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Introduzione
" E' meglio prevenire i delitti che punirli.
Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione. che è
l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità od al
minimo d'infelicità possibile, per parlare secondo tutti i calcoli
dei beni e dei mali della vita.
Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare,
semplici e che tutta la forza della nazione sia condenzata a
difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a
distruggerle.
Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che
gli uomini stessi! "
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Ho scelto di introdurre la presente trattazione citando le parole espresse
da Cesare Beccaria, il quale, già nel lontano 1764, all'interno del testo più
noto partorito dall'illuminismo italiano, con spirito assai innovativo e
lungimirante, individua alcuni nervi scoperti circa le modalità di
accertamento dei delitti, nonchè per quanto concerne le modalità
esecutive delle pene.
Certo, egli fa riferimento al suo contesto di appartenenza, indubbiamente
distante da quello attuale ma, come avremo modo di vedere nel proseguo
del nostro lavoro, sorprendente è che vi sono alcuni profili, alcuni
interrogativi che, ancora ad oggi, rimangono sempre gli stessi.
Egli è stato fra i primi, nel panorama giuridico italiano, ad interessarsi alla
materia attinente al " praeter-ante delictum ", ossia a quel sistema,
complesso e disarticolato almeno a mio modestissimo parere, che si
indirizza verso il contenimento di situazioni e fenomeni di potenziale
pericolo, riconducibili a condotte soggettive di sospetta liceità.
Di dette circostanze, gli storici del diritto iniziano ad occuparsene ed
individuarne le cause, sul finire del Settecento e l'inizio dell'Ottocento,
soprattutto con riguardo a categorie soggettive per così dire borderline,
come ad esempio gli oziosi ed i vagabondi, in quanto rappresentavano il
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Beccaria C. “ Dei delitti e delle Pene “ ( Livorno, 1764 )
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fulcro originario per il germogliare del sistema di prevenzione.
La funzione preventiva, assieme al mancato previo accertamento della
responsabilità di un certo soggetto riguardo un fatto criminoso,
costituiscono le peculiarità delle misure in esame.
Infatti, onde tutelare la collettività e la sicurezza di uno Stato e dei suoi
consociati, si erge un sistema atipico, vicino ma al tempo stesso distante
da quello marcatamente penale, laddove si agisce sul contenimento del
soggetto, o meglio di sue proprie componenti essenziali, ancor prima ed
indipendentemente da una sua eventuale condanna penale, in nome di
scopi preventivi, imponendo allo stesso una serie di prescrizioni che non
sempre appaiono chiare e di circoscritta definizione.
Per un lungo arco di tempo, tali misure sono state relegate alla sfera di
competenza delle autorità amministrative.
Vi erano le funzioni attinenti alla tutela della collettività rimesse al potere
della mera " polizia di sicurezza ", in parallelo l'esclusione di ogni potere,
almeno in termini di super visione, all'autorità giudiziaria consentiva di
adottare stringenti provvedimenti limitativi sull' individuo che ne era
vittima, senza che egli potesse godere di alcuna garanzia in termini di
diritto.
" La tentazione di svincolare gli strumenti di controllo della devianza dai
binari classici del giudizio penale ( vale a dire tassatività e
determinatezza delle previsioni regolatrici, giurisdizionalità piena
dell'accertamento fattuale, onere della prova sull' accusa, rivedibilità della
prima decisione, eccetera eccetera... ) è sempre stata coltivata anche dal
legislatore repubblicano e corrisponde ad esigenze di rassicurazione
immediata della collettività su cui si fonda il consenso elettorale,
alimentato da campagne mediatiche tese a far emergere da un lato,
l' imponenza dei fenomeni, dall'altro, l'adeguatezza delle forme di
contrasto offerte da chi governa. "
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La discussione circa tali misure ha, sin dai suoi albori, animato la scena
giuridica, tanto che il legislatore, con una serie di progressive riforme, è
stato costretto a tornare a più riprese sulla materia, al fine di rivedere e
modificare la disciplina, vuoi introducendo nuovi spunti offerti dalla
dottrina, vuoi adeguandola a nuovi indirizzi giurisprudenziali, od ancora
mosso dall' esigenza di far fronte a mutati fenomeni criminali.
In tale lavoro, cercheremo di procedere per gradi, partiremo da ricostruire
le origini storiche del diritto praeter delictum per poi esaminarne gli
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Magi. R. “ Per uno statuto unitario dell’ apprezzamento della pericolosità sociale “, contributo
in Diritto Penale Contemporaneo, 13 maggio 2017
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sviluppi che vi sono stati, fino a giungere alla nostra realtà attuale,
peraltro fresca di innovazione, grazie alla novella legge n. 161/2017.
