7
fenomeno. Curiosamente, neppure nei testi ritenuti fondamentali in materia
a livello comunitario viene proposta una definizione di questo concetto
2
.
Fino ad oggi il continuare a parlarne non ha mai portato ad una seria presa
di posizione da parte delle Istituzioni comunitarie in ordine ad una sua
regolamentazione, pur essendosi manifestata questa esigenza anche
recentissimamente, come si può evincere dalle interrogazioni parlamentari
alla Commissione presentate da due deputati del Partito Popolare Europeo
nel marzo dello scorso anno
3
.
Scopo del presente lavoro sarà quindi quello di fornire un quadro che sia il
più organico possibile in relazione al fenomeno oggetto di studio. A tal fine
verrà preso in esame il percorso che ha portato le Istituzioni comunitarie ed
in particolare la Commissione Europea ad individuare nel telelavoro un
pilastro fondamentale per la creazione di nuovi posti di lavoro
4
.
Lo sviluppo del dibattito sul telelavoro e la miriade di progetti sorti per
favorirne la comprensione e l’applicazione
5
vanno di pari passo con il
costante progresso della Società dell’Informazione (SI), ritenuto
indispensabile per un approccio generalizzato ai mezzi informatici
6
.
utilizzando tecnologie delle telecomunicazioni”, BLANPLAIN R., The legal and contractual
situation of teleworkers in the European Union – Consolidated Report, Dublino, 1997, pag. 5.
2
HUWS U., Le Télétravail (Rapport à la Task Force Emploi, DG V, de la
Commission Européenne), in Europe Sociale, Supplemento 3/95, Bruxelles, 1995 pag. 5.
3
Interrogazioni 2001/C318E/126 e 2001/C318E/127 in GUCE C318E/119 del 13.11.2001.
4
Quantificabili in dieci milioni entro il 2000, secondo la previsione della Relazione
Bangemann, che andrò ad illustrare al paragrafo 2.
5
La rassegna, a mio avviso tra le più complete, relativa a Programmi ed Iniziative della
Commissione Europea sul telelavoro è reperibile in
http://europa.eu.int/information_society/topics/employment/index_en.htm#PROGRAMMES,
giugno 2002.
6
Il sito ufficiale è reperibile in http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm,
giugno 2002.
8
Il telelavoro è sicuramente più che lavorare a distanza; esso è significativo
non solo perché associato con le Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione ma anche perché implica nuovi sistemi di direzione e di
organizzazione del lavoro
7
.
Accanto alle tappe fondamentali e alla individuazione dei caratteri comuni
del telelavoro nei Paesi della UE, degni di rilievo e di analisi più’
approfondita sono quindi alcuni aspetti peculiari del fenomeno quali gli
aspetti sociali, quelli relativi alla salute e sicurezza dei telelavoratori, i
controlli e la tutela della privacy nonché le questioni relative alla
competenza territoriale in relazione alle attività “telelavorabili”.
Relativamente a quest’ultimo aspetto ritorna particolarmente utile
verificare quali siano le questioni e le problematiche emergenti da
un’eventuale applicazione transnazionale del telelavoro (Transborder
Issues); ipotesi tutt’altro che inverosimile dato l’elevato livello tecnologico
oramai raggiunto dalle Tecnologie della Comunicazione e Informazione
(ITC) nonché per l’apporto dato a questa materia dalle recentissime
Direttive 2002/19/CE e ss. che istituisce un quadro normativo comune per
le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
8
.
Nei capitoli successivi cercherò quindi di porre in risalto come detti
argomenti siano stati affrontati (se lo sono stati!) e attraverso quali
strumenti dai Paesi Membri dell’Unione, tenendo pero’ quale punto fermo
l’azione e le posizioni assunte dalle Istituzioni di Bruxelles e degli Organi
ad esse riferibili, vagliando pregiudizialmente la valenza, la portata e
l’applicabilità, in riferimento alla fattispecie in oggetto, delle Pubblicazioni
e dei Documenti redatti dalla Comunità Europea.
