39
2.3 La tutela amministrativa avverso verbali di accertamento e notificazione degli illeciti
e il ruolo degli uffici legali degli ispettorati territoriali del lavoro.
Nelle more dell’emanazione dell’Ordinanza-ingiunzione da parte dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro competente, l’unica forma di tutela accordata dall’ordinamento vigente
è quella amministrativa. Per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione disciplinato
dall’art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 (di modifica agli artt. 22 e segg. della Legge n. 689/1981),
va instaurato contro il provvedimento che determina e applica la sanzione amministrativa e
costituisce titolo per la successiva riscossione coattiva
71
. Esso è, nel caso di specie, l’Ordinanza-
ingiunzione emessa dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, a definizione del
procedimento sanzionatorio di notificazione degli illeciti amministrativi nascente dal Verbale
Unico di accertamento ispettivo. Ciò si sostiene giacché la contestazione di illecito
amministrativo contenuta nel già menzionato verbale non è idonea a costituire titolo per la
determinazione e la riscossione della sanzione amministrativa e presuppone la volontaria
adesione del destinatario alle risultanze ivi contenute.
La tutela in via amministrativa può realizzarsi secondo due modalità concorrenti: 1) in
primo luogo, l’esercizio del diritto di difesa prevede la possibilità di chiedere l’audizione
personale, produrre memorie difensive e documentazione probatoria all’Ufficio Legale
operante presso Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente alla definizione
del procedimento sanzionatorio (art. 18 Legge n. 689/81); 2) la seconda via è data dalla
possibilità di accedere ad una forma di tutela giustiziale attraverso la presentazione di un ricorso
amministrativo secondo le procedure introdotte dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 124/2004, nel
nuovo testo riformulato dall’art. 11 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
In particolare, avverso gli atti di accertamento emessi dall'Ispettorato nazionale del
lavoro e dagli Enti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL), l’art. 17 del D. Lgs. n. 124/2004,
conferisce la possibilità al trasgressore (la persona fisica autrice della violazione) ovvero
all’obbligato in solido (la società di cui il trasgressore è socio o legale rappresentante) di
ricorrere al Comitato per i rapporti di lavoro operante presso l’Ispettorato interregionale del
Lavoro territorialmente competente, per le questioni aventi ad oggetto la sussistenza e/o
qualificazione dei rapporti di lavoro, si pensi, ad esempio, al caso di accertamento della
sussistenza del lavoro sommerso/nero, di disconoscimento del rapporto di apprendistato o del
lavoro autonomo disciplinato dall’art. 2222 c.c., oppure nel caso di riqualificazione delle
71
cfr. Cass. Sent. n. 16319/10, Cass. Sent. n. 14890/06, Cass. Sent. n. 19243/04.
40
collaborazioni organizzate dal committente e di quelle organizzate tramite piattaforme digitali
(i c.d. riders)
72
, con consequenziale riconversione del rapporto nella forma del lavoro
subordinato a tempo indeterminato (art. 1 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81). L’oggetto del
contendere è circoscritto dal legislatore e non è estensibile ad altri profili inerenti al verbale
opposto. In proposito, valgono le specificazioni contenute nella Circolare dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro del 14 gennaio 2019, n. 1: «In coerenza con la nota ML prot. n. 2653 del
5 febbraio 2013, rientrano nell’ambito della “qualificazione del rapporto di lavoro” anche i
ricorsi avverso i verbali con i quali si disconosce il lavoro autonomo dell’artigiano o del
commerciante, le cui prestazioni lavorative sono ricondotte ad un rapporto di lavoro
subordinato nonché le ipotesi di disconoscimento di rapporti di lavoro subordinato inquadrati
in collaborazioni familiari (così come l’ipotesi inversa); il soggetto destinatario del verbale –
individuato quale datore di lavoro – dovrà pertanto essere edotto della possibilità di ricorrere
al Comitato ex art. 17 D. Lgs. n. 124/2004.Diversamente non è oggetto di ricorso al Comitato
il verbale o il provvedimento adottato d’Ufficio con il quale sia stata disconosciuta la natura
artigianale dell’impresa con conseguente annullamento della posizione contributiva nella
relativa gestione; l’eventuale ricorso dovrà, quindi, essere dichiarato inammissibile dal
Comitato ex art. 17 atteso che viene in tal caso in rilievo una questione inerente al diverso
inquadramento previdenziale del lavoratore autonomo. In tal caso saranno attivabili gli
strumenti di cui all’art. 7 della L. n. 443/1985, ferme restando in proposito le indicazioni fornite
dall’Istituto in particolare con circolare n. 80/2012. Con riferimento agli accertamenti aventi
ad oggetto il disconoscimento di rapporti di lavoro simulati contraddistinti dalla insussistenza
di una prestazione lavorativa, si ritiene che la ricostruzione dei fatti operata dal personale
ispettivo in veste di Ufficiale di P.G. debba essere oggetto esclusivamente del sindacato della
magistratura penale. Per tale motivo, l’impugnazione dei verbali da parte del datore di lavoro
innanzi al Comitato ex art. 17 verranno dichiarati inammissibile per carenza di competenza».
I ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro vengono istruiti dagli uffici legali
operanti presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro
73
e vanno presentati
entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del Verbale unico di accertamento
e notificazione. L’organo collegiale si pronuncia con provvedimento motivato entro novanta
giorni dal ricevimento e in caso di mancata pronuncia entro detto termine il ricorso di intende
respinto (c.d. silenzio rigetto).
72
Cfr. gli artt. 2 e 47 bis e seguenti D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, vedasi anche la Circolare dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro del 30 ottobre 2020, n. 7.
73
Sull’articolazione delle sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro si rinvia al par. 2.1 in nota n. 33, p. 17.
41
In via residuale, avverso i verbali redatti - ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689 - dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (es. Guardia di
Finanza e Polizia di Stato), l’art. 16 del D. Lgs. n. 124/2004 e s.m. e i. consente all’interessato
di proporre, sempre entro trenta giorni, un ricorso amministrativo al Direttore della sede
territoriale dell'Ispettorato competente a definire il procedimento sanzionatorio nella fase
contenziosa; in questa ipotesi, l’organo monocratico dell’ITL si pronuncia con provvedimento
motivato entro sessanta giorni dal ricevimento, il cui inutile decorso determina il formarsi del
silenzio rigetto. La scelta legislativa di investire della questione l’ispettorato territoriale tende
a garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale,
contributiva e assicurativa, ove l’accertamento derivi da organi differenti da quelli
specificamente preposti alle tutele in materia lavoristica; in pratica il legislatore fa riferimento
a soggetti diversi dagli «ispettori del lavoro» muniti di apposita tessera di riconoscimento
rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro
74
e al personale dell’Arma dei Carabinieri
appartenente ai «Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro» e ai «Nuclei Carabinieri
Ispettorato del Lavoro» assegnati funzionalmente agli Ispettorati.
Si ritiene che la presentazione del ricorso amministrativo agli organi giustiziali
monocratico e collegiale previsti rispettivamente dagli artt. 16 (al Direttore dell’ITL) e 17 (al
Comitato per i rapporti di lavoro c/o IIL) del D. Lgs. n. 124/2004 (come modif. dal D. Lgs. n.
150/2011 e dal D. Lgs. n. 149/2015), non precluda la possibilità della contestuale presentazione
di memorie previste dall’art. 18 della Legge n. 689/81. La decisione del ricorso amministrativo
che può avere carattere di annullamento ovvero confermativo o modificativo del verbale
opposto, secondo la tesi dell’accessione della decisione al verbale di accertamento impugnato,
costituisce atto endoprocedimentale e non provvedimento definitivo del procedimento
sanzionatorio
75
. All’esito della decisione del ricorso, il procedimento sanzionatorio prosegue e
si conclude ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81, giacché: «La definitiva, e reale,
manifestazione di volontà dell’amministrazione deve essere fatta discendere esclusivamente
74
Nella fase transitoria di accorpamento degli organi di vigilanza ispettiva presso l’INL sono compresi anche i
funzionari di vigilanza INPS e INAIL (ruoli ad esaurimento stante l’unificazione della vigilanza c/o l’INL quale
agenzia unica per l’attività ispettiva) che, a seguito di appostiti corsi di formazione hanno conseguito le funzioni
ispettive - compresa la qualità di Ufficiali di P.G. in passato non spettante ai predetti funzionari - attualmente
attestate dalla tessera di riconoscimento rilasciata dall’INL a tutti gli ispettori del lavoro.
75
Cfr. Sentenza Tribunale di Cagliari 16 luglio 2009, n. 1773, in Bollettino ADAPT del 14.12.2009 n. 38,
https://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/4745TRIBCAGLIARI_16_.pdf; Circolare Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’attività ispettiva n. 16/2010 p.3; Santoro Carmine,
Ricorso alla direzione regionale del lavoro Articolo 16, in Rausei Pierluigi, Tiraboschi Michele (a cura di)
L’ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma. Il d. lgs. n. 124/2004 fra passato e futuro. Adapt professional
series Vol. 3, Modena, 2014, p. 388.
42
dall’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della l. n. 689/1981, che costituisce il solo
provvedimento di irrogazione delle sanzioni»
76
.