Vedremo le reazioni che il sistema ha via via suscitato in dottrina e,
soprattutto i chiarimenti al riguardo posti dalla giurisprudenza, sia
domestica che europea.
Seppur l'ultima riforma in materia è assai recente, sono ancora numerosi i
profili di incerta definizione, sia con riguardo alle misure personali che
con riferimento a quelle patrimoniali.
Ebbene, per esigenze di completezza affronteremo anche il settore delle
misure personali ma oggetto principale del nostro lavoro è il settore della
confisca, ciò sia per un interesse personale di chi scrive e, soprattutto, per
il fatto che essa è divenuta una misura sempre più impiegata nel nostro
ordinamento giuridico per registrare nel tempo un progressivo
spostamento del suo baricentro dalla lotta alla criminalità mafiosa, a
quella verso la criminalità da profitto, vale a dire la corruzione,
concussione, evasione fiscale ed altre forme di condotte delittuose che si
caratterizzano per le caratteristiche dei loro autori, i cd. " colletti bianchi
", per tenerli distinti dai più banali criminali di " basso bordo ".
Con l' avanzare dell' importanza e preminenza ricoperta dall' Unione
Europea, la materia in argomento ha sollecitato l' intervento pure della
Corte Europea dei Diritti dell' Uomo, preoccupata a vagliare la
compatibilità del sistema con i principi sanciti da parte della Convenzione
Europea dei Diritti dell' Uomo; essa se per molto tempo ha mostrato a tal
proposito un atteggiamento piuttosto passivo ed omertoso, di recente, con
la nota " Sentenza De Tommaso c. Italia ", sembra mutare opinione,
lasciando intravedere spiragli di luce verso un' ulteriore flessione del
sistema preventivo verso più rosee aspettative.
Nella speranza che la lettura del mio lavoro possa appassionarvi e non
annoiarvi, ci tengo a fare un bagno di umiltà, precisando che esso non è e
non vuol essere un manuale, non vuol avere alcuna ambizione innovativa
nè esaustiva.
Esso è semplicemente il risultato di giorni, settimane, mesi di ricerca,
studio e riflessione circa un argomento tanto affascinante quanto caotico;
è un banco di prova per me che, giunta al termine della mia esperienza in
ambito universitario, voglio confrontarmi con una realtà nuova ed a tratti
spaventosa, il momento di mettere in pratica ciò che in questo mio
percorso ho appreso e metabolizzato, e, per come lo intendo io, ciò non
significa unicamente in termini nozionistici ma, altresì, in termini di
formazione complessiva della persona.
E' un lavoro fatto da chi è studente immaginando di rivolgermi ad altro
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studente, è il prodotto, a livello strutturale, di ciò che avrei voluto trovare
ogni volta in cui mi sono imbattuta in testi formativi.
Semplicità, chiarezza e sinteticità sono i tratti distintivi che ho voluto
attribuire al mio testo e, perdonatemi, spunti di riflessione e deviazioni
talvolta romantiche perchè, in fondo in fondo, sono pur sempre una
ragazza!
Buona lettura!
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Capitolo 1: " La storia delle misure di prevenzione
"
1. Generalità sul sistema preventivo italiano
La storia delle misure di prevenzione inizia in Italia verso la fine dell'800
ed è sempre stato un tema centrale e di particolare rilievo sia per la
dottrina che per la giurisprudenza.
In particolar modo il dibattito in materia si è riacceso negli ultimi quindici
anni catturando l'attenzione di storici, costituzionalisti e penalisti seppur,
questi ultimi di fatto hanno mancato di darvi un apporto realmente
significativo concentrandosi, per lo più, sul mettere in evidenza la
superiorità del sistema penalistico rispetto a quello preventivo
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.
Il dibattito si è occupato soprattutto di inquadrare le misure di
prevenzione in etichette formali forse per cercare di placare le ansie
inerenti al bisogno di inquadrare il fenomeno entro uno specifico settore
al fine di corredarvi garanzie più certe e solide.
Ciò nonostante spesso ci dimentichiamo di sottolineare come un sistema
così strutturato, e se vogliamo pure a sè stante, permetta di connotare il
sistema delle sanzioni con una duttilità ben maggiore al cospetto della
rigidità penalistica.