7
G. SCARPITTI - D. ZINGARELLI: Il telelavoro, teorie ed applicazioni , Milano, 1993, pag
83.
8
GUCE L 108/33 del 24.04.2002.
9
Capitolo Primo
NASCITA E SVILUPPO DEL TELELAVORO NELLA
POLITICA COMUNITARIA
SOMMARIO : 1. Prima elaborazione del concetto di telelavoro. Il telelavoro come
telecommuting. - 1.2. Segue: Decisione della Commissione sugli aiuti della Germania
per la promozione del telelavoro regionale. – 2. Il Libro Bianco “DELORS” e il Rapporto
“BANGEMANN”. - 3. Il nuovo corso della Politica Comunitaria sul telelavoro: La
priorità della “dimensione umana”. – 3.1. Segue: Il dibattito europeo sul telelavoro.
1. Prima elaborazione del concetto di Telelavoro. Il Telelavoro come
telecommuting
Il termine telelavoro risale ai primi anni Settanta e fu coniato negli Stati
Uniti da Jack Nilles, membro del gruppo di esperti del Jala International
9
, a
fronte della crisi petrolifera; fu sviluppato, infatti, come pratica atta alla
risoluzione dei problemi di congestione urbana e come mezzo adeguato alla
riduzione dei problemi energetici
10
. A tal fine il termine preciso introdotto
dal citato studioso fu “telecommuting”, cioè telependolarismo,
sottolineando in tal modo già prima facie la finalità diretta al trasferimento
9
JALA INTERNATIONAL consiste di un gruppo di esperti internazionali in consulenza
imprenditoriale, la cui attività è iniziata all’inizio del 1970, avente finalità di ausilio relativamente
alle applicazioni delle tecnologie informatiche e per far fronte ai repentini cambiamenti che
comportano nel settore economico ed in ambito globale. Notizie più approfondite riguardo agli
ambiti di intervento sono reperibili presso il sito http://www.jala.com, giugno 2002.
10
CHIOCCHI A., Il lavoro connesso in rete. Problematiche del telelavoro in
http://www.netflussi.it/progettotelelavoro/cap4_bussola.html, luglio 2001, pag.2.
10
dei dati e del lavoro anziché delle persone fisiche, mediante attività
lavorativa periodicamente svolta fuori della sede principale per uno o più
giorni la settimana, a domicilio o presso un cliente od ancora presso un
telecentro
11
.
In tale ottica, ciò che riveste importanza fondamentale è la riduzione o
l’eliminazione del trasferimento giornaliero da e per il luogo di lavoro. Il
telependolarismo è quindi una species del più ampio genus del telelavoro.
Questo secondo termine è destinato ad individuare una più ampia gamma di
ipotesi lavorative e cioè qualsiasi forma di sostituzione delle tecnologie
dell’informazione rispetto ai trasferimenti conseguenti all’attività lavorativa
od i lavoratori autonomi a domicilio, dove invece i telecommuters sono
generalmente impiegati in organizzazioni aziendali
12
.
Nel corso degli anni Ottanta si assiste solamente ad una serie di dibattiti
accademici e di studi sull’argomento senza alcun apporto concreto, salvo
alcuni casi di sperimentazioni pionieristiche. Tra queste, di particolare
interesse per avere coinvolto il maggior numero di persone a livello di
amministrazione pubblica, è il City of Los Angeles Telecommuting Project,
iniziata nel 1989 e durata un anno e mezzo, con l’obbiettivo di ridurre del
20% l’inquinamento atmosferico
13
.
E’ solo all’inizio degli anni Novanta, tuttavia, che l’idea del telelavoro
riprende quota, soprattutto sulla spinta dell’Amministrazione americana che
introduce il Clean Air Act (1990), che ha imposto alle principali città
statunitensi la riduzione del 25% del traffico nelle ore di punta. Il telelavoro
è stato individuato come il rimedio più valido per perseguire questo
11
Per la definizione di “Telecentro” si rimanda al Cap. III.
