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Le caratteristiche del contratto invalido


Il legislatore in più Paesi prevede anche delle ipotesi in cui il procedimento di formazione del contratto registri un elemento di tipo patologico, che incida sul consenso di una delle parti.
Dal punto di vista concettuale qui la strada è in discesa, perché troviamo ovunque che un contratto concluso per via di un errore, oppure per via di una minaccia, oppure per via di un raggiro, è un contratto invalido. Cambiano le individuazioni dei dettagli delle varie figure rilevanti, per cui l'errore in Italia per rilevare ha certe caratteristiche, in Francia ne ha alcune leggermente diverse, ha caratteristiche diverse in Inghilterra. Però il concetto è lo stesso: quando una delle parti esprime una volontà viziata da uno di questi vizi, quel contratto è invalido.
I vizi sono:
l'errore;
il raggiro;
la minaccia.
In tutti questi casi la strada è spianata per una ragione: un soggetto conclude un contratto che in realtà è squilibrato; il contratto può esser squilibrato perché un soggetto dal consenso viziato conclude un contratto che avrebbe comunque concluso ma per via dell'errore a condizioni per lui meno favorevoli (Tizio vende il terreno di sua proprietà, per un errore non sa che il terreno è divenuto fabbricabile, quindi lo vende ad un prezzo molto inferiore; conclude un contratto squilibrato, perché il prezzo che lui riceve è più basso).
Oppure può essere che un soggetto concluda un contratto che altrimenti non avrebbe concluso (Tizio pensa di esser trasferito entro una settimana, quindi si precipita a vendere la casa per poterne comprare una nuova laddove sarà trasferito. Il suo convincimento è frutto di un errore, perché non viene trasferito).
Quindi il vizio della volontà dà luogo ad un contratto squilibrato, ma qui siamo di fronte all'ipotesi nella quale le parti esprimono un consenso viziato. Da sempre il contratto è considerato, un po' ovunque, un accordo, ma non si può avere un accordo laddove una delle due parti manifesta un'intenzione difettosa, un'intenzione che se non fosse intervenuto quell'elemento perturbatore quel soggetto non avrebbe manifestato.
Dal punto di vista concettuale, i giuristi da sempre si sono resi conto che il vizio della volontà distrugge l'accordo, in presenza di vizio il contratto è quindi invalido.
La rilevanza dei vizi tipici (errore, dolo, violenza) risale infatti molto indietro nel tempo.

Il soggetto debole

D'altro canto, al di là di queste regole con il passare del tempo ci si è resi conto che in un'economia di mercato limitarsi a questi correttivi è del tutto insufficiente.
Esistono altri soggetti che, per via della loro debolezza, limitandosi al contratto necessitato ed al contratto viziato, risultano esser sforniti di tutela.
Il soggetto debole che trovandosi di fronte ad un soggetto più forte conclude un contratto non ha commesso un errore, non è minacciato né raggirato (la parte forte gli spiega in modo esaustivo le clausole capestro a cui lui si impegna); né si trova in una di quelle situazioni che fanno sì che il contratto sia necessitato, viene identificato quale soggetto debole in quanto si trova in una posizione di inferiorità oppure perché viene colto in una situazione in cui ha le difese critiche abbassate.
Ecco allora che con il passare del tempo dopo i correttivi classici il legislatore interviene e si preoccupa di prevedere delle regole di tutela per una serie di soggetti che via via emergono sull'orizzonte giuridico e vengono considerati deboli. Questi soggetti sono:

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