I poteri del tribunale fallimentare
I primi poteri del tribunale fallimentare si trovano nell’art. 16, che disciplina la sentenza dichiarativa di fallimento, e nell’art. 23 che apre il capo II della legge. In base all’art. 16, il tribunale nomina il giudice delegato, nomina il curatore, ordina al fallito il deposito delle scritture contabili e del bilancio, fissa l’udienza dinanzi al giudice delegato per la verifica dello stato passivo, assegna ai creditori un termine perentorio per la presentazione delle domande.
L’art. 23 l. fall. stabilisce che il tribunale che:
- ha dichiarato il fallimento è investito dell’intera procedura fallimentare;
- provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;
- può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
Questi compiti sono attribuiti in particolar modo al collegio che ha dichiarato il fallimento e non, in generale, all’ufficio giudiziario.
Analizzando tali compiti separatamente è possibile aggiungere:
a. è evidente che il tribunale sia investito dell’intera procedura fallimentare essendo l’organo più autorevole tra quelli preposti al fallimento;
b. il tribunale ha il potere di nomina degli altri organi del fallimento e li può revocare o sostituire per giustificati motivi quando tale potere non spetti direttamente al giudice delegato. Tuttavia, mentre spetta al tribunale la nomina del giudice delegato e del curatore mediante sentenza dichiarativa di fallimento, non spetta al tribunale la nomina del comitato dei creditori che viene nominato, invece, dal giudice delegato entro 30 gg dalla sentenza di fallimento.
Per quanto riguarda la revoca o la sostituzione degli organi c’è da aggiungere che: - la revoca del giudice delegato spetta al tribunale per motivi sopravvenuti di impossibilità, per cui il provvedimento è raro; - la revoca del curatore spetta al tribunale su proposta del giudice delegato, su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio; - la sostituzione del curatore può essere chiesta dai creditori presenti all’adunanza dello stato passivo che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi. Quindi, formalmente il compito è affidato al tribunale fallimentare ma, tuttavia, è un potere di fatto che spetta alla maggioranza dei creditori ammessi allo stato passivo; - per quanto riguarda la revoca dei membri del comitato dei creditori, l’art. 40 stabilisce che la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alla variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
c. Il tribunale può sentire in ogni tempo in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori. È un potere raramente usato che può essere esercitato nei casi più gravi ed eccezionali.
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Autore:
Alessandro Remigio
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- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
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