2
associazioni di consumatori e si sviluppano tecniche di
informazione e difesa degli stessi.
L’abbattimento delle barriere alla concorrenza e la creazione
del Mercato Unico europeo hanno ridefinito il contesto
ambientale e le forme per l’esercizio dell’impresa, specie di
quella bancaria e finanziaria, modificando il quadro
normativo in materia di tutela del consumatore di
servizi/prodotti bancari.
In Italia, lungo la linea politica che privilegia il tema della
trasparenza e della correttezza dei rapporti tra intermediari e
clientela, si sono inizialmente collocate le leggi 142/92 e
154/92 che hanno introdotto norme in materia di credito al
consumo e trasparenza contrattuale, successivamente
assorbite dal Testo Unico bancario del 1993 quale corpo
normativo organico.
Il più recente e importante intervento legislativo è
rappresentato dalla legge 281/98 che è intervenuta sul fronte
della disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti,
3
concedendo legittimazione e voce alle associazioni dei
consumatori attraverso la previsione di nuove azioni di tutela.
In una prospettiva di medio/lungo termine, un rapporto
banca-cliente basato sulla fiducia consente di meglio
fronteggiare le sollecitazioni della concorrenza, rafforza il
grado di fidelizzazione della clientela e accresce la
reputazione della banca nel relativo mercato.
Appare evidente che le prospettive concrete di sviluppo di un
rapporto di collaborazione tra banche e consumatori si
fondano sulla possibilità che l’ordinamento giuridico offre
agli stessi consumatori e ai loro rappresentanti di attuare
forme efficaci di tutela, al fine di impedire comportamenti
scorretti e abusi da parte degli operatori economici.
Nel nostro ordinamento vi è infatti la necessità di offrire una
tutela alla controparte più debole del rapporto banca-cliente.
Considerati i tempi lunghi della giustizia civile, apprezzabile
è stata inoltre la decisione delle banche italiane, su iniziativa
dell’Associazione Bancaria Italiana, di mettere a disposizione
4
della clientela strumenti di autoregolamentazione (Codice di
comportamento, Codice di autodisciplina e le recenti
Condizioni generali relative al rapporto tra banca e cliente)
e strutture di soluzione alternativa delle controversie bancarie
(Ufficio Reclami delle banche e Ombudsman Bancario).
La Banca d’Italia guarda quindi con favore a queste iniziative
finalizzate a fornire indicazioni operative per i
consumatori/utenti nelle loro relazioni con gli istituti bancari
nella convinzione che tali strumenti possano indurre un
effettivo miglioramento nei rapporti banca-cliente.
Il presente lavoro affronta la questione della tutela del
consumatore di servizi bancari e finanziari in chiave
descrittiva e analitica, soffermandosi in particolare
sull’origine e sull’evoluzione del fenomeno nel contesto
italiano.
5
CAPITOLO I
L’ANALISI E LA REGOLAMENTAZIONE DEL
FENOMENO DELLA PROTEZIONE DEL
CONSUMATORE
6
1.1 REALTA’ E PROSPETTIVE DEL MERCATO
BANCARIO DI MASSA
1.1.1 IL QUADRO GENERALE
La società costituisce la forma più diffusa di esercizio
collettivo delle attività d’impresa, il cui finanziamento può
contare da un lato su capitali propri e dall’altro lato su
capitali di terzi.
Da un punto di vista economico la raccolta di capitali propri e
di terzi si traduce in domanda di risparmio che le imprese
investono nell’attività produttiva, e in offerta di risparmio che
viene alimentata dai risparmiatori (costituiti in larga misura
da famiglie).
Spesso il risparmio viene raccolto in proprio presso le
famiglie da intermediari (soprattutto banche) che erogano a
loro volta il necessario finanziamento alle imprese, sotto
forma di prestito.
7
Il luogo dove avvengono queste transazioni è il mercato
finanziario, che può intendersi come il complesso delle
negoziazioni aventi ad oggetto la varia tipologia dei prodotti
finanziari in cui affluisce il risparmio.
Il risparmio viene solitamente correlato a tre fondamentali
segmentazioni di mercato finanziario:
a. mercato bancario, in cui le banche raccolgono risparmio
fra il pubblico mediante contratti di deposito ed erogano
finanziamenti mediante contratti di credito;
b. mercato assicurativo;
c. mercato mobiliare.
Le possibilità di sviluppo dei vari segmenti del mercato
finanziario dipendono dalla fiducia che i risparmiatori
nutrono nei confronti dei soggetti che vi operano a vario
titolo, fiducia destinata a crescere in relazione all’efficienza
delle forme di tutela che l’ordinamento appresta in loro
favore.
