Ma, proprio in controtendenza rispetto a tale omogeneizzazione, si
pone l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Una “maxi-
authority” come da più parti la si considera
3
: sia per l’articolata
struttura sia per le complesse funzioni, che la nostra indagine cercherà
di illustrare, sottolineando gli elementi di continuità col disciolto
Garante per la radiodiffusione e l’editoria, ma anche la sua peculiare
caratterizzazione in virtù della sua estrazione mista e della
strumentalità della disciplina antitrust rispetto al valore costituzionale
del pluralismo dell’informazione. Da ultimo, si cercherà di fare il
punto su due importanti critiche mosse alla legge istitutiva
dell’Authority : la disciplina comune per i settori della
telecomunicazione e della radiotelevisione e il pericolo di una
caratterizzazione dirigistica dell’Autorità.
3
Il Presidente dell’Authority ENZO CHELI, dopo pochi mesi dall’insediamento nella sede
di Napoli, affidò delle brevi riflessioni sui primi passi svolti al Codice dell’informazione in
Campania, Napoli, 1999, p.287, affermando che la sua era una “missione complicatissima”,
poiché l’Autorità da lui presieduta rappresentava “quasi un unicum nel panorama
internazionale” avendogli la legge conferito “quantità e qualità di potere estremamente
significative”.
CAPITOLO I.
LE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE
INDIPENDENTI.
sezione I . Le origini del fenomeno.
Il modello originario dell’organizzazione statale
4
voluto dalle
riforme cavouriane degli anni ‘ 50 del XIX secolo incardinò tutto il
complesso di uffici di amministrazione attiva nei Ministeri, che
avrebbero dovuto rispondere del loro operato in Parlamento
5
.
Ma, con la fine dello Stato liberale e la conseguente assunzione di
compiti e attività in numero sempre crescente da parte
dell’organizzazione statale, si è assistito al fenomeno
dell’amministrazione per enti pubblici, per il quale una serie di
compiti di interesse pubblico statale sono stati affidati a
organizzazioni formalmente differenziate dagli uffici e dagli organi
dello Stato. Va precisato che questi enti, dotati di personalità
giuridica, sono comunque tutti collegati da una stretta relazione
organizzativa con lo Stato, tanto vero che del loro operato rispondono
pur sempre i ministri davanti al Parlamento
6
.
Il fenomeno delle autorità amministrative indipendenti è invece più
recente e si connota per dei caratteri diversi. Sono pur sempre delle
organizzazioni formalmente differenziate dagli uffici e dagli organi
dello Stato, ma rispetto agli enti pubblici non hanno alcuna relazione
organizzativa con lo Stato. Peraltro, non devono essere
4
Per le problematiche emergenti in questa sezione, vedi, tra gli altri,
C.FRANCHINI, Le autorità amministrative indipendenti, in Riv.trim.dir.pub., 1988;
A.MASSERA, “Autonomia” e “indipendenza” nell’amministrazione dello Stato, in
Studi Giannini, Milano, 1988; N.LONGOMBARDI, Le “amministrazioni
indipendenti”, in Studi Nigro, Milano, 1991; Mercati e amministrazioni
indipendenti, a cura di F.BASSI-F.MERUSI, Milano, 1993; S.CRISCI, La
proliferazione delle autorità amministrative indipendenti, in Cons.St.,1995,II,787;
P.EMILIOZZI, Le decisioni delle Autonomie amministrative indipendenti, in Dir. e
società, 1995, 365; R.LOMBARDI, Autorità amministrative indipendenti: funzioni
di controllo e funzione sanzionatoria, in Dir.amm., 1995, 629; I. PORTELLI, Brevi
note sulle Autonomie amministrative indipendenti, in Nuove autonomie, 1995, 523;
G.PERICU, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle Autorità amministrative
indipendenti, in Dir.Amm., 1996, 1; F.POLITI, Regolamenti delle autorità
amministrative indipendenti, in Enc.Giur., 1996, vol.XXVI.
5
In CARINGELLA-GAROFALI Le Autorità Indipendenti, cit., p.8, si parla di
“struttura piramidale della pubblica amministrazione…riassunta tutta nella persona
del Ministro responsabile” come “corollario del principio della separazione dei
poteri”.