12
JALA International (JACK NILLES), Some Common – and Not So Common –
Telework/Telecommuting Questions, in http://www.jala.com/faq.htm, giugno 2002.
13
AA.VV., Principali esperienze internazionali di telelavoro, in A.I.M. quaderno n. 25,
Milano, 1994, pag. 23.
11
obiettivo; infatti, nel 1991 fu varata la legge Intermodal Surface
Transportation Efficienty Act, che ha autorizzato la destinazione di fondi
per una vasta gamma di attività di telependolarismo
14
, seguito dalla legge
3923 del 1994. Le due normative incentivano le grandi aziende a ridurre il
numero di dipendenti che utilizzano l’auto privata per i loro spostamenti da
e verso l’ufficio, assegnando anche cospicui bonus fiscali a chi converte
posti di lavoro fissi in lavori a distanza
15
. E’ interessante notare che
attualmente gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di
telelavoratori, stimati nel 1997 tra i 7,5 ed i 12 milioni, in base ad una
statistica redatta prendendo in considerazione i lavoratori a domicilio che
utilizzano tecnologie informatiche
16
.
I primi interessamenti della Commissione Europea riguardo al telelavoro
risalgono al 1989 ma, a differenza di quanto avvenuto oltreoceano, partono
da presupposti diversi, quali la necessità di creare nuove opportunità di
impiego nelle aree con tasso di disoccupazione più elevato.
Le valutazioni condotte prendono spunto essenzialmente da quanto era
emerso dal Programma di ricerca sull’impiego delle Tecnologie
dell’informazione, indirizzato alla individuazione di eventuali
controindicazioni e opportunità di decentralizzazione derivanti dall’impatto
economico delle comunicazioni avanzate rispetto alle aree rurali e le regioni
più periferiche.
L’analisi delle strategie da adottarsi per tali fini, diretta dalla Direzione
Generale XIII di concerto con la Direzione Generale VI (Agricoltura),
individuò nel telelavoro un tema chiave per la riforma della Politica
14
CASSANO G. - LEOPARDIELLO S., Il telelavoro: prime esperienze, inquadramento
giuridico e contrattazione collettiva in Dir. Inf.. 2000, pag.137.
15
DE NICOLA P. (a cura di), Il nuovo manuale del telelavoro, Roma, 1999, pag. 21.
16
DI MARTINO V., The high way to teleworking, Ginevra, 2001, pag. 26.
12
Agricola Comune (CAP) e per lo sviluppo delle attività di impiego non
legate all’agricoltura nelle aree rurali
17
.
Le stesse considerazioni portarono allo sviluppo del Programma ORA
RTD, in stretta sinergia con il Fondo Strutturale LEADER I, finalizzato al
supporto delle iniziative di impiego delle aree locali e rurali. E’ in questo
contesto che vennero lanciati i primi progetti di ricerca sul telelavoro:
PATRA (relativo agli aspetti sociali e psicologici), MITRE (indirizzato
all’individuazione delle attività telelavorabili) e SYNERGY (sul favore che
detta pratica lavorativa avrebbe potuto ottenere).
Ma il consenso più ampio fu raccolto nel 1993 da una serie di ricerche
esplorative ed azioni di stimolo iniziate dalla Commissione
18
, finalizzate
alla transizione dell’Europa in una Società dell’Informazione e dettate dalla
necessità di una maggiore flessibilità nell’ambito dei rapporti di impiego.
A Partire dal Libro Bianco Crescita, Competitività, Occupazione. Le sfide e
le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo, pubblicato nel 1993, e dal
Rapporto Bangemann del 1994 la Commissione fissò le priorità per gli anni
successivi per preparare l’Europa ad una nuova forma di società: la Società
dell’Informazione (SI)
19
. La principale preoccupazione espresse nei due
17
AA.VV., Status Report on European Telework 1998, Bruxelles, 1998, pag. 93. Il
Documento, in formato elettronico, è reperibile al sito http://www.eto.org.uk, giugno 2001.
