Appunti delle lezioni di Diritto Privato del professor Tanzarella, a.a. 2008-09.
Diritto privato
di Marco D'andrea
Appunti delle lezioni di Diritto Privato del professor Tanzarella, a.a. 2008-09.
Università: Università degli Studi del Salento
Facoltà: Economia
Corso: Economia e Finanza
Esame: Istituzioni di diritto privato
Docente: E. Tanzarella1. Ordinamento giuridico
L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole che concorrono a disciplinare la vita
organizzata della comunità. Ciascuna di queste regole si chiama norma, e poiché il sistema di regole da cui è
assicurato l’ordine di una società rappresenta il <<diritto>> in senso oggettivo di quella società, si dice
giuridica. Le norme giuridiche stabiliscono i comportamenti che devono o non devono essere tenuti.
Le norme giuridiche costituiscono appunto un sistema (ordinamento giuridico), cioè un insieme di elementi
diversi, ma organizzati e strettamente collegati tra di loro: ogni norma non può essere considerata
isolatamente, ma deve essere vista in rapporto con tutte le altre.
Un ordinamento giuridico si dice originario quando superiorem non recognoscit, ossia quando la sua
organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione.
La norma giuridica non va confusa con la norma morale nemmeno quando entrambe abbiano lo stesso
contenuto. La norma morale è assoluta, cioè trova solo nel suo contenuto la propria validità, e quindi obbliga
solo l’individuo che, riconoscendone il valore, decide di adeguarvisi.
I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano <<fonti>>.
Per fonti di produzione delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a
produrre diritto. Si possono distinguere in: materiali (produttivi di norme generali e astratte) e formali
(idonei a produrre diritto)
In base al principio di gerarchia delle fonti del diritto, non tutte hanno lo stesso valore, esse sono disposte su
una scala gerarchica. I gradi della scala gerarchica nell’ordinamento italiano son:
- La Costituzione e le leggi costituzionali
- Le leggi e le altre fonti primarie (sono incostituzionali, e possono essere annullate dalla corte
costituzionale)
- I regolamenti (fonti secondarie) (sono considerati illegittimi, e possono essere annullati dal giudice
amministrativo)
La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare facendone discendere determinati effetti
giuridici, si definisce fattispecie (species facti).
Si parla di fattispecie:
- Astratta: complesso di fatti non realmente accaduti, ma descritti ipoteticamente da una norma ad indicare
quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica. (Situazione tipo)
- Concreta: complesso di fatti realmente verificatisi, e rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti
giuridici ne siano derivati
Se la fattispecie è costituita da un solo fatto si chiama semplice, se è costituita da diversi fatti giuridici, si
dice complessa.
Con il carattere della generalità si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per singoli
individui, in modo da essere applicata ad un solo soggetto o ad un gruppo di soggetti, ma per tutte le classi
generiche di soggetti.
Secondo il principio di imparzialità, la legge ha l’obbligo di applicare le leggi in modo eguale, senza
arbitrarie differenziazioni di trattamento a favore o a danno dei singoli interessati.
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Diritto privato
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Diritto privato 2. Il codice civile, il diritto pubblico e privato
È un corpo organico di disposizioni di diritto civile. Il codice civile vigente oggi in Italia è il codice emanato
nel 1942 (che sostituisce quello del 1865), è composto da 6 libri che regolano rispettivamente la materia :
- Delle persone e della famiglia
- Delle successioni
- Delle proprietà
- Delle obbligazioni
- Del lavoro
- Della tutela dei diritti
Questi 6 libri sono preceduti dalle disposizioni sulle leggi in generale e seguite dalle disposizioni di
attuazione che dettano regole di attuazione di disposizioni normative contenute nel codice. Il cod.civ.
contiene le cosiddette disposizioni transitorie che all’epoca miravano a regolare rapporti pendenti al
momento dell’entrata in vigore del nuovo codice.
Diritto pubblico e diritto privato
Il diritto privato disciplina le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati, lasciando
all’iniziativa personale anche l’attuazione delle singole norme. Esso si divide essenzialmente in 3 rami:
• diritto civile
• diritto commerciale
• diritto del lavoro
Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione,
interna e di fronte ai privati, ed impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita
associata e il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità considerate
pubbliche. Esso si articola in:
• diritto costituzionale
• diritto amministrativo
• diritto penale
• diritto tributario (o processuale)
Il diritto internazionale privato
In ciascun Paese, vengono elaborate norme di <<diritto internazionale privato>>: cioè regole che
stabiliscono quale tra varie leggi nazionali, vada applicata in ogni singola ipotesi, scegliendo la legge più
idonea a disciplinare quella fattispecie.
È costituito non da norme materiali, ma da regole strumentali, che si limitano ad individuare, a quale
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Diritto privato ordinamento debba farsi capo, per giungere poi a stabilire come quel rapporto vada disciplinato.
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Diritto privato 3. Il rapporto giuridico
Si dice rapporto giuridico ogni relazione tra soggetti del diritto, disciplinata dall’ordinamento giuridico. Tali
soggetti possono venire a trovarsi in diverse situazioni giuridiche regolate dal diritto, esse possono essere:
attive (se favorevoli al soggetto) o passive (se sfavorevoli al soggetto)
Il rapporto giuridico non produce effetti né a favore né a danno del terzo (regola generale)
Capacità giuridica
Qualsiasi essere umano è un soggetto di diritti, e può essere titolare di concreti e determinati diritti e
obblighi. La capacità giuridica è quindi l’attitudine di una persona ad essere titolare di diritti e di doveri.
Essa spetta a qualsiasi essere umano per il solo fatto di essere nato e a partire dal momento della nascita, non
gli può essere tolta per nessuna ragione e cessa solo con la morte.
La nascita si realizza con l’inizio della respirazione polmonare, quindi sarà necessario verificare, in caso il
feto sia nato morto, se i polmoni hanno respirato o no. Invece si ha morte con la cessazione irreversibile di
tutte le funzioni dell’encefalo.
Capacità di intendere e di volere
Detta anche capacità naturale, si intende la capacità effettiva di una persona di avere la coscienza dei propri
pensieri e delle proprie azioni, di comprendere le cose della vita e di badare ai propri interessi. Essa è una
caratteristica psicologica, intellettuale ed emotiva che una persona ha o non ha sempre indipendentemente
dalle norme di legge.
Capacità di agire
Detta anche capacità legale, si intende la capacità di una persona di disporre dei propri diritti, cioè di
compiere atti giuridici validi volti ad acquistare diritti, a cederli, e ad assumere obblighi. Essa si acquista con
il raggiungimento della maggiore età (18 anni). Si è fissato 18anni di età come criterio standard perché è
ragionevole presumere che a 18anni una persona abbia raggiunto una maturità sufficiente per curare in modo
attento e sensato i propri interessi. Eccezioni a tale regola sono:
- il minore che ha un età maggiore al sedicesimo anno di età con le nozze acquista automaticamente
l’emancipazione
- per la continuazione dell’esercizio di un’impresa già avviata
Può però accadere che una persona maggiorenne si trovi stabilmente in condizioni di incapacità di intendere
e di volere, oppure che si trovi occasionalmente in condizioni di grave debolezza, tale da non avere
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Diritto privato consapevolezza di gestire la propria esistenza.
A favore di queste persone vi sono alcuni strumenti di aiuto e di difesa: principalmente l’amministrazione di
sostegno, che ha lo scopo di aiutare il debole nelle sue relazioni sociali e giuridiche, affiancandogli un’altra
persona che lo aiuti, lo sostenga e, se necessario, lo sostituisca.
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