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Le SPA (società per azioni)


Nell’ambito delle SPA prima di parlare della responsabilità occorre affrontare alcuni profili sugli amministratori. Nell’ambito delle SPA la gestione è compito esclusivo degli amministratori. Vuol dire che l’assemblea ha una serie di compiti, ma non ha poteri di gestione salvo 2 casi (hp piuttosto rare) in cui è lo stesso legislatore ad attribuirle questi poteri:
- competenza di acquisire partecipazioni in società di persone (art 2361);
- delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per determinati atti degli amministratori (non decide; autorizza) (art 2364). Una volta ottenuta l’autorizzazione gli amministratori sono comunque liberi di decidere se compiere un atto o meno in quanto la responsabilità per gli atti compiuti ricade su di loro.

Il legislatore dal punto di vista della struttura amministrativa ha previsto:
- amministratore unico;
- pluralità di amministratori con modello della collegialità.

Occorre fare una constatazione: oggi ci possono essere piccole SPA con pochi soci. Qui il CDA gestisce la vita della società giorno per giorno. Vi sono però anche SPA medio/grandi dove il CDA è composto da un gran numero di soggetti (amministratori di minoranza, amministratori indipendenti). In questo caso colui che effettivamente gestisce la società è l’amministratore delegato o i componenti del comitato esecutivo. Gli altri amministratori si occupano esclusivamente delle operazioni strategiche. Ecco perché oggi c’è una distinzione netta tra responsabilità dell’AD e responsabilità degli altri amministratori.

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
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