggetto alle impugnative proprie dei provvedimenti amministrativi (TAR in primo grado e Consiglio di Stato in secondo); il ricorso al giudice amministrativo non sospende comunque la procedura.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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