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Le misure d’emergenza nella gestione del traffico aereo


Il Regolamento riconosce la possibilità agli Stati membri di adottare misure di emergenza consistenti nel rifiutare, limitare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico per affrontare problemi improvvisi di breve durata derivanti da circostanze imprevedibili e inevitabili. Queste misure devono rispettare i principi di proporzionalità e di trasparenza e devono essere basate su criteri obiettivi e non discriminatori.
Lo Stato membro deve informare la Commissione e gli altri Stati membri e deve motivare adeguatamente la sua decisione, che ha durata di 14 giorni, limite prorogato per altri periodi, sempre di 14 giorni ciascuno. Possono essere sospese se non sono conformi alla normativa in esame o al diritto comunitario.

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