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La competenza del tribunale fallimentare


La funzione più importante del tribunale fallimentare è sicuramente quella prevista dall’art. 23 secondo cui il tribunale decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
Oltre a dichiarare il fallimento, compete al tribunale fallimentare il giudizio sulle impugnazioni al decreto che rende esecutivo lo stato passivo; compete l’emanazione del decreto motivato con il quale l’impossibilità di attivare il procedimento di accertamento del passivo per insufficienza dell’attivo; compete l’emanazione del provvedimento che dispone l’esercizio provvisorio dell’impresa; compete la determinazione del compenso finale del curatore; compete l’emanazione del decreto con il quale si dichiara chiusa la procedura di fallimento; compete l’eventuale riapertura del fallimento già chiuso; compete l’emanazione del decreto motivato con cui si omologa il concordato fallimentare; compete l’emanazione del decreto che dispone la risoluzione del concordato fallimentare per inadempimento o l’annullamento dello stesso per dolo; compete l’emanazione del decreto di esdebitazione.
Tutte queste competenze, competono non genericamente al tribunale ma al collegio che ha dichiarato il fallimento, oppure in ogni caso a giudici della sezione fallimentare.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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