6
Ma l’amministrazione pubblica non è più la stessa: la dottrina (GIANNINI; SEPE)
, difatti, conierà l’espressione “amministrazione policentrica ( in virtù dei diversi
centri di potere, ndr ) e multiorganizzata ( dati i diversi modelli organizzativi, ndr
)”.
necessariamente dotate di personalità giuridica. Si assiste così “alla
dislocazione fuori dalla sfera di influenza politica di settori
amministrativi ritenuti particolarmente delicati e delle relative
organizzazioni”
7
.
E’ opportuno, inoltre, ricordare che l’Italia, tra i paesi occidentali, è
uno degli ultimi a recepire questo fenomeno: dapprima in Gran
Bretagna e negli Stati Uniti, circa un secolo fa, si ebbero
amministrazioni con specifiche funzioni giustiziali e regolatorie di
protezione degli amministrati (cd. indipendent agencies). Poi, verso il
finire degli anni’30 anche in Francia, attingendosi all’esperienza
anglo-americana , si svilupparono le Autoritès administratives
independantes, che però si affermarono pienamente solo negli
anni’70, sulla spinta dei movimenti riformatori che chiedevano
profonde modifiche nell’organizzazione della burocrazia e dei suoi
rapporti con la società.
La nostra esperienza è ampiamente rapportabile al modello
francese, piuttosto che a quello anglosassone, non solo
perché comuni sono i sistemi giuridici ( “a diritto
amministrativo” piuttosto che “a diritto comune”), ma anche
perché simile è il modo di intendere l’intervento dello
Stato in campo economico ( Stato imprenditore piuttosto
che Stato meramente regolatore: per cui nel primo caso le
autorità amministrative indipendenti, oltre che costituire
delle eccezioni, hanno dei poteri di regolamentazione e
controllo notevolmente inferiori rispetto al modello
anglosassone).
7
Così CERULLI IRELLI, Corso di Diritto Amministrativo, Torino, 1997, p.230
sezione II. I caratteri comuni delle authorities.
Le autorità amministrative indipendenti possono essere
definite come “enti od organi pubblici dotati di sostanziale
indipendenza dal governo, caratterizzati da autonomia
organizzatoria, finanziaria e contabile,… forniti di garanzie
di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella
durata delle cariche dei vertici, ed aventi funzione tutoria di
interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti”
8
.
E’ il caso di analizzare brevemente tali elementi, avvertendo che,
solo dopo un primo periodo di “accumulazione un po’ casuale di
figure eterogenee, non riferibili a un modello comune”, si è avviata
una seconda fase di “tendenziale riduzione ad unità”
9
che consenta di
ricostruire un “modello di riferimento” con dei connotati comuni
10
.
La sostanziale indipendenza dal governo si concreta nella mancanza
di controlli e di collegamento
11
nonché nell’assenza dei poteri di
direttiva da parte dello stesso. Peraltro, l’obbligo d’informazione nei
confronti del Governo o del Parlamento che alcune authorities hanno,
non scalfisce la loro indipendenza, sebbene parte della dottrina vi
voglia vedere un potere di controllo generico da parte degli organi di
direzione politica
12
.
8
La definizione è tratta da CARINGELLA-GAROFALI, op.cit., p.10
9
Così ROPPO, Riflessioni sui progetti di authority per la televisione e per le
telecomunicazioni, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da Santaniello,
Volume ventottesimo Informazione e Telecomunicazione, a cura di Zaccaria, Padova,
1999, pp. 147-8
10
Tra questi, poteva annoverarsi, fino a qualche tempo fa, l’irresponsabilità nel
caso di lesione di interessi legittimi. Ma una recente sentenza della Corte di
Cassazione, la n.3132 del 6 marzo 2001, ha stabilito che anche le autorità
amministrative indipendenti possono essere chiamate a risarcire per la lesione di un
interesse legittimo. La sentenza della Corte Suprema riguardava più precisamente la
CONSOB, che è stata ritenuta responsabile per aver autorizzato, nel 1983, una
sottoscrizione di titoli atipici per un valore di 44 miliardi. Ma in realtà il deposito
del capitale ammontava a 20 milioni, e nel 1985 fu iniziata un’azione legale da ben
890 risparmiatori che accusavano la CONSOB di omessa vigilanza perché non
aveva potuto non accorgersi della “totale non veridicità” del prospetto. Va peraltro
detto che già nel 1999 la Cassazione, con la sentenza n.500, aveva stabilito, per la
prima volta, che la pubblica amministrazione poteva essere chiamata a rispondere
della lesione di un interesse legittimo.