8
Questo spiega l’introduzione di strumenti rafforzati di
autotutela, come di strumenti di eterotutela affidati a
pubbliche autorità (Banca d’Italia, Isvap, Consob).
Una vigilanza che, pur avvalendosi di ampi poteri
regolamentari e conformativi dell’informazione dovuta, non
inquina la natura privatistica del sistema societario né limita
e/o indirizza l’esercizio delle attività economiche, ma tende a
garantire un funzionamento più efficace della struttura
organizzativa della società, nell’intento di tutelare il pubblico
risparmiatore.
Una preliminare definizione di consumatore appare utile alla
individuazione del soggetto titolare della tutela previsto dalla
legge: il Testo Unico bancario definisce consumatore «una
persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta»
1
.
Nella maggior parte dei paesi europei «non si fa distinzione
tra consumatore, utente e risparmiatore: il consumatore è
considerato in modo uniforme, univoco e generale come la
9
controparte non professionale della banca e degli altri
intermediari finanziari»
2
.
A partire dagli anni Cinquanta nella tutela del consumatore
viene ad essere compresa anche la tutela del consumatore dei
servizi finanziari e bancari; lungo questa linea si situa un
progressivo cambiamento nella fisionomia dei prodotti
bancari, che recentemente hanno «cessato di essere di fatto
prodotti per un consumo d’élite per trasformarsi in prodotti
per un consumo di massa»
3
. In questi ultimi tempi la
questione si è infatti accentuata a seguito della comparsa di
prodotti sempre più sofisticati e di metodi di produzione e di
distribuzione dei servizi sempre più complessi.
L’informazione alla clientela e la trasparenza delle
condizioni, la comprensione e l’utilizzo dei servizi medesimi
rappresentano il fulcro della tutela del consumatore di
strumenti/prodotti finanziari.
1
Cfr. art. 121 D.Lgs. 385/93, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
2
A.M. AZZARO, Tutela del consumatore, libertà negoziali e disciplina dei mercati finanziari,
Edizioni Nuova Cultura 1996, p. 188.
10
Maggiore attenzione andrebbe dedicata alle problematiche,
più strettamente economiche, connesse al livello dei tassi
d’interesse, alle commissioni, ai costi e ai rendimenti
effettivi.
La lotte che le associazioni dei consumatori stanno
conducendo si concentrano dunque sulla tutela del
consumatore più debole, generalmente rappresentato dai
privati
4
.
La tutela del consumatore è diventata un’esigenza concreta
all’interno delle nostre società di consumo che tendono a
salvaguardare il privato utente da possibili abusi: la
protezione riguarda pertanto tutti i privati che, ricorrendo ai
prestiti finanziari per scopi non inerenti all’attività
professionale in ragione dello stato di necessità in cui talvolta
vengono a trovarsi, potrebbero essere coinvolti in pericolose
3
R. RUOZI (a cura di), La tutela del consumatore di servizi finanziari, Egea, Milano 1994, p. 3.
4
Cfr. R. RUOZI (a cura di), op. cit.
11
situazioni di «indebitamento progressivo ed essere vittime di
speculatori e strozzini»
5
.
A seguito di un più frequente ricorso al credito al consumo
per l’acquisto di beni, è sorto infatti il bisogno di tutelare i
consumatori di servizi finanziari e creditizi da possibili
“inganni”, che potrebbero derivare dalla scarsa conoscenza
dei nuovi prodotti bancari.
Per tale ragione gli schemi contrattuali sono elaborati
attualmente da professionisti o esperti del settore creditizio, e
dimostrano un elevato grado di completezza e trasparenza nei
rapporti contrattuali (che dovrebbe essere assicurata da una
attenta regolamentazione negoziale
6
).
Le tecniche di formazione, redazione, esecuzione del
contratto, che si fondavano sui moduli o formulari
predisposti, sono uniformi nei confronti del pubblico dei
consumatori; l’uniformità negoziale assolve quindi il compito
5
B. BARRECA, Prestiti ed usura. Prevenzione e tutela del consumatore in Francia e in Italia,
“Ricerche in progress”, Il sole 24 Ore & Impresa, Milano 1995, p. 2.
6
Ibidem, p. 10.
12
di assicurare parità di trattamento, ponendo nello stesso
tempo le banche su un piano non concorrenziale. Tale
uniformità si rileva utile quindi anche alle banche che
risparmiano costi nel rapporto con il cliente.
