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La licenza per il trasporto ferroviario


Qualsiasi impresa ferroviaria che ha tutti i requisiti richiesti ha diritto a ottenere il rilascio di una licenza che rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per accedere all’infrastruttura ferroviaria.
La licenza è costituita da un’autorizzazione valida su tutto il territorio comunitario, e riconosce la qualità di impresa ferroviaria, consentendo l’espletamento dei servizi di trasporto di merci e di persone per ferrovia liberalizzati, pur potendo essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi; deve indicare le tipologie dei servizi, di sola trazione o di trasporto ferroviario merci o persone che l’impresa è legittimata a espletare.
L’art. 3 della Direttiva 1995/18/CE dispone che la licenza venga rilasciata da un’autorità dello Stato in cui l’impresa è stabilita, che non può prestare servizi di trasporto, ma anzi deve essere indipendente dalle imprese ferroviarie (in Italia è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a svolgere questo compito).
Per ottenere la licenza, bisogna avere i requisiti di onorabilità per i titolari delle imprese individuali, soci, amministratori delegati ecc (non devono essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, aver riportato sentenze per condanna per determinati reati ed essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali), di capacità finanziaria (l’impresa ferroviaria deve riuscire a far fronte agli impegni effettivi e potenziali per minimo un anno, da accertare considerando risorse finanziarie disponibili, fondi e elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia, capitale di esercizio, costi di esercizio, oneri gravanti sul patrimonio), di competenza professionale (disporre di un’organizzazione gestionale efficiente e di un’esperienza necessaria per esercitare un controllo operativo e una supervisione efficace e sicura, da accertarsi con specifiche informazioni in relazione alla natura e allo stato di manutenzione del materiale rotabile e alle qualifiche e alle modalità di formazione del personale), e di copertura assicurativa (deve coprire, in caso di incidenti, la responsabilità dell’impresa ferroviaria nei confronti dei passeggeri, del bagaglio, delle merci trasportate e nei confronti delle altre imprese ferroviarie).
Le imprese ferroviarie devono presentare un dettagliato piano aziendale attestante che dispongono o potranno disporre del materiale rotabile e del personale  incaricato della guida e dell’accompagnamento dei convogli. La licenza ha valore su tutto il territorio comunitario per una durata illimitata, ma può essere revocata dal Ministero nel caso in cui venga accertata la mancanza dei titoli e dei requisiti necessari o sospesa per un mese per effettuare gli accertamenti; nel caso in cui il requisito mancante sia la copertura finanziaria, viene rilasciata una licenza temporanea di 6 mesi per consentire la riorganizzazione dell’impresa ferroviaria; è revocata se l’impresa è assoggettata a procedura concorsuale e appare irrealistico che riesca a ristrutturarsi in un tempo ragionevole. Può essere sospesa allorquando l’impresa ferroviaria sospenda la propria attività per oltre 6 mesi o non la inizia decorsi 6 mesi dal rilascio della licenza.
Il Ministero provvede al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria con cadenza quinquennale: per ora ne ha rilasciate una cinquantina, sia trasporto merci che trasporto di persone.

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