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Effetti del fallimento sui debiti


Per quanto concerne invece gli aspetti sostanziali bisogna distinguere l'incidenza del fallimento sulla disciplina dei crediti e la posizione dei creditori all'interno della procedura; la dichiarazione di fallimento in certi casi incide sui crediti, cioè modifica in una certa misura la disciplina stessa dei crediti.
I crediti che producono interessi cessano di produrli dal momento della dichiarazione di fallimento (ciò non vale per i crediti privilegiati, che continuano a produrre interessi).
I crediti non scaduti si considerano scaduti alla dichiarazione di fallimento, anche se avranno scadenza successiva: cioè, se hanno scadenza successiva alla dichiarazione di fallimento, vengono fatti scadere.
Art 55. Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.
“La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente.
I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.
I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.”
All'interno della procedura fallimentare, qual è la collocazione dei creditori? La regola vista come il principio cardine è quella della par condicio creditorium, cioè tutti i creditori sono trattati allo stesso grado: ciò significa che si fa la proporzione tra l'attivo realizzato grazie alla vendita dei beni e il passivo, e con la stessa proporzione vengono pagati tutti i creditori (si ha difatti dall’Art 52 che “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.”).
rt 51. Divieto di azioni esecutive individuali.
“Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.”
Questa è la regola, ma trova una serie di eccezioni: esistono difatti dei crediti che vengono pagati prima di tutti gli altri, e tali crediti sono chiamati crediti in prededuzione o crediti di massa (o della procedura), e sono le somme dovute per pagare le spese procedurali come ad esempio il curatore, i commercialisti, gli avvocati, gli eventuali affitti di locali adibiti a contenere i beni da alienare.
Inoltre esistono dei creditori privilegiati e dei creditori non privilegiati (chirografari): i primi vengono soddisfatti in via prioritaria in quanto godono di una privilegio di legge oppure hanno un'ipoteca o un pegno sui beni del fallito.

Tratto da DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI di Andrea Balla
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