11
Al punto che, secondo gli orientamenti prevalenti, il governo non è in alcun modo
responsabile (neppure in vigilando) dell’attività di amministrazione svolta da esse.
12
Al riguardo, N. LONGOMBARDI, Le “amministrazioni indipendenti”, in Studi
Nigro, Milano, 1991 opportunamente osserva che la relazione sull’attività serve “a
stimolare, attraverso una corretta e completa informazione, la funzione legislativa”.
Per quanto riguarda l’autonomia organizzatoria ( ovvero la facoltà
di darsi regole per il funzionamento degli organi ), strettamente
connessa ad essa è l’autonomia di organico ( ovvero la facoltà di
articolare e modificare le piante organiche dei dipendenti).
L’autonomia contabile, cioè la possibilità di adottare regole proprie
nella gestione del bilancio, è solitamente presente nelle varie
authorities
13
. Più delicato è il discorso concernente l’autonomia
finanziaria, ossia la possibilità di disporre di entrate proprie. Da una
rapida disamina delle varie authorities, emerge che solo l’ISVAP
14
gode di tale importante autonomia. La sua mancanza nelle altre
autorità amministrative indipendenti
15
fa sorgere molti dubbi sulla
reale autonomia delle stesse, che potrebbero essere condizionate
attraverso un utilizzo strumentale dei finanziamenti.
Per quanto riguarda le garanzie nel campo delle nomine dei titolari
degli organi, si tende a sottrarre il potere di nomina al Governo per
attribuirlo ad altri organi costituzionali, specie i due rami delle
Camere. Inoltre, le leggi istitutive delle singole authorities prevedono
alcuni requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai titolari
degli organi, cui si accompagnano, sotto un profilo negativo, le ipotesi
di ineleggibilità e di incompatibilità. Altre garanzie di indipendenza
sono la durata, la limitata revocabilità e rinnovabilità della carica.
13
Ma CERULLI IRELLI, op.cit., p.233, avverte che “non è chiaro invero il regime
contabile degli atti di spesa, almeno per quanto concerne il controllo della Corte dei
Conti (che non sembra escluso)”.
14
Essa, difatti, gode di un contributo annuale previsto dall’att.67 del D.P.R. 13
febbraio 1959, n.449, a carico delle imprese di assicurazione che operano sul
territorio nazionale, e le spettano altresì i proventi della vendita di beni mobili ed
immobili ed ogni altra eventuale entrata, secondo quanto previsto dall’articolo 23
della legge 576 del 1982.
15
Esse vengono difatti finanziate dai trasferimenti dello Stato e solo per la
CONSOB è in parte previsto un sistema di contribuzioni versate direttamente dagli
operatori del mercato per le attività svolte dall’istituto.
Da ultimo, è il caso di soffermarsi sulla funzione tutoria che è “la
funzione di regolamentazione e tutela di interessi collettivi in ambiti
della vita sociale in cui il contemperamento dei diversi interessi in
gioco si presenti particolarmente delicato”
16
. In effetti, essa
rappresenta la cifra peculiare delle authorities e giustifica il carattere
stesso dell’indipendenza, che è stato inizialmente illustrato.
16
Così CARINGELLA-GAROFALI op.cit., p.12.
sezione III. Lo sviluppo del fenomeno
nel nostro ordinamento.
L’introduzione di modelli organizzativi nuovi nell’amministrazione
italiana è sempre stata in qualche modo legata all’esigenza di adeguare
le strutture dello Stato alle funzioni sempre più ampie assunte dallo
stesso: come si è visto precedentemente, così è stato per l’avvento
degli enti pubblici
17
, e lo stesso movente ha determinato il sorgere
delle autorità amministrative indipendenti.
Dapprima timidamente comparse nel nostro paese, e caratterizzate
da un’estrema eterogeneità di caratteri, in seguito si è assistito al
proliferare per alcuni inconsulto, che ha imposto di omogeneizzarne i
connotati.
La dottrina, peraltro, si è subito affrettata a operare dei netti
distinguo tra “autorità garanti che esercitano esclusivamente o
prevalentemente attribuzioni qualitativamente diverse dalle
tradizionali potestà amministrative” e “autorità regolatrici che, pur
avendo – a favore degli utenti dei servizi pubblici- attribuzioni dello
stesso tipo, esercitano, anche e nei confronti delle imprese erogatrici
degli stessi servizi, attribuzioni che vanno dritte alle decisioni di
merito”
18
.
