Le obbligazioni
Con il termine "obbligazione" si intende il rapporto tra 2 soggetti, il soggetto passivo (debitore) e il soggetto attivo (creditore), in forza del quale il primo è tenuto ad una determinata <<prestazione>> nei confronti del secondo. Vuol dire che al debitore fa capo una determinata obbligazione, mentre al creditore fa capo il diritto di credito. Il diritto del creditore è un diritto nei confronti del debitore, per questo si dice relativo, in quanto può essere fatto valere solo nei confronti di quest’ultimo. (art. 1173 cod.civ.)
Le obbligaz. possono sorgere da: contratto, fatto illecito, ogni altro atto o fatto idoneo a produrle.
L’obbligazione naturale si ha quando una determinata prestazione è dovuta in esecuzione di un dovere morale o sociale. Diversamente da quel che avviene in ipotesi di obbligazione civile, il debitore non è obbligato ad eseguire la prestazione (debiti di gioco).
È possibile che l’obbligazione faccia capo ad una pluralità di soggetti (obbligazioni plurisoggettive), esse sono le:
- Obbligazioni solidali, che si distinguono in:
- passive: ciascuno dei più debitori è obbligato ad effettuare, a favore dell’unico creditore, l’intera prestazione e l’esecuzione fatta da uno dei debitori estingue l’obbligazione
- attive: ciascuno dei più creditori ha diritto, nei confronti dell’unico debitore, all’intera prestazione e l’esecuzione fatta a favore di uno dei creditori estingue l’obbligazione
- Obbligazioni parziarie, si ha quando:
- ciascuno di più debitori è tenuto ad eseguire una parte soltanto dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte deve essere eseguita, da ciascuno per la sua parte, dagli altri condebitori
- ciascuno dei più creditori ha diritto a una parte soltanto dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte deve essere eseguita a favore di ciascuno degli altri creditori
L’oggetto dell’obbligazione è la <<prestazione>> dovuta. Essa deve essere economicamente valutabile e deve avere carattere patrimoniale, inoltre deve essere:
- Fisicamente e materialmente possibile
- Lecita, cioè conforme con la legge
- Determinata o determinabile
Le obbligazioni in base al tipo di prestazione vengono distinte in:
- Semplici: hanno ad oggetto un’unica prestazione, che il debitore è tenuto ad eseguire
- Alternative: hanno ad oggetto 2 o più prestazioni, ma il debitore si libera eseguendone una sola
- Facoltative: hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendone un’altra
Le obbligazioni pecuniarie sono quelle in cui il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di denaro. Le obbligazioni propter rem o ambulatorie sono quelle in cui il soggetto passivo del rapporto viene individuato tramite la relazione tra il soggetto stesso ed un certo bene.
La modificazione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi mediante:
- La cessione del credito: è l’accordo con il quale il creditore (cedente) trasferisce a un’altra persona (cessionario) il suo credito nei confronti del debitore (ceduto). Può essere:
- pro solvente: il cedente non risponde dell’eventuale inadempienza del ceduto
- pro soluto: il cedente risponde dell’eventuale inadempienza del ceduto
Il factoring è una figura negoziale di matrice anglosassone, (oggi largamente diffusa nel nostro Paese) per mezzo del quale un’impresa specializzata si impegna (a fronte di un pagamento di una “commissione”) a gestire, di una impresa cliente, l’amministrazione di tutti o di parte dei crediti di cui quest’ultima diventa titolare verso i propri clienti nella gestione della sua attività imprenditoriale.
- La Surrogazione: ricorre quando un terzo che adempie un debito altrui, o fornisce i mezzi per adempiervi, subentra in luogo del creditore nei diritti verso il debitore. Può essere:
- legale, quando si verifica automaticamente nei casi previsti dalla legge
- volontaria, quando avviene per volontà del creditore che, quando riceve il pagamento da un terzo, dichiara espressamente di volerlo surrogare nei suoi diritti; quando avviene per volontà del debitore che, prende a mutuo una somma di danaro al fine di pagare il debito, e sùrroga il mutuante nei diritti del creditore.
La modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, invece, può realizzarsi mediante:
- Delegazione, si distingue in:
- del.a promettere (o delegatio promettendi): negozio trilaterale fra debitore, creditore, ed un terzo, in forza del quale il debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad obbligarsi ad effettuare un determinato pagamento a favore del creditore (delegatario). Può essere:
- liberatoria: il debitore originario è liberato dal creditore, ma è obbligato con il terzo
- cumulativa: il terzo è obbligato in solido con il debitore originario
- del. di pagamento (o delegatio solvendi): consiste in un accordo fra debitore ed un terzo, in forza del quale il debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad effettuare una determinata prestazione a favore del creditore (delegatario).
- Espromissione: ricorre quando il creditore (espromissario) si accorda con un terzo (espromittente) che assume di propria iniziativa un’obbligazione del debitore (espromesso). Può essere:
- liberatoria: il debitore originario è liberato dal creditore, ma è obbligato con il terzo
- cumulativa: il terzo è obbligato in solido con il debitore originario
- Accollo: si verifica quando un terzo (accollante) si accorda con il debitore (accollato) per assumere un’obbligazione che questi ha nei confronti del creditore (accollatario). Può essere:
- interno (o semplice): non c’è alcun rapporto tra il terzo e il creditore
- esterno, quando l’accordo tra il terzo e il debitore si presenta come un contratto a favore del terzo
L’accollo esterno può a sua volta essere:
- Liberatorio, il debitore originario è liberato dal creditore, ma è obbligato con il terzo
- Cumulativo, il terzo è obbligato in solido con il debitore originario
Essendo, l’obbligazione, un rapporto temporaneo è destinato ad estinguersi, si estingue con l’<<adempimento>>, ossia la realizzazione della prestazione dovuta, che consente al creditore di ottenere i risultato utile perseguito.
Il legislatore, ha disciplinato alcune ipotesi nelle quali il rapporto obbligatorio si estingue ugualmente. Ciò accade nel caso di morte del debitore quando si tratta di prestazioni infungibili, cioè prestazioni per il cui adempimento sono essenziali le qualità personali dell’obbligato. Accade inoltre nel caso di:
- Compensazione: quando tra 2 persone intercorrono rapporti obbligatori reciproci
- Confusione: quando le qualità di creditore e di debitore vengono a trovarsi riunite nella stessa persona
- Surrogazione (o datio in solutium): quando il debitore, d’accordo con il creditore, esegue una prestazione diversa da quella dovuta
- Novazione: è un contratto con il quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario
- Remissione: consiste in un negozio unilaterale recettizio, in forza del quale il creditore rinuncia, parzialmente o totalmente, al suo credito
- Impossibilità sopravvenuta: quando dipende da causa non imputabile al debitore
Compensazione, confusione e surrogazione sono modi satisfattori (modi in cui viene soddisfatto l’interesse del creditore), mentre novazione e remissione, sono modi non satisfattori (non viene soddisfatti l’interesse del creditore).
L’adempimento consiste nella esatta realizzazione della prestazione dovuta. Il legislatore stabilisce che nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del <<buon padre di famiglia>>, cioè deve curare con l’attenzione, prudenza e perizia dell’uomo medio la conformità della prestazione rispetto al contenuto dell’obbligo assunto.