«In tali condizioni la tutela apprestata dal Codice Civile
finiva dunque con l’essere meramente formale, non effettiva,
poco utile al consumatore. Per contro essa, in mercati aperti
alla concorrenza e connotati da adeguata trasparenza,
favorisce obiettivi di protezione della parte debole del
rapporto accrescendone la responsabilizzazione»
7
.
7
V. DESARIO, Caratteristiche e finalità dell’azione della Banca d’Italia nella dinamica evolutiva
del diritto dei contratti bancari e finanziari, intervento all’inaugurazione del Corso di Diritto
Civile Europeo, Università degli Studi di Bari, 20 novembre 1999, p. 8.
13
1.1.2 IL CREDITO AL CONSUMO
La legge n. 142 del 19 febbraio 1992 (“Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivati dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee”) con gli artt. 18-24
disciplina la materia del credito al consumo in Italia.
Il Testo Unico bancario definisce il credito al consumo come
«la concessione, nell’esercizio di una attività commerciale o
professionale, di credito sotto forma di dilazione di
pagamento di finanziamento o di analoga facilitazione
finanziaria»
8
, e viene applicato alle banche, alle società
finanziarie e a tutti gli operatori che svolgono attività di
mediazione autorizzata.
Il destinatario della tutela legale viene individuato nel
consumatore, la cui definizione è già contenuta nell’art. 121
del D.Lgs. 385/93, Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia.
8
Cfr. art. 121 D.Lgs. 385/93, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
14
La definizione naturalmente abbraccia una serie di relative
espressioni come “cliente”, “utente” e “risparmiatore”, tutte
aventi la stessa ampiezza e portata operativa
9
.
«Risulta certo non agevole fornire una nozione appagante di
consumatore, atteso che “la massa dei consumatori non
costituisce una classe sociale”, essendo questa famiglia di
soggetti, solo ontologicamente unitaria, in realtà costituita da
“consumatori ricchi e consumatori poveri; consumatori colti e
consumatori ignoranti; consumatori di beni di prima necessità
e consumatori di beni di lusso; consumatori che hanno
bisogno di tutela e consumatori in grado di autotutelarsi;
consumatori lavoratori autonomi e consumatori lavoratori
subordinati”»
10
.
9
Cfr. A.M. AZZARO, op. cit.
10
Cfr. G. CARRIERO, Il credito al consumo, Quaderni di ricerca giuridica n. 48, Banca d’Italia,
Roma 1998, p. 32.
15
Particolarmente importanti sono le motivazioni che
sottostanno all’evidente utilità assunta dalle forme di credito
al consumo: dal punto di vista del consumatore il credito al
consumo rappresenta uno strumento che consente la
immediata acquisizione di beni e servizi, nell’impossibilità di
conseguirli in altro modo, se non rinviando l’acquisto stesso a
tempi caratterizzati da maggiore liquidità.
«Con l’avvento, a partire dagli inizi di questo secolo, di una
produzione su larga scala dei beni di consumo, con
conseguente loro commercializzazione e distribuzione di
massa, le problematiche della espansione della domanda dei
beni in parola e della esistenza della struttura industriale di
produzione vengono invece a coincidere, atteso che questa,
per potersi giustificare ed espandere, postula il crescente
assorbimento da parte del mercato dei beni di consumo
prodotti»
11
.
La rateizzazione dell’operazione comporta, successivamente,
la distribuzione dell’onere finanziario in un lungo periodo di
16
tempo. Dal punto di vista del venditore il credito al consumo
è quindi uno strumento che permette di vendere agevolmente
il prodotto, assicurando di conseguenza l’assorbimento della
merce sul mercato.
L’incremento delle vendite a rate e la necessità di un
finanziamento a pronti ha comportato la comparsa di un altro
soggetto, accanto al consumatore e al fornitore di beni e
servizi: l’istituto finanziario, che finanzia l’operazione di
acquisto, in modo tale da conseguire un profitto attraverso la
concessione di prestiti e fornendo anche capitali necessari al
mercato. In materia di trasparenza vengono attuate le
indicazioni che riguardano la correttezza pubblicitaria e il
contenuto del contratto, come anche i connessi obblighi nel
momento della stipulazione
12
.
11
Cfr. G. CARRIERO, Il credito al consumo…, op. cit., p. 12.
12
Cfr. R. LENER, Il controllo amministrativo sulla correttezza dei comportamenti degli
intermediari nei rapporti contrattuali con la clientela, in AA.VV., Fondamento, implicazioni e
limiti dell’intervento regolamentare nei rapporti tra intermediari e clientela, Quaderni di ricerca
giuridica n. 49, Banca d’Italia, Roma 1999.