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Art. 32 - Offerta a Distanza


Tecniche di contatto con i clienti che non comportano la presenza fisica e simultanea di un cliente e consulente.
Il contatto avviene a distanza con qualsiasi tecnica di comunicazione a distanza.
Il contatto deve essere diverso dalla pubblicità. Si ha pubblicità quando non si ha una vera offerta contrattuale, si esaltano solo determinate qualità. Qui invece si deve ricevere un’offerta contrattuale che ha oggetto la conclusione di un contratto d’investimento.

Obblighi del consulente sono complessi ma i principali sono che il diritto di ripensamento si applica anche qui e dovrei avere a che fare con un consulente abilitato per il fuori sede ma in pratica questo capita raramente.

Le banche spesso producono prodotti con funzione anche assicurativa ma sicuramente hanno una loro componente finanziaria: polizze unit link che danno diritto a un rendimento collegato a un’attività finanziaria sottostante. Prodotti con funzione previdenziale e assicurativa ma hanno componente finanziaria e questi prodotti finanziari hanno regole di commercializzazione peculiari.
Disciplina differenziata perché prima della direttiva Mifid le regole relative al collocamento di questi prodotti emessi da banche e imprese di assicurazione non erano quelle del TUF.
Per le banche quelle del TUF e per le assicurazioni altre, questo regime sembrava sbagliato perché questi prodotti per quanto emessi da imprese da assicurazione o banche non si differenziavano da altri investimenti finanziari. L’unica caratteristica diversa è chi lo emette.
Questo regime era ereditato dal passato e giustificato dal fatto che banche e imprese d’assicurazione sono soggetti a una normativa tutta loro e assoggettarla ai controlli Consob sembrava inutile ecc. ma alla fine è prevalsa la logica più attenta alla logica dei mercati e si arriva a questa disciplina che prevede che queste norme si applichino anche alle banche e imprese di assicurazione quando collocano questi prodotti finanziari.
Ormai è sempre più frequente che un intermediario collochi prodotti assicurativi ma il concetto di fondo è che anche il collocamento di questi prodotti rimane assoggettato alle norme TUF.
Nel caso di prodotti assicurativi con premio collegato a attività finanziaria il regolamento lo trovo sul sito Consob che va intesa con l’IVASS.


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