17
Per seguire l’evoluzione di questo lento processo di adeguamento si veda
GIANNINI, I pubblici poteri negli stati pluriclasse, in Riv. trim. dir. pub., 1979, 389
ss., che individua il motore di questo processo nell’allargamento del suffragio a
classi sociali fino ad allora escluse. Ne scaturì un forte allargamento degli interessi
oggetto dell’attività della P. A (si veda a questo proposito anche C. GHISALBERTI
in Storia costituzionale d’Italia 1849/1948, Bari, 1974).
18
La distinzione è tratta da GRASSI La commissione per l’indirizzo e la vigilanza
sulla RAI: prospettive di riforma, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da
Santaniello, Volume ventottesimo Informazione e telecomunicazione, a cura di
Zaccaria, Padova, 1999, p.170 che aggiunge, per quanto riguarda il primo tipo di
autorità,: “non fanno ponderazioni tra interessi diversi al fine di scegliere la misura
satisfattiva del bisogno a loro affidato, ma stabiliscono le regole (o vegliano sul
rispetto delle regole) che garantiscono trasparenza, equilibrio, concorrenzialità tra i
cittadini al fine della scelta, da parte loro e non di organi pubblici, del risultato
sostanziale a cui arrivare. Si tratta insomma di organi che producono decisioni
arbitrali, non di merito, sugli interessi in gioco”.
Per quanto riguarda le seconde, si afferma invece che “predeterminano i contenuti
delle concessioni e dei contratti di servizio, fissano i parametri delle tariffe, entrano
nella sostanza, quindi, delle decisioni finali, così come avviene nei tradizionali
ambiti di potestà amministrativa ovvero di direzione amministrativa di attività
private. La legittimazione di questo tipo di autorità indipendenti è da ritrovare nella
individuazione di potestà neutrali, di rilievo costituzionale, connesse con la necessità
Va peraltro segnalata la tendenza internazionale per cui in molti
paesi la divisione delle authorities per soggetti regolati è stata superata
dalla divisione per funzioni: così che, per esempio, possono aversi
autorità che si occupano della stabilità degli intermediari finanziari, di
qualunque tipo essi siano, e autorità che controllano la loro
trasparenza nei rapporti con i consumatori. In Italia, al momento, vige
un sistema misto per cui, mentre la CONSOB si occupa della
trasparenza degli intermediari finanziari, la Banca d’Italia,
limitatamente agli istituti di credito, si occupa della loro stabilità, ma
ha anche competenze antitrust, che normalmente spetterebbero
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
19
.
di attivare queste forme di amministrazione indipendente proprio in vista della
tutela di valori e di principi di libertà fissati dalla Costituzione”.
Una distinzione, per certi versi simile, è tratteggiata da DE ROBERTO nella
premessa a CARINGELLA-GAROFALI, op.cit., quando istituisce una “summa
divisio tra Autorità deputate (solo od anche) allo svolgimento di attività
amministrativa discrezionale classica, che hanno una nomenclatura abbondante e
vestono abiti curiali che non sono loro propri; ed Autorità deputate ad un ruolo di
regolazione neutrale e ad una funzione paragiurisdizionale di risoluzione di conflitti,
che appartengono alla razza propria delle Authorities”.
19
Ma di recente (10 febbraio 2001), ad un convegno organizzato a Roma
dall’associazione “Libertà eguale”, il Presidente del Consiglio Giuliano Amato, già
presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo aver spezzato
una lancia in favore dell’indipendenza delle authorities, (tanto osteggiate dai politici
e dai soggetti regolati), ha ammonito sull’esigenza che operino con una maggiore
moderazione e soprattutto che il loro numero, in alcuni casi eccessivo, si riduca. E
così, sulla scia di paesi come la Gran Bretagna in cui si è addirittura accorpata tutta
la vigilanza per funzioni e per soggetti regolati in un unico organismo o come la
Germania, dove pure si sta procedendo in tale direzione, ha proposto di unificare
CONSOB, ISVAP e COVIP, che si occupano rispettivamente di vigilare il mercato
azionario, assicurativo e sui fondi pensione, in un’unica superauthority, che tuteli i
risparmiatori italiani e i loro investimenti. Secondo il Presidente del Consiglio,
l’unificazione si imporrebbe “perché trattano prodotti finanziari ormai assimilati dal
mercato” e perché “la loro differenza è solo figlia della diversità dei gruppi di
interesse coinvolti: il che segnala una pericolosa propensione del sistema alla cattura
del regolatore” ( per una più ampia considerazione dell’intervento, cfr. RASTELLI,
Riduciamo il numero delle Authority, in Corriere della Sera, 11 febbraio 2001,
p.27).