Nel caso di accoglimento del ricorso potrebbe apparire superfluo che la conclusione del
procedimento ispettivo debba avvenire attraverso l’adozione di una formale ordinanza di
archiviazione da parte dell’amministrazione territorialmente competente a ricevere il rapporto
ex art. 17 della L. n. 689/1981, avendo una decisione di annullamento del Verbale ispettivo un
effetto «eliminatorio»
77
. A parere di chi scrive, occorre, tuttavia, coordinare la legge di
depenalizzazione con la successiva riforma dei servizi ispettivi introdotta dal D. Lgs.
n.124/2004 e secondo un’interpretazione rigorosa del dettato normativo, si potrebbe sostenere
che al di fuori dei due casi espressamente previsti dal legislatore (art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004
e art. 16 L. n. 689/1981) ove non si verifichi l’estinzione degli illeciti nella fase
precontenziosa
78
, sussista in capo ai funzionari ispettivi l’obbligo del previsto rapporto (art. 17
Legge n. 689/1981) all’autorità amministrativa competente. In particolare, potrebbe essere
opportuno, nel caso di accoglimento del ricorso da parte del Comitato dei rapporti di lavoro,
che l’amministrazione debba definire il procedimento di accertamento attraverso un’ordinanza
di archiviazione che dia conto delle diverse conclusioni a cui sia giunto l’organo giustiziale e
le notifichi al compilatore del rapporto come disposto dall’art. 18 comma 2. Sebbene la
decisione del ricorso abbia un evidente effetto vincolante per le pubbliche amministrazioni
interessate, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione generale per l’attività ispettiva del 23 marzo 2006, n. 10 ( e non potrebbe essere
altrimenti poiché in caso contrario la finalità deflattiva dei ricorsi amministrativi sarebbe
svuotata di contenuto), si ravvisa comunque la necessità, in via prudenziale e in ottemperanza
76
Cfr. Santoro Carmine, Verbale di accertamento e notificazione Articolo 13 e Ricorso al Comitato Regionale per
i rapporti di lavoro Articolo 17, in Rausei Pierluigi, Tiraboschi Michele (a cura di) L’ispezione del lavoro dieci
anni dopo la riforma, op. cit., p. 301.
77
Cfr. Santoro Carmine, Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro Articolo 17, in Rausei Pierluigi,
Tiraboschi Michele (a cura di) L’ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma, op. cit., p.384.
78
L’estinzione del procedimento ispettivo nella fase precontenziosa è prevista in due casi:
1) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 per effetto dell’ottemperanza alla diffida ora per allora nel caso in
cui gli adempimenti suscettibili di sanzione amm.va siano avvenuti spontaneamente anche se tardivamente
antecedentemente all’accertamento (il pagamento in misura minima va effettuato entro 30 gg dalla notificazione),
ovvero in caso di diffida che comporti adempimenti documentali di lavoro da ottemperarsi nel termine assegnato
(15 giorni) e la conseguente ammissione al pagamento in misura minima della sanzione amministrativa nei
successivi 30 giorni (15+ 30=45 gg.);
2) ai sensi dell’art. 16 L. n. 689/81 per l’avvenuto pagamento delle somme dovute in misura ridotta (pari al doppio
del minimo o un terzo del massimo edittale ove più favorevole al trasgressore), nei termini previsti di 60 giorni
dalla notificazione dell’illecito qualora il verbale non contenga atti di diffida, mentre il termine è più ampio in
presenza di diffida ora per allora o diffida, in quanto decorre dallo spirare del primo termine diffidabile.
La ratio è quella di incentivare l’adempimento in tempi rapidi al fine di poter estinguere l’illecito attraverso il
pagamento di una somma più favorevole (vedasi in proposito la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 9 dicembre 2010 n. 41 e la nota Prot. n. 37.0015421 del 23 settembre 2015).
43
ai principi di trasparenza dell’azione amministrativa, di dare atto nell’ordinanza di
archiviazione delle relative motivazioni, per il caso di un eventuale controllo erariale
sull’operato dell’organo decidente e la corretta imputazione delle responsabilità derivanti dalle
decisioni adottate. Questo si sostiene in quanto, una tesi minoritaria afferma che la decisione
del Comitato per i rapporti di lavoro sia autonomamente impugnabile da parte dell’istituto
previdenziale al fine di poter recuperare il credito contributivo nascente dal verbale ispettivo
annullato
79
e la giurisprudenza in sporadiche occasioni ha accolto questa possibilità
80
. Al
riguardo, si esprime qualche riserva sulla pretesa impugnabilità in via giurisdizionale dei
provvedimenti del Comitato per i rapporti di lavoro, in considerazione del fatto che l’organo
amministrativo decidente preposto ad assicurare un’uniformità di applicazione della
legislazione lavoristica, annovera tra i propri componenti il Direttore dell’Ispettorato
Interregionale del Lavoro, che presiede il Comitato e i Direttori dell’INPS e dell’INAIL
operanti nel capoluogo di regione dove ha sede l’Ispettorato Interregionale del Lavoro. È
plausibile sostenere che i dissidi interpretativi interni alla P.A. debbano essere risolti per altra
via (magari amministrativa, di riesame e/o autotutela per eventuali errori in buona fede, o di
responsabilità, anche erariale, dei responsabili per i casi più gravi), ma non si ritiene che tali
disaccordi possano gravare sulla posizione del ricorrente, il quale dopo aver visto accolte le
proprie ragioni attraverso l’annullamento del verbale di accertamento ispettivo da parte del
Comitato, debba poi essere convenuto in giudizio per il rispristino degli effetti dello stesso
verbale, sulla base di presunti poteri di autotutela dell’istituto provinciale previdenziale o
assicurativo di turno.
