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Definizione di fattori di unità e di diritto naturale



L'evoluzione storica alle spalle degli ordinamenti giuridici dell'Europa continentale determina alcuni connotati che possiamo chiamare “fattori di unità”, al di là delle diversità delle singole regole.
Le partizioni (diritto pubblico-diritto privato/diritto civile-diritto commerciale)
Per esempio, ovunque si distingue il diritto privato dal diritto pubblico, perché il diritto tramandato dai romani fu essenzialmente un diritto privato. I romani pensavano che fosse impossibile disciplinare il potere (come si può assoggettare colui che fa le regole a delle regole?): il soggetto che fa le regole potrebbe sempre cambiare le regole sulla produzione delle norme (princeps solutus ad legibus est – il principe è al di sopra della legge). Di conseguenza il diritto romano è soprattutto un diritto privato, cioè un diritto che disciplina i rapporti tra privati, ovvero tra soggetti che sono posti sullo stesso piano.
Il diritto naturale
Le cose cambiano a partire dal 1600, perché comincia ad affermarsi una visione prima filosofica e poi giuridica che sostiene l'esistenza di un diritto naturale, cioè un insieme di regole prodotte dalla ragione e di conseguenza un insieme di regole che trova applicazione in qualsiasi campo dell'attività umana. Di conseguenza, anche nell'attività di governo.
Anche l'esercizio del potere pubblico, secondo questi studiosi, trova una disciplina in regole di tipo razionale: i giusnaturalisti giungono anche a disciplinare una situazione limite quale può essere quella della guerra. Ugo Grozio a metà del 1600 scrive un'opera intitolata “De iure belli ac pacis”.

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