Va inizialmente precisato che discussa è la natura di autorità
amministrativa indipendente della Banca d’Italia per i suoi legami col
Ministero del Tesoro e per il suo difetto di qualifica
d’amministrazione
20
.
Inoltre, la dottrina generalmente tende a negare la natura di autorità
amministrative indipendenti anche al Consiglio di Stato e alla Corte
dei Conti che, pur godendo di un’indipendenza costituzionalmente
garantita, non hanno la qualifica di amministrazione, o la hanno solo
in parte, limitatamente alle attività consultive e di controllo.
Ad ogni modo, il primo modello di autorità
amministrativa indipendente è stato rappresentato dal
Difensore civico regionale introdotto tra gli anni’70 e ’80
con leggi ordinarie in attuazione dei singoli statuti regionali
o con leggi regionali, lì dove non c’era stata una previsione
a livello statutario. Tale figura ricorda molto l’ ombudsman
scandinavo e si sostanzia in un organo monocratico istituito
per garantire il cittadino contro possibili abusi della P.A.,
col compito di vigilare e segnalare, sulla base di denunce
dei cittadini o su propria iniziativa, le irregolarità e le
disfunzioni che si verificano nell’amministrazione della
Regione
21
.
Dopo poco tempo, nel ’74
22
venne istituita la CONSOB (
Commissione nazionale per le società e al borsa ). Inizialmente priva
di personalità giuridica, la acquistò con la legge n.281 del 1985 che la
20
Peraltro, parte della dottrina (vedi, tra tutti, CERULLI IRELLI, pp. 233 e 246-7)
sostiene per la Banca d’Italia, ma anche per la CONSOB e l’ISVAP, tra le
authorities che verranno di seguito enumerate, che trattasi di enti strumentali a
statuto singolare. Come si è visto in nt. 19, per esse è stato proposto l’accorpamento
in unico organo di vigilanza.
21
Va ricordato che è prevista anche la figura del Difensore civico comunale e
provinciale, istituito dalla legge 8 giugno 1990, n.142 e cui la legge 15 maggio
1997, n.127 (cd. Bassanini bis) ha attribuito alcune funzioni di controllo prima
spettanti ai Comitati regionali di controllo.
22
D.L. 8 aprile 1974 n.95 conv., con modif., in L.7 giugno 1974 n.216.
trasformò in ente pubblico
23
. A seguito dell’entrata in vigore del
D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58, la sua disciplina è stata innovata: essa
ha la funzione di regolamentazione e di vigilanza sul mercato dei
valori mobiliari, allo scopo di tutelare il risparmio diretto
all’investimento azionario, con connessi poteri di controllo, indagine e
ispezione sulle società quotate in borsa. Rilevanti sono i suoi poteri di
regolamentare la disciplina del mercato mobiliare e di ammettere le
società alla quotazione in borsa.
Nel settore delle imprese di assicurazione fu invece istituito con
legge n.576 del 1982 l’ISVAP ( Istituto superiore per la vigilanza sulle
assicurazioni private), anch’esso dotato di personalità giuridica e,
come precedentemente illustrato, unico tra le authorities a godere di
autonomia finanziaria. Esso ha il compito di vigilare sulle imprese
assicuratrici, garantendone l’efficienza, la stabilità e la solvibilità.
Ma già prima, con la legge n.416 del 1981 istitutiva del Garante per
l’editoria, il modello amministrativo delle autorità amministrative
indipendenti aveva avuto modo di consolidarsi nel nostro
ordinamento. Peraltro, con la legge n.223 del 1990 tale organo
monocratico sarà assorbito da un nuovo organismo, il Garante per la
radiodiffusione e l’editoria, che però non avrà vita lunga venendo
soppiantato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oggetto
specifico della nostra indagine.
23
Difatti, essa riveste grosso interesse per la dottrina proprio perché è una delle
poche authorities dotate di personalità giuridica.