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I diritti reali

Il diritto reale per eccellenza è la proprietà. I diritti diversi dalla proprietà sono detti diritti reali su cosa altrui, e si distinguono in:
-    Diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali)
-    Diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca)
I primi attribuiscono al titolare il diritto di trarre utilità dal bene che egli stesso è in grado di fornire, i secondi attribuiscono al titolare il diritto di farsi assegnare, con prelazione rispetto ad altri, il ricavato dell’eventuale alienazione forzata del bene, in caso di mancato adempimento dell’obbligo garantito. I diritti reali su cosa altrui sono tipici: cioè sono a numero chiuso (numerus clausus), non se ne possono quindi creare di nuovi.


La proprietà

L’art. 832 cod.civ. definisce la proprietà come il diritto di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
La proprietà attribuisce al titolare:
a)    Il potere di godimento del bene, cioè il potere di trarre dalla cosa le utilità che la stessa è in grado di fornire, decidendo se, come e quando utilizzarla: o direttamente (abitandola) o indirettamente (locazione)
b)    Il potere di disposizione del bene, che è <<pieno ed esclusivo>>, quindi si può dire che la proprietà è caratterizzata dall’assolutezza e dall’esclusività.
Al proprietario sono vietati gli <<atti emulativi>> (aemulare = vietare), per tali si intendono quelli che hanno lo scopo di nuocere o arrecare molestie ad altri (esempio: rumori, fumi, odori non devono superare la normale tollerabilità perché potrebbero espandersi da un fondo all’altro) (art. 833 cod.civ.)
I modi di acquisto della proprietà si dividono in:
-    Modi di acquisto a titolo originario: una persona acquista la proprietà di un bene in maniera autonoma e indipendente, grazie a un comportamento materiale proprio o a un evento oggettivo (occupazione, invenzione, ritrovamento del tesoro, accessione, incrementi fluviali, unione e commistione, usucapione).
-    Modi di acquisto a titolo derivativo: una persona acquista la proprietà di un bene da un’altra persona che ne era precedentemente proprietaria (sono: contratto e successione a causa di morte), è definito un titolo di acquisto, chi vende è dante causa, chi acquista è avente causa.
Azioni a difesa della proprietà.    Il proprietario può agire in giudizio affinché sia riconosciuto il suo diritto. Le azioni che spettano al proprietario come tale per difendere il suo diritto si chiamano azioni petitorie e sono:
-    Azione di rivendicazione: il proprietario può agire in giudizio contro chiunque possiede o detiene la cosa di sua proprietà, senza averne titolo; inoltre può esercitarla in qualsiasi momento, anche dopo molti anni di inerzia, purché non si sia verificata l’usucapione a favore di altri
-    Azione negatoria: il proprietario può agire in giudizio contro chiunque vanti sulla cosa stessa un diritto reale diverso dalla proprietà, allo scopo di ottenere che sia accertata l’inesistenza di tale diritto e dunque la pienezza della proprietà
Chi cita in giudizio si chiama attore, chi è citato si chiama convenuto.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Marco D'Andrea
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