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L’esecutività dello stato passivo


Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di 8gg senza nessun avviso per gli intervenuti e per gli assenti. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. Il curatore immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività, comunica a ciascun creditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria affinchè possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. Dalla comunicazione decorrono 30gg per proporre impugnazione. Se l’impugnazione viene proposta, la questione passa a giudizio del collegio del tribunale che la deciderà con provvedimento non soggetto ad appello ma ricorribile solo per cassazione. Se il decreto di esecutività contiene, invece, degli errori non è necessaria l’impugnazione ma è possibile fare ricorso al sistema della correzione degli errori materiali disciplinato dall’ultimo co. Art.98 per il quale gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti dal giudice su istanza del creditore o del curatore. Se invece, il decreto di esecutività non contiene errori e non viene impugnato, esso diventa definitivo con efficacia però solo endoprocessuale e cioè non può farsi valere fuori dal concorso.
La L.del ’42 prevedeva che il decreto di esecutività potesse essere opposto dai creditori esclusi o ammessi con riserva, impugnato da ogni creditore con riguardo ai crediti degli altri concorrenti o impugnato con revocazione se, prima della chiusura del fallimento si scopriva che l’ammissione allo stato passivo era stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto o se si scoprivano documenti decisivi prima ignorati. Il curatore non aveva diritto all’impugnazione, se non per revocazione e il fallito non solo non poteva impugnare nulla ma non era considerato nemmeno parte processuale a nessun effetto. Oggi invece, l’art.98 stabilisce che contro questo decreto può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi e revocazione.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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