18
COMMISSIONE EUROPEA, Telework 1996: Actions for stimulation of transborder
telework and research cooperation in Europe; Final Report”, DGXIII B, Aprile 1996, in GUCE,
CD-94-96-695-EN-C, pag. 42.
19
Secondo il Gruppo di Esperti di Alto Livello incaricato nel maggio 1995 dalla Commissione
Europea di valutare l’impatto sociale dell’introduzione delle tecnologie della comunicazione e
della informazione, la Società dell’Informazione “è quella che si sta realizzando attualmente, in
cui sono di uso generale sistemi poco costosi di informazione, di memorizzazione e di trasmissione
dati. A questa diffusione generalizzata dell’informazione e dell’uso di dati si affiancano
innovazioni sul piano organizzativo, commerciale, sociale e giuridico che modificheranno
profondamente la vita sia nell’ambito del lavoro che in quello della società in generale”. Così in
13
documenti è il lavoro e l’individuazione di soluzioni al problema della
disoccupazione; la presa di coscienza dell’enorme numero di disoccupati
all’interno dell’Unione evidenziava infatti, senza possibilità di proroghe,
l’esigenza di ricercare nuove prospettive nell’ambito della politica
comunitaria del lavoro
20
e delle relazioni industriali.
1.2. Segue: Decisione della Commissione sugli aiuti della Germania
per la promozione del telelavoro regionale
Un esempio pratico del ricorso al telelavoro per lo sviluppo delle aree a più
alto tasso di disoccupazione è rinvenibile, anche se in negativo, nella
Decisione della Commissione del 25 febbraio 1998
21
sugli aiuti che la
Germania intende concedere per promuovere la creazione di posti di
telelavoro in base al 26° programma quadro dell'azione d'interesse comune
“Miglioramento della struttura economica regionale". La decisione si fonda
Building the European Information Society for us all, pag. 16. Per notizie più approfondite sul
Gruppo di lavoro e sul Documento di rimanda al successivo paragrafo 4.
20
AA.VV., eWORK 2000 Status Report on New Ways to Work in the Information Society,
Bruxelles, 2000, pag. 11. Il Documento, in formato elettronico, è reperibile al sito
http://www.eto.org.uk, giugno 2001.
21
COMMISSIONE EUROPEA, Decisione n. 1999/686/CE, in GUCE n. L 271 del
21/10/1999 pagg. 25 – 27.
14
sul combinato disposto degli artt. 92 e 93 del TCE
22
, ed in particolare sul 2°
comma dell’art. 93 TCE
23
.
22
Il testo della Decisione riporta la numerazione degli articoli così come espressa nel Trattato
di Maastricht prima della rinumerazione operata dal Trattato di Amsterdam. Per correttezza
sistematica seguirò gli articoli così come indicati nella Decisione, preoccupandomi di indicare
quando verrà seguita la nuova numerazione nello svolgimento dei capitoli seguenti.
23
L’art. 92 stabilisce le incompatibilità con il mercato comune “…degli aiuti concessi dagli
Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (comma 1)”. Nei commi 2 e 3 l’articolo
stabilisce invece quali aiuti rispettivamente “Sono compatibili con il mercato comune” e quali
“Possono considerarsi compatibili con il mercato comune” facendo rientrare nella prima fattispecie
“a) gli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati
senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;
b)…;
c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica Federale di
Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a
compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione”
e quindi, al 3° comma, “ a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sotto
occupazione;
b)…;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o di talune regioni economiche,
sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”.
