1. IL CONTRATTO IN GENERALE
1.1. La definizione del contratto.
Al vocabolo “contratto” l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale
ha attribuito una pluralità di significati.
A volte si parla di “contratto” come fattispecie e cioè il «complesso di
atti necessari per la stipulazione di un accordo giuridicamente
vincolante»; altre volte con il termine “contratto“ si indica il
«complesso di pattuizioni approvate dai contraenti»; altre volte ancora
per “contratto” s’intende il precetto negoziale, da non confondere con
il testo dell’accordo, poiché il precetto negoziale è il risultato voluto
dai contraenti che si può e si deve individuare mediante
l’interpretazione, non limitandosi a considerare il testo, ma valutando
il complessivo comportamento delle parti; ed, infine, per “contratto”
può intendersi non tanto il precetto negoziale voluto dalle parti, ma il
«regolamento», giuridicamente rilevante, che «abbraccia non soltanto
le conseguenze giuridiche necessarie per realizzare il precetto
negoziale, ma, anche tutti gli effetti predisposti in vario modo dalle
numerose disposizioni di Legge con le quali si concreta l’intervento
dello Stato nell’opera di recezione degli atti giuridici»
1
.
Nel vigente sistema del codice civile italiano il contratto è un accordo
e, dunque, per dirla secondo lo schema prospettato dal Savigny
5
1
P. Schlesinger,Complessità del procedimento di formazione del contra o ed unità del negozio
contra uale, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1964, I, pp. 1352 e ss.
«l’accordo di più persone in una stessa manifestazione di volontà, in
un idem placitum per la determinazione dei loro rapporti giuridici
2
».
Scelta, questa, già presente nel codice civile del 1865 che all’art. 1098
c.c., definiva l’istituto come «l’accordo di due o più persone per
costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico». Su
questa via si è posto anche il Legislatore del 1942 che all’art. 1321 c.c.
definisce il contratto come «l’accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale»
introducendo, così, due novità: la “patrimonialità” del rapporto che il
contratto tende a regolare, e il termine “accordo” che indica il
contratto nella sua interezza (art. 1321 c.c.) e, al tempo stesso, un
requisito, una parte di esso (art. 1325 c.c.).
Il Codice Civile prevede una disciplina generale comune a tutti i
contratti, tipici ed atipici (art. 1323 c.c.), ed inoltre, una disciplina
specifica per taluni singoli contratti. La disciplina generale è poi
estesa agli atti unilaterali in base al disposto dell’art. 1324 c.c.
secondo cui, “salvo diverse disposizioni di legge, le norme che
regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti
unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale
3
”.
Elementi costitutivi del contratto sono l’accordo, l’oggetto, la causa e
la forma, quando questa sia prevista a pena di nullità (art. 1325 c.c.).
L’accordo è il reciproco consenso delle parti in ordine alla vicenda
contrattuale. Il termine accordo si presta così ad indicare, in modo
sintetico, sia l’incontro delle volontà che la concordanza degli
interessi.
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2
Friedrich Carl von Savigny, Le obbligazioni (trad. it. di G. Pacchioni), II, Torino, 1915, pp. 6 e ss.
3
F. Gazzoni, Equità e autonomia privata, Milano, 1970, pp. 147 e ss.
L’oggetto è il contenuto sostanziale del contratto, ossia, ciò che le
parti stabiliscono o programmano in ordine al loro rapporto. Così, ad
es., oggetto della vendita è il trasferimento della proprietà o altro
diritto reale verso un prezzo (art. 1470 c.c.). Oggetto del contratto è
anche la realtà materiale o giuridica su cui cadono gli effetti del
contratto stesso. Così, ad es., per oggetto della vendita può intendersi
il bene alienato.
La causa è la funzione economica – sociale che il contratto è
obiettivamente idoneo a produrre (es. lo scambio del bene con il
prezzo nel contratto di compravendita); bisogna specificare, tuttavia,
che oggi trova un seguito sempre maggiore la teoria secondo la quale,
la causa in concreto non coincide con la funzione economica – sociale
che il contratto è in grado di perseguire, bensì la causa è la funzione
pratica del contratto, cioè, l’interesse che il contratto è diretto a
soddisfare.
La forma del contratto è il mezzo attraverso il quale si manifesta la
volontà contrattuale. Nel nostro ordinamento vige il principio della
libertà della forma, che consente alle parti del contratto di emettere la
dichiarazione di volontà nella forma che preferiscono. Rappresentano
un’eccezione a tale principio quei casi in cui la legge richiede una
forma sotto pena di nullità, ossia subordina la validità del contratto
all’uso di una determinata forma (forma ad substantiam). Tale forma
si distingue da quella richiesta per la prova del negozio (forma ad
probationem): in tal caso, la mancata osservanza della forma non
influisce sulla validità del contratto, ma solo sulla possibilità di
provarlo, essendo esclusa la prova per testimoni o per presunzioni
semplici.
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Accanto agli elementi costitutivi del contratto occorre distinguere gli
elementi accidentali, cioè le modalità accessorie previste dal
contratto. Tipici elementi accidentali sono il termine, la condizione, il
modo, la clausola penale e la caparra.
