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L’ammissione con riserva (art.93 co.3)


Il giudice non solo ha la facoltà di ammettere oppure no un credito allo stato passivo, ma può anche ammetterlo con riserva, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, nei casi stabiliti da quest’art. ed in particolare:
• I crediti condizionati e quelli nell’ultimo co. Dell’art.55 e cioè quelli che non possono farsi valere contro il fallito se non previo interrogatorio di un obbligato principale (esemp. Nelle obbligazioni solidali dove il fallito è obbligato solidale insieme agli altri debitori, il credito fatto valere in fase di accertamento viene ammesso con riserva fino all’interrogatorio dell’obbligato principale).
• I crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nei termini assegnati dal giudice. Se invece c’è una ragione per la quale il creditore non è in grado di produrre immediatamente i titoli, il giudice gli può assegnare un termine entro il quale produrli e se non vengono prodotti entro questo termine, il giudice ammette il credito con riserva.
• I crediti accertati e/o dichiarati esistenti da provvedimento giurisdizionale non definitivo.
Il credito ammesso con riserva, non deve essere più come in passato impugnato dal creditore poiché lo scioglimento della riserva avviene oggi in base all’art.113 bis per il quale quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore e della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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