L’art. 93, a sua volta, stabilisce le modalità attraverso cui vengono armonizzati e vagliati tali
aiuti disponendo in proposito che “ 1) La Commissione procede con gli Stati membri all’esame
permanente dei regimi di aiuti esistente in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2) Qualora la Commissione dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro
osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è
compatibile con il mercato comune a norma dell’art. 92 oppure che tale aiuto è attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
(Omissis).
3) Alla Commissione sono comunicati in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i
progetti diretti ad istruire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il
mercato comune a norma dell’art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista
15
Il 30 luglio 1997, infatti, la Commissione ha avviato il procedimento di cui
all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti di talune disposizioni del 26°
programma quadro dell'azione d'interesse comune dello Stato Federale e dei
Länder per il "Miglioramento della struttura economica regionale",
riguardanti l'intensità degli aiuti destinati alla promozione del telelavoro
(parte II, punto 2.4)
24
.
La Germania è stata informata al riguardo con lettera della Commissione
del 18 agosto 1997. Gli altri Stati membri e gli altri interessati sono stati
invitati a presentare osservazioni mediante Comunicazione pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
25
.
La Germania ha presentato osservazioni con lettera del 17 settembre 1997.
Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Stati
membri né di altri interessati. (paragrafo I)
L'azione di interesse comune "Miglioramenti della struttura economica
regionale" è la più importante normativa tedesca sugli aiuti regionali. Le
disposizioni attuative di tale normativa generale sono stabilite, per periodi
di tempo determinati, nei cosiddetti programmi quadro. Il 26° programma
quadro, relativo al periodo 1997 - 2000 (2001), è stato notificato alla
Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, in data 19 febbraio
1997. La Commissione ha approvato tutte le modifiche apportate con tale
programma, eccezion fatta per le disposizioni sulla promozione degli
investimenti relativi ai posti di telelavoro.
La Germania aveva comunicato che il programma quadro sarebbe stato
applicato soltanto dopo l'approvazione della Commissione
26
.
dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale.”.
24
COMMISSIONE EUROPEA, Decisione n. 1999/686/CE, cit., pag. 25.
25
La Comunicazione è reperibile in GUCE C 341 dell'11.11.1997, pag. 4.
26
ai sensi dell’art 93, comma 3, terzo periodo.
16
A norma del programma quadro, gli aiuti destinati alla promozione degli
investimenti relativi ai posti di telelavoro possono essere concessi nei casi
in cui sia l'impresa investitrice sia il posto di telelavoro si trovino in una
zona assistita.
L’intensità massima dell'aiuto viene determinata in funzione della regione
in cui ha sede l'impresa dalla quale dipende il posto di telelavoro. Pertanto,
qualora un'impresa avente sede in una zona assistita ai sensi dell'articolo 92,
paragrafo 3, lettera a), investa in posti di telelavoro ubicati in una zona di
cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), si applicherebbe il massimale
stabilito in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) (paragrafo II)
27
. La
questione non è da poco; infatti, l'intensità massima degli aiuti fissata per le
regioni della Germania orientale assistite ai sensi dell'articolo 92, paragrafo
3, lettera a), dato il carattere anormalmente basso del tenore di vita e le
gravi forme di sottoccupazione, è quasi il doppio rispetto a quelli stabiliti
per le fattispecie di cui alla stessa norma ma rientranti nel seguente punto
c)
28
.
Nell'avviare il procedimento, la Commissione ha rilevato che le
disposizioni sugli aiuti agli investimenti regionali mirano principalmente a
creare posti di lavoro ed a promuovere la produzione di redditi e di
domanda regionale nelle regioni svantaggiate; quindi, l'intensità massima
degli aiuti agli investimenti deve essere determinata in funzione della
regione in cui si svolge effettivamente il telelavoro. Essa ha inoltre rilevato
che la possibilità di promuovere la creazione di posti di lavoro nelle zone di
cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) con la stessa intensità consentita
27
COMMISSIONE EUROPEA, Decisione n. 1999/686/CE, cit., pag. 26.
