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Gli atti a titolo gratuito esenti da inefficacia di diritto


Ai sensi dell’ultima parte dell’art. 64, non sono colpiti da inefficacia di diritto i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di utilità pubblica, proporzionati al patrimonio del donante. Ai fini dell’esenzione devono, quindi, ricorrere una giustificazione economica (patrimonio netto del donante e la liberalità) ed una giustificazione socialmente apprezzabile ( il dovere morale), in assenza dei quali il comportamento del debitore è considerato incompatibile con uno stato di insolvenza presunto.
Con riguardo ai regali d’uso si fa riferimento a donazioni di modico valore, esclusi dall’inefficacia in base all’art. 770 c. c., secondo cui la liberalità d’uso non costituisce donazione. Mentre tra gli atti compiuti in adempimento ad un dovere morale possono rientrare anche gli atti di adempimento di obbligazioni naturali (es. il pagamento di un debito di gioco). Per l’individuazione degli atti compiuti a scopo di pubblica utilità non esiste un preciso riferimento normativo (es. donazioni di beneficenza, a favore di fondazioni culturali o religiose)

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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