Per quanto riguarda il tempo dell’adempimento, si deve osservare se l’obbligazione è ad esecuzione: continuata, periodica o istantanea
Se il debitore non tiene la prestazione dovuta incorre nell’inadempimento, che può essere:
- Totale, quando la prestazione è mancata interamente
- Parziale, quando la prestazione è stata effettuata, ma non correttamente
L’inadempimento può distinguersi anche in:
- Assoluto, quando è escluso che possa essere effettuato in futuro
- Relativo, se la prestazione non è stata ancora eseguita, ma potrebbe esserlo in futuro
“Il debitore che non esegue correttamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” : l’inadempimento è quindi fonte di responsabilità contrattuale, e fa sorgere al debitore l’obbligo del risarcimento del danno (art. 2600 cod.civ.), che può consistere:
- Reintegrazione in forma specifica: può essere effettuata solo in presenza di un “danno naturalistico”
- Per equivalente: avviene con il pagamento di una somma di denaro che comprende il danno emergente (mancata prestazione), e il lucro cessante (mancato guadagno)
Il ritardo (o inadempimento relativo) va distinto dalla <<mora del debitore>> (mora debendi), che si ha quando c’è:
- Ritardo nell’adempimento dell’obbligazione
- Imputabilità di detto ritardo al debitore
- Richiesta per iscritto, da parte del creditore al debitore di adempiere
La mora debendi si ha automaticamente al verificarsi del ritardo imputabile al debitore quando:
- L’obbligazione derivi da fatto illecito
- Il debitore dichiari per iscritto di non voler adempiere l’obbligazione
I suoi effetti sono:
- L’obbligo del pagamento degli interessi moratori
- La perpetuatio obligationis: cioè il passaggio del rischio. Se il debitore non è in mora, il rischio diventa a carico del creditore, nel senso che se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue. Quando invece il debitore è in mora il rischio passa a suo carico, vale a dire che se per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile, ed essendo in mora è obbligato al risarcimento del danno nei confronti del creditore.
Invece, la mora del creditore (mora credendi) può verificarsi:
- Quando il creditore non collabora con il debitore per ricevere la prestazione
- Quando il creditore rifiuta la prestazione offertagli nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge
Quindi in questo caso, il debitore non deve più gli interessi, né i frutti della cosa che non siano stati dallo stesso percepiti, e può quindi, pretendere il risarcimento dei danni, oltre il rimborso delle eventuali spese sostenute per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
La mora credendi non estingue di per sé, l’obbligazione, e neanche elimina o attenua la responsabilità del debitore se questi, una volta cessata la mora del creditore, non provvede ad adempiere.
Il privilegio è la prelazione che la legge garantisce in considerazione della causa del credito. Alcuni creditori (creditori privilegiati) sono considerati dal legislatore preferiti nella distribuzione di quanto venga ricavato dalla vendita forzata di beni gravati da privilegio, rispetto agli altri creditori non assistiti da causa di prelazione (creditori chirografari). L’ordine di preferenza è stabilito dalla legge.
Il privilegio può essere:
- Generale (su tutti i beni mobili), non costituisce un diritto soggettivo, ma un modo di essere o una qualità del credito
- Speciale (su determinati beni mobili o immobili), costituisce un diritto reale di garanzia
Sono causa legittime di prelazione anche il pegno e l’ipoteca, che attribuiscono al creditore il diritto di sequela, cioè il potere di esercitare la garanzia espropriando il bene e di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita, anche se la loro proprietà sia passata ad altri. Essi non hanno mai carattere generale, ma riguardano sempre beni determinati.
Il pegno è un diritto reale di garanzia su beni mobili (non registrati) del debitore o di un terzo, che il creditore può acquistare mediante un accordo con il proprietario. Oltre ai beni mobili possono essere concessi in pegno: crediti, universalità di mobili ed altri diritti reali mobiliari.
L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale l’ipoteca è costituita e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
Nel pegno, il possesso della cosa passa al creditore, mentre nell’ipoteca rimane al debitore.
È nullo il patto commissorio, il patto cioè con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore (art. 2744 cod.civ.)
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Dettagli appunto:
-
Autore:
Marco D'Andrea
[Visita la sua tesi: "La Statistica nel Betting"]
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia e Finanza
- Esame: Istituzioni di diritto privato
- Docente: E. Tanzarella
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