28
Da quanto si può leggere nella stessa Decisione (par. II) gli aiuti massimi ammontano, nella
prima ipotesi, al 35 % lordo (50 % per gli investimenti delle PMI) mentre per le zone assistite ai
sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), nella Germania occidentale esso è pari al 18 % lordo
(28 % per gli investimenti delle PMI).
17
nelle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) potrebbe far venire
meno, relativamente a tali investimenti, l'effetto incentivante previsto a
favore delle regioni più svantaggiate.
Le eccezioni mosse dalla Germania si sviluppano essenzialmente in tre
direzioni: innanzitutto ritiene che gli investimenti relativi ai posti di
telelavoro producano un effetto utile soprattutto nella zona in cui ha sede
l'impresa. Pertanto, dovrebbero sempre essere applicati a tali investimenti i
limiti d'intensità vigenti nella zona in cui si trova l'investitore anziché quelli
stabiliti per la zona in cui è situato il posto di lavoro, a prescindere
dall’ubicazione del luogo di telelavoro.
La Germania sostiene inoltre che non sussiste il rischio di uno sviamento
degli aiuti dalle zone assistite ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera
a), verso le zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Considerato
che gli aiuti agli investimenti riguardanti più regioni vengono concessi in
base alla collaborazione ed al finanziamento congiunto di almeno due
Länder, l'amministrazione competente per la zona assistita a norma
dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), sarebbe sempre in grado di vigilare
affinché nessun aiuto venga sviato abusivamente con lo scopo di creare
posti di lavoro in un Land diverso.
Infine, la Germania fa notare che le imprese traggono sicuri vantaggi dagli
effetti positivi del telelavoro sotto il profilo dell'innovazione e della
competitività.
Secondo le autorità tedesche, qualora in una zona di cui all'articolo 92,
paragrafo 3, lettera a), manchi personale specializzato per determinate
prestazioni, le imprese ivi situate, per assicurarsi tali prestazioni, possono
essere costrette a consentire a tale personale di lavorare nel proprio luogo di
18
residenza, situato invece nelle zone contemplate dall'articolo 92, paragrafo
3, lettera c) (par. III)
29
.
La Commissione ha ritenuto dette eccezioni non soddisfacenti. Infatti, pur
riconoscendo che la creazione di posti di telelavoro è senz'altro uno
strumento utile per consentire all'impresa di accedere a risorse già esistenti
nelle zone più sviluppate, ha giustamente argomentato che gli investimenti
realizzati da un'impresa situata in una zona depressa ai fini dell'allestimento
e del collegamento tecnico di posti di lavoro ubicati invece in una zona
assistita ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), non concorrono
all'occupazione ed all'aumento generale del livello della qualità della vita
nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). L'occupazione
aumenta soltanto nella zona in cui risiede il lavoratore e gli effetti sul
reddito regionale pro capite si manifestano prevalentemente nel luogo in cui
il lavoratore effettua le proprie spese (par. IV).
Questa considerazione induce la Commissione a consigliare che il
telelavoro venga promosso nelle zone svantaggiate
30
, per permettere ai
lavoratori ivi residenti di offrire le loro prestazioni ad imprese situate nelle
regioni più sviluppate, senza dover cambiare residenza. In tal modo
potrebbe essere garantita la stabilità della popolazione delle regioni
svantaggiate ed il prodotto interno lordo verrebbe aumentato dal reddito dei
29
COMMISSIONE EUROPEA, Decisione n. 1999/686/CE, cit., pag. 27.
30
Sarebbe stato interessante se la Commissione avesse specificato qual è l’intensità massima
degli aiuti statali applicabile nell’ipotesi in cui un’impresa situata in una zona non assistita assume
dei lavoratori collocati in una zona svantaggiata per impiegarli tramite telelavoro, senza dover
cambiare residenza.
19
telelavoratori, secondo un orientamento già espresso dalla Commissione
stessa in occasione dell’analisi del Libro bianco Delors
31
.
