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La responsabilità verso i creditori sociali


I presupposti sono quelli già visti per l’azione sociale + PREGIUDIZIO PER I CREDITORI.

Art. 2394
Responsabilità verso i creditori sociali

- [1] Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
- [2] L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
- [3] La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
L’azione può infatti essere promossa dai creditori solo qualora il patrimonio sociale, a seguito della mala gestio degli amministratori, risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Se infatti vi sia mala gestio, ma il PN residuo sia comunque sufficiente a soddisfare i creditori, questi non possono promuovere l’azione.

Di che tipo di responsabilità si tratta?
Non è sicuramente contrattuale. Si hanno 2 tesi:
- tesi di minoranza: sostiene si tratti di azione surrogatoria. I creditori sociali, cioè, agiscono per far valere il credito della società nei confronti degli amministratori. Se azione ha successo quindi il diritto al risarcimento del danno fa capo alla società. Quindi il creditore sociale agisce come sostituto processuale, analogamente ai soci di minoranza. In seguito il creditore potrà rivalersi sul PN della società reintegrato.
- tesi di maggioranza: responsabilità extra-contrattuale. Atti di mala gestio degli amministratori arrecano danno ingiusto ai creditori (art 2043). La mala gestio deve essere tale da rendere il patrimonio insufficiente al soddisfacimento dei creditori.

Cosa succede se sia i creditori che la società promuovono azione e la società rinuncia o transige?
- RINUNCIA: non ha effetti sull’azione dei creditori;
- TRANSAZIONE: questa, invece, ha effetti anche nei confronti dei creditori e può essere impugnata solo con azione revocatoria (è quella che può essere promossa dal creditore quando il debitore ha depauperato il proprio patrimonio consapevolmente). Di conseguenza il creditore deve dimostrare che gli amministratori e la società abbiano leso il patrimonio consapevolmente (es classico di azione revocatoria: creditore ha in garanzia un bene che viene venduto ➔ azione revocatoria può essere attuata solo se il debitore e il compratore fossero consapevoli che stavano depauperando il PN e stavano ledendo garanzia del creditore).
Per questi motivi quindi l’azione promossa dai creditori è rara:
- Deve dimostrare mala gestio non conoscendo dall’interno la società;
- Costi azione elevati;
- Se interviene transazione tra società e amministratori il creditore può opporsi solo con un’azione di revoca che ha un onere probatorio elevato.

IN SEDE FALLIMENTARE
Questa azione diventa importante e diffusa (art 2394 bis introdotto dalla riforma).
Art. 2394-bis
Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali

- [1] In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.
Se per l’azione sociale questa norma non era necessaria in quanto curatore e commissari operano sempre per conto della società, è importante per i creditori, perché dato che è una azione che spetta a soggetti terzi rispetto alla società e quindi dovrebbe continuare a spettare a loro. Ma legislatore ha introdotto questa norma per favorire l’azione dei creditori dato che sicuramente il creditore e il commissario sono in una posizione più favorevole dato che operano dall’interno.
Perché il curatore è legittimato ad esperire sia l’azione sociale che quella dei creditori sociali?
Ha doppia legittimazione perché anche se le 2 azioni portano al risarcimento del danno, esse hanno un regime diverso soprattutto in termini di prescrizione:
- Azione sociale: 5 anni da cessazione carica amministratore;
- Azione creditori: si calcola dal momento in cui sorge il pregiudizio (solitamente il momento della dichiarazione di fallimento).

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
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