2.4 La definizione del rapporto ispettivo con Ordinanza nell’esercizio della potestà
sanzionatoria.
Il datore di lavoro destinatario della notificazione di illecito amministrativo ha piena
facoltà di decidere se avvalersi delle previste forme di estinzione agevolata del procedimento
nella fase precontenziosa, ovvero intende attendere l’esito del procedimento sanzionatorio. Ove
non si verifichi la conciliazione amministrativa degli illeciti attraverso il pagamento delle
sanzioni pecuniarie in misura minima o ridotta, il procedimento sanzionatorio segue il suo corso
e - a seguito del rapporto redatto, ai sensi dell’art. 17 Legge n. 689/1981, al Capo dell’Ispettorato
79
cfr. in tal senso Capurso Pietro, Le opposizioni ai verbali ispettivi dopo i decreti legislativi n 276/2003 e n.
124/2004, in LPO, 2005, n.6, p.1031.
80
Cassazione 2 luglio 2013, n, 16501, Cassazione 17 gennaio 2005, n. 789
44
del lavoro competente per territorio
81
– il fascicolo ispettivo passa dall’organo di vigilanza
all’ufficio legale e contenzioso per la sua trattazione e definizione. L’Ordinanza di Ingiunzione
o di Archiviazione viene emessa a conclusione dell’istruttoria e sulla base di tutti i documenti
agli atti dell’Ufficio, come previsto dall’art. 18 della Legge n. 689/1981, essa dà conto della
fondatezza o meno degli accertamenti ispettivi svolti e del puntuale rispetto delle procedure di
legge. In questa sede viene verificata la correttezza del procedimento ispettivo sia dal punto di
vista formale che sostanziale - anche sulla base delle Circolari interpretative Ministeriali e
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché dei precedenti della giurisprudenza di merito e
di legittimità - ivi compresa la valutazione della sostenibilità in giudizio delle contestazioni; si
tratta di una «prova di resistenza» atta a ridurre il contenzioso e prevenire la soccombenza in
giudizio e le spese di lite. Nelle valutazioni istruttorie si tiene altresì conto delle eventuali
controdeduzioni, degli elementi probatori prodotti e delle difese svolte oralmente nel corso
dell’audizione personale richiesta dai destinatari degli illeciti e raccolte dal funzionario
preposto al Processo legale che ne cura la relativa verbalizzazione. In presenza di vizi
procedimentali, di legittimità o di vizi di merito (errata valutazione dei fatti accertati), il
procedimento sanzionatorio viene definito mediante un’ordinanza di archiviazione.
Conviene, tuttavia, chiarire sin d’ora e con riferimento al corretto esercizio dell’attività
ispettiva, che l’istruttoria svolta dall’ufficio legale non può prescindere dalla circostanza che la
materia del contendere, in caso di contenzioso giudiziario, verta sul «rapporto sanzionatorio»
e questo si sostiene in quanto il giudizio concerne l’accertamento della conformità della
sanzione ai casi, alle forme e all’entità previsti dalla legge; infatti in sede di opposizione è
pacifico che il giudizio è solo introdotto dall’atto che ha irrogato la sanzione (ossia l’Ordinanza-
ingiunzione) ma concretamente si svolge sul rapporto, infatti il ricorrente fa valere il diritto a
non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale, se non ai casi espressamente previsti dalla
legge stessa
82
. La conseguenza di tale specificazione è che l’atto in questione non soggiace alle
regole motivazionali, né al rigore del rispetto assoluto dell’iter procedimentale degli atti
amministrativi discrezionali natura provvedimentale. Nessun rilievo assumono i vizi del
procedimento amministrativo e gli eventuali vizi motivazionali dell’Ordinanza-ingiunzione che
non comportano la nullità del provvedimento, stante il sindacato del giudice nel merito sulla
validità sostanziale del provvedimento impugnato, che implica un autonomo esame circa la
81
La competenza territoriale è quella dell’ITL nella cui circoscrizione è stata commessa la violazione (art. 17
comma 5 della L. n. 689/1981) che solitamente coincide con il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
la competenza per materia è riconducibile all’art. 35 comma 7, L. cit.
82
in tal senso cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 1786 del 28 gennaio 2010.