La competenza su reclamo
Resta in capo al tribunale fallimentare la competenza sul reclamo dei provvedimenti del giudice delegato ai sensi dell’art. 26. Questa norma regola la procedura di reclamo. Essa precisa che:
a. Legittimati a reclamare dinanzi al tribunale un provvedimento del giudice delegato sono il curatore, il fallito, il comitato dei creditori e chiunque abbia interesse:
b. Il reclamo va proposto nel termine perentorio di 10 gg dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento che si intende reclamare, ed in ogni caso non può proporsi decorsi 90 gg dal deposito del provvedimento in cancelleria;
c. Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere l’indicazione del tribunale competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare, le generalità del ricorrente e l’elezione di domicilio, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda il reclamo e l’oggetto della domanda e le relative conclusione, l’indicazione specifica dei mezzi di prova;
d. A seguito della presentazione del reclamo, il presidente del tribunale nomina il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica del ricorso e del decreto;
e. Il reclamo non sospende l’esecutività del provvedimento e il giudice delegato non può far parte del collegio;
f. Entro 30 gg dall’udienza di convocazione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato a confermare, revocare o modificare il decreto reclamato del giudice delegato.
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Autore:
Alessandro Remigio
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- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
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