Le misure d’emergenza nella gestione del traffico aereo
Il Regolamento riconosce la possibilità agli Stati membri di adottare misure di emergenza consistenti nel rifiutare, limitare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico per affrontare problemi improvvisi di breve durata derivanti da circostanze imprevedibili e inevitabili. Queste misure devono rispettare i principi di proporzionalità e di trasparenza e devono essere basate su criteri obiettivi e non discriminatori.
Lo Stato membro deve informare la Commissione e gli altri Stati membri e deve motivare adeguatamente la sua decisione, che ha durata di 14 giorni, limite prorogato per altri periodi, sempre di 14 giorni ciascuno. Possono essere sospese se non sono conformi alla normativa in esame o al diritto comunitario.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Elisabetta Pintus
[Visita la sua tesi: "L'individuazione di nuovi segmenti turistici: ''il turismo danzante''"]
- Università: Università degli Studi di Cagliari
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto dei Trasporti
- Docente: Massimiliano Piras
- Titolo del libro: Diritto dei Trasporti: infrastrutture e accesso al mercato
- Autore del libro: M. Casanova, M. Brignardello
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