In base a detti presupposti, la Commissione ha adottato la propria Decisione
ritenendo, all’art. 1 della Decisione stessa, il 26° programma quadro
dell'azione di interesse comune incompatibile con il mercato comune nella
misura in cui consente, per gli investimenti relativi a posti di telelavoro, la
concessione di aiuti aventi intensità superiore al massimale vigente per la
regione in cui i posti di telelavoro sono creati ed intimando altresì alla
Germania, all’art.2, di recuperare gli aiuti eventualmente già erogati nel
quadro di un'applicazione provvisoria di tale normativa (art. 2).
2. Il Libro Bianco “DELORS” e il Rapporto “BANGEMANN”
Nell’Unione Europea il telelavoro ha ricevuto, in sede politica, un valido
sostegno da parte della Commissione Europea. Con l’intento di
salvaguardare il proprio equilibrio sociale, la Commissione ha messo a
punto una duplice strategia: da una parte punta alla moderazione salariale,
alla flessibilizzazione del mercato del lavoro ed alla riduzione del costo del
lavoro per i lavori meno qualificati; dall’altra, ha previsto lo sviluppo di una
società europea dell’informazione, capace di competere in condizione di
parità con gli altri Paesi
32
.
Per raggiungere tali obbiettivi la Commissione ha individuato nel telelavoro
un mezzo avente rilevanza strategica e lo ha formalmente evidenziato in
due relazioni ufficiali che, assieme al Libro Verde “Vivere e lavorare nella
31
COMMISSIONE EUROPEA, Approfondimenti sul Libro Bianco, in Europa sociale,
supplemento 3/95, pag. 67.
32
CASSANO G. - LEOPARDIELLO S., Il telelavoro: prime esperienze, inquadramento
giuridico e contrattazione collettiva, op. cit., pag. 139.
20
Società dell’Informazione: Priorità della dimensione umana”,
costituiscono le basi indiscusse di ogni successiva azione relativa al
telelavoro nell’Unione Europea: il Libro Bianco “Crescita, Competitività,
Occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo”
33
ed il Rapporto del Gruppo di Esperti di Alto Livello redatto per il Consiglio
Europeo di Corfù del giugno 1994 intitolato “L’Europa e la società
dell’informazione globale – Raccomandazioni al Consiglio Europeo”
34
.
Il Libro Bianco è comunemente conosciuto come Libro Bianco Delors, dal
nome dell’allora Presidente della Commissione Europea Jacques Delors e
fu redatto su invito del Consiglio Europeo di Copenaghen del giugno 1993
per iniziare a discutere sulla strategia economica a medio termine della
Comunità, visti gli evidenti segni di difficoltà crescenti in ambito
economico ed occupazionale
35
.
In esso vengono tracciate le linee di un intervento capace di coniugare
le politiche occupazionali con le politiche di sviluppo sociale e territoriale,
delineando una serie di misure tese a facilitare l’inserimento nel mercato del
lavoro delle categorie di soggetti a maggior rischio di esclusione e ponendo
così il problema del passaggio dall’esclusione all’inclusione sociale.
36
33
COMMISSIONE EUROPEA, COM (94) 037 C4-0093-94, in Bollettino delle comunità
Europee, Supplemento 6/93, Bruxelles, 1993.
34
BANGEMANN, L’Europa e la società dell’informazione globale – Raccomandazioni al
Consiglio europeo”, in GUCE C 363 del 19.12.1994, pag. 33.
35
AA.VV., Crescita, competitività, occupazione: le sfide e le vie da percorrere per entrare nel
XXI secolo. Libro Bianco, Schede di lettura, in Argomenti per la formazione sindacale, Roma,
1997 pag.2.
36
TURRINI I., Rapporto di monitoraggio della I fase dell’Iniziativa Occupazione. La
valorizzazione dei progetti di qualità della I fase., Roma, 1999, pag. 11.