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Il certificato di sicurezza e l’accordo con il gestore dell’infrastruttura


Il possesso della licenza comunitaria non dà di per sé alle imprese ferroviarie un automatico diritto di accesso alla rete ferroviaria, essendo tale diritto condizionato anche al rispetto dei requisiti tecnici e operativi e di sicurezza relativi al personale, al materiale rotabile e all’organizzazione interna dell’impresa fissati dalla normativa nazionale di ciascun Stato membro: in Italia tutto questo è attestato dal certificato di sicurezza.
In un primo momento venne stabilito che fosse rilasciato dal gestore dell’infrastruttura, criticabile dal momento che RFI Spa (gestore dell’infrastruttura) apparteneva alla stessa holding di cui fa parte Trenitalia Spa (prestatore del servizio). La disposizione è stata abrogata nel 2007, attribuendo il compito di rilasciare i certificati di sicurezza all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, con caratteristiche di indipendenza sul piano organizzativo, giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie e dal gestore dell’infrastruttura ed è chiamata ad operare con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Il certificato di sicurezza, a differenza della licenza ferroviaria, è efficace solo in relazione alla rete ferroviaria italiana o per una parte di essa e ha lo scopo di provare che l’impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di soddisfare i requisiti delle STI (specifiche tecniche di interoperabilità dei sistemi ferroviari trans europei convenzionale e ad alta velocità), di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del funzionamento sicuro sulla rete. Tale certificato attesta la conformità alla normativa nazionale e comunitaria dei requisiti tecnico e operativi dell’impresa ferroviaria e dei requisiti di sicurezza relativi al personale, al materiale rotabile e all’organizzazione interna, e viene rilasciato solo se il personale incaricato della guida e dell’accompagnamento dei convogli possiede adeguata formazione e conoscenze sulla sicurezza e sulla circolazione e se il materiale rotabile è regolarmente omologato e sottoposto ai prescritti controllo. Dura 5 anni e può essere rinnovato a richiesta dell’impresa ferroviaria.

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