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Caratteristiche del sistema giudiziario inglese


Fino al 1800 il diritto inglese appare caratterizzato dalla presenza di due corti, l’una che applica le regole di common law, l’altra che applica le regole d’equity. Inoltre vale il principio delle c.d. “forms of action”: chi inaugura un’azione giudiziale deve impostarla secondo dei modelli predefiniti.
Alla fine del 1800 abbiamo una riforma generale che comporta il venir meno della differenza tra corte d’equity e corte di common law. Si ha un nuovo ed unico tribunale che applica sia le regole d’equity che le regole di common law.
In secondo luogo non è più necessario adire tale tribunale unico secondo le forms of action.
Il sistema giudiziario inglese è oggi formato da una corte di primo grado, la High Court, competente per conoscere tutti i casi salvo le cause di minima importanza, per le quali esistono le County Courts.
Contro la sentenza della High Court o della County Court si può far appello alla Court of Appeal, ottenendo un rifacimento completo del processo svoltosi in primo grado.
Esiste un terzo grado di giurisdizione, ma è eccezionale. Mentre nei Paesi di Civil Law alla corte di cassazione può ricorrere chiunque, in Inghilterra è possibile rivolgersi all’istanza superiore, una volta ottenuta la sentenza della court of Appeal, solo se tale corte rilascia la propria autorizzazione (ciò avviene ad esempio quando la questione è una questione dibattuta). In questo caso contro la sentenza della Court of Appeal si ricorre alla House of Lords, che è il massimo organo giurisdizionale ed anche un ramo del Parlamento inglese.
Il Parlamento inglese è formato dalla House of Commons, organo legislativo composto da membri elettivi, e dalla House of Lords, costituita da coloro che sono pari per nascita o che vengono nominati Lord dalla Regina. All’interno della House of Lords c’è il comitato giudiziario, composto da Lord giuristi, quindi lord di nascita che sono giuristi, o giuristi di grande importanza che vengono fatti Lord dalla Regina per poter entrare a far parte del comitato giudiziario.
Esiste infine il Privy Council, organo giurisdizionale composto dalla House of Lords in composizione allargata, con dei giudici d’oltremare. Tale organo emette sentenze che hanno valore non solo in Inghilterra, ma anche in altri Paesi di Common Law che hanno mantenuto questo sistema giurisdizionale (ad es. in Australia).
Caratteri attuali del sistema giuridico inglese:
- Le partizioni: non c’è distinzione fra diritto privato e diritto pubblico, in origine tutto il diritto era pubblico (le cause che rischiano di compromettere la pace dello Stato). La partizione tradizionale è fra common law ed Equity.
- Fonte del diritto: la principale è la giurisprudenza.
- Esiste il vincolo del precedente (in caso contrario il giudice che non lo rispetta si macchia di alto tradimento).
La giurisprudenza: la regola del precedente, il distinguishing
In Inghilterra vige il principio del precedente.
A differenza di quanto accade in Italia, dove come negli altri Paesi romanistici il giudice è soggetto alla legge e soltanto alla legge (pertanto non ha l’obbligo di rispettare la sentenza emessa da un’altra corte in precedenza per un caso simile o uguale al suo), poi di fatto la Corte di Cassazione emette sentenze con una grande persuasività: il giudice sa che emettendo una sentenza diversa da quella della Corte di Cassazione, le parti ricorrendo alla Cassazione molto probabilmente otterranno che la sentenza venga cassata. Ciò non toglie che vi siano delle differenze di opinioni tra le Corti inferiori e la Corte di Cassazione, in quanto i giudici hanno modi di vedere diversi, legati spesso alla differenza generazionale tra il giudice che opera nella Corte inferiore ed il giudice che opera in Cassazione.


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