I pagamenti anticipati
Ai sensi dell’art. 65: ”sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”. A questi atti il legislatore ha voluto riservare lo stesso trattamento previsto all’art. 44 che considera inefficaci rispetto ai creditori tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento. Se invece il pagamento anticipato riguarda una credito che scade prima della dichiarazione, potrà eventualmente esser revocato in base all’art. 67. La dichiarazione di inefficacia si estende anche ai pagamenti anticipati di crediti garantiti da pegno o ipoteca ed ai pagamenti anticipati effettuati con mezzi diversi dal denaro o da altri mezzi normali di pagamento.
Lo schema di funzionamento e il contenuto del nuovo art. 67 può essere così riassunto:
• La revocatoria degli atti “anormali” rivelatori di insolvenza (art. 67 co. 1);
• La revocatoria degli atti “normali” non sintomatici dell’insolvenza (art. 67 co. 2);
• Le nuove ipotesi di esenzione della revocatoria fallimentare (art. 67 co. 3 lett. a-g);
• Le singole fattispecie di esenzione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Alessandro Remigio
[Visita la sua tesi: "L'offerta fuori sede di strumenti finanziari"]
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- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
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