Inoltre, occorre sottolineare come tutta l'evoluzione delle misure
preventive è accompagnata dalla dialettica tra amministrativizzazione e
giurisdizionalizzazione circa la loro natura, in una incessante tensione fra
chi vuole ancorarle alla sanzione di tipo amministrativo e chi, invece,
preme per inserirle nel novero degli strumenti propri del diritto penale
giocando, anche, sulla loro vicinanza alle misure di sicurezza.
Tutto quanto sopra detto ci permette di comprendere la molteplicità delle
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Lacchè L. “ Uno sguardo fugace. Le misure di prevenzione in Italia fra Otto e Novecento “,
contributo in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, fascicolo 2/2017
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prospettive dalle quali le misure in esame possono essere osservate
seppur, pacificamente, possiamo ritenere che il campo di studio
privilegiato rimane pur sempre il diritto penale, malgrado la tendenza a
restare fedeli alla tradizionale geometria carrariana che suole mettere in
luce la netta cesura fra sistema della prevenzione e sistema penale.
Eppure la vicinanza al diritto penale riecheggia in ogni dove, vengono in
evidenza le stesse problematiche e le medesime preoccupazioni, vengono
toccati i soliti diritti...
Tali similitudini emergono ancor più nitidamente se volgiamo lo sguardo
alle misure di prevenzione patrimoniali laddove ritroviamo una confisca
che si plasma e si modella, ad onor del vero, sulla confisca misura di
sicurezza.
Si tratta di misure volte ad inficiare la persona che ne è destinataria (
ovverosia il proposto ) su aspetti fondamentali della sua individualità,
primo fra tutti, il giudizio di pericolosità sociale che ne importa,
indubbiamente, una degradazione sociale come riconosciuto anche dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 68 del 1964
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.
Tuttavia sia la suprema giurisprudenza domestica sia la giurisprudenza
europea si sono mantenute aderenti alla volontà di escludere le misure di
prevenzione dalla zona del diritto penale ed in un simile clima i penalisti
non hanno potuto fare altro che limitarsi ad affrontare ed accettare la
materia per come li viene posta, cercando, ove possibile, di contenerla
entro i principi garantisti delineati dalla Carta fondamentale mediante il
ricorso ad interpretazioni talvolta forzate ed artificiali, ove i diritti
fondamentali vengono sorpassati in nome di " più alti " scopi di difesa
sociale in vista della necessità di assicurare l'ordinato e pacifico
svolgimento dei rapporti tra i consociati come si conviene nel contesto di
uno stato democratico nel quale i comportamenti di disturbo oltre che
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Pellissero M. “ I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la
pericolosità da punire “, contributo in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, fascicolo
2/2017, pagg. 439 e ss.
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repressi devono essere prevenuti in linea con quanto deducibile dagli
articoli 13, 16 e 17 della Costituzione ( così si è pronunciata la Consulta
con la sentenza n. 282/2010 ).
Nel tempo, con l'evolversi della sua disciplina, il sistema preventivo ha
guadagnato terreno, si è fatto più forte ed ha assunto una sempre
maggiore autonomia correlata da una progressiva dilatazione del suo
ambito operativo per divenire, oggi, il campo di applicazione privilegiato
nella lotta alla " criminalità dei colletti bianchi "
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2. L'origine delle misure di prevenzione: la lotta agli oziosi
e vagabondi
Le misure di prevenzione affondano le loro radici nella fine dell'800 con
la repressione degli oziosi e vagabondi e da lì hanno gettato le
fondamenta per il loro germogliare futuro.
Il loro primo disegno lo si rintraccia nel Codice Napoleonico francese del
1810 per poi attraversare la frontiera e pervenire in Italia con il Codice
Albertino del 1839.
Sin dagli albori è emerso con evidenza come si tratti di misure che più
che colpire specifiche condotte, si indirizzano verso modi di essere delle
persone connotandoli di un certo disvalore
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Ciò appare ancor più chiaro se prestiamo un attimo di attenzione al
discorso rivolto al Parlamento di Torino dall' Onorevole Galvagno, all'ora
Ministro degli Interni, nel 1851 le cui parole sembrano dipingere una
situazione destinata a permanere di lì ad i prossimi centocinquant'anni
almeno.
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Menfitto F. “ Le misure di prevenzione personali e patrimoniali “, Giuffrè ( Milano, 2012 )
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Padovani T. “ Misure di sicurezza e misure di prevenzione “ ( Pisa, 2012 )