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Il piano di risanamento (art.67)


L’art.67 ha ad oggetto l’azione revocatoria fallimentare. Nei primi 2 comma vengono indicate le ipotesi di revocatoria fallimentare; nel terzo vengono disciplinate, invece, le ipotesi di esclusione dell’azione di revocatoria e tra queste “non sono revocabili gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata. Questa è una novità perché prima della riforma, i creditori e in particolar modo le banche, che avessero concesso all’imprenditore in crisi nuova finanza per superare il momento critico, qualora la crisi avesse invece portato al fallimento, subivano la revoca dei pagamenti e potevano addirittura venire coinvolti in ipotesi di concorso per bancarotta. Oggi, proprio per evitare questo, i creditori possono invece concordare con l’impresa un piano di risanamento, e in questo caso, l’attuazione del piano non può essere né oggetto di revocatoria né materia di illecito penale. Il piano di risanamento è diverso dall’accordo di ristrutturazione in quanto deve avere il requisito della data certa per i terzi e poi dev’essere attestato da un esperto. Gli esperti sono i revisori contabili o le società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. La relazione deve indicare il metodo eseguito, le ragioni che giustificano l’operazione, e contenere un piano economico e finanziario con l’indicazione delle risorse e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. L’esperto tuttavia risponde dei danni causati. Infine, la legge non specifica chi può o deve partecipare al piano ai fini della validità e sotto questo profilo dice quindi meno di quanto specificato per gli accordi di ristrutturazione (per i quali si prevede la percentuale del 60%), quindi è da ritenere valido anche se riguarda un solo creditore o una minoranza di essi.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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