Le modalità accessorie possono essere stabilite dalla legge o dagli usi,
e in tal caso fanno parte della disciplina generale o particolare del
rapporto, integrandone il contenuto. Si pensi, ad es., alla modalità
relativa al luogo di esecuzione delle prestazioni.
1.2. L’autonomia contrattuale: definizione e
limiti.
L’autonomia contrattuale è una specificazione del più generale
principio dell’autonomia privata, che consente ai privati di
autoregolamentare i propri interessi patrimoniali mediante negozi
giuridici.
Il problema è quello di verificare il rapporto che sussiste tra
autonomia e ordinamento, cioè, tra volontà del privato e volontà della
Legge, nel senso di accertare come, quando e quali condizioni i privati
possono giuridicizzare con una operazione economica, in tal modo,
producendo effetti non solo da un punto di vista economico e sociale,
ma anche, sul piano giuridico, con tutte le conseguenze che ne
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derivano in ordine alla tutela giudiziaria in caso di inadempienza ai
patti raggiunti
4
.
La nozione di contratto così, come, quella di negozio giuridico si
ricollega, per la sua essenza e funzione, al fenomeno della autonomia
privata. Il contratto è il mezzo che l’ordinamento concede
all’autonomia privata per il raggiungimento dei propri scopi. Perciò è
da ritenersi che una posizione di libertà va considerata in senso
globale e complessivo; i limiti alla libertà costituiscono eccezioni e
devono risultare da esplicita disposizione
5
. Le esplicazioni di siffatta
posizione sono numerose ed esse si avverano nel periodo di
formazione del contratto: il che è evidente, essendo le parti libere di
addivenire o meno a quel determinato contratto, ma, una volta che
questo sia concluso, ogni libertà è finita e le parti sono tenute a
rispettarlo ed eseguirlo, avendo esso “forza di legge” per loro (art.
1372 c.c.) e producendo gli effetti voluti da esse, nonché quelli
stabiliti dalla Legge o dagli usi o dalla equità.
Le esplicazioni della libertà contrattuale sono numerose:
a) Il soggetto è libero di compiere o meno l’atto contrattuale e di
compierlo direttamente o mediante l’attività di altro soggetto
che lo rappresenti e lo sostituisca.
b) Il soggetto è libero di scegliere l’altro contraente e cioè, il
soggetto con cui trattare ed addivenire eventualmente al
contratto medesimo.
c) Il soggetto è libero nella scelta del tipo e del contenuto del
contratto da compiere. Nel senso che le parti sono libere di
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4
F. Gazzoni, Manuale di diri o privato, Napoli, 2004, p. 775.
5
P. Rescigno,in Enciclopedia. giur. Treccani, XXX, Roma, 1993, pp. 13 e ss.
scegliere il tipo legale o astratto previsto dalla legge: di
modificarne il contenuto, sì da determinare il contenuto stesso
(art. 1322, I comma, c.c.); di aggiungere le clausole che
vogliono, purchè non siano contrarie alla Legge e al buon
costume; di addivenire, infine ad uno schema contrattuale non
previsto astrattamente dalla Legge, creando nuovi contratti o
congiungendone gli elementi e gli effetti, sempre però che con
tale creazione esse intendano perseguire interessi meritevoli di
tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, II comma,
c.c.). Il detto adeguamento alle norme di Legge o al buon
costume o agli interessi tutelati dall’ordinamento rappresenta il
limite della libertà e conseguentemente dell’autonomia, sancito
con la nullità del contratto.
d) Il soggetto è libero in ordine alle trattative e agli atti compiuti
nella formazione del contratto, in ciò in realtà si condensano
tutte le altre libertà cui abbiamo fatto cenno, in quanto la libera
volontà di addivenire al contratto, la libera scelta dell’altro
contraente e soprattutto la determinazione del tipo contrattuale,
del suo contenuto in concreto e delle varie clausole da
aggiungere formano proprio il fulcro delle discussioni e delle
espressioni di volontà che danno luogo alla formazione del
contratto. Libertà di trattative in generale significa libertà di
iniziare, continuare, interrompere le trattative, mutando o
facendo venir meno il lavoro finora compiuto in tutte le fasi
della formazione; significa possibilità di revocare la proposta e
l’accettazione finchè il contratto non sia concluso. Libertà nel
senso più ampio e senza sanzioni dirette , perché la mala fede
nelle trattative o la tutela dell’affidamento dell’altro contraente
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non portano mai ad una conclusione del contratto o ad un
effetto contrario alla libera determinazione, ma soltanto ad un
risarcimento del danno e alla cosiddetta responsabilità
contrattuale.
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Di fronte al procedimento normale di formazione del contratto
dominato, dalla libertà di contrattare, sono previsti procedimenti
speciali in cui determinati aspetti e momenti delle trattative sono
sottoposti a vincoli ed a prescrizioni che limitano, in ordine a quegli
aspetti, la libertà contrattuale.
Tali limiti possono essere posti dalla Legge e costituiscono limiti
legali, e possono essere posti dalle stesse parti come espressione
dell’autonomia loro concessa dall’ordinamento.
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a) Talvolta il soggetto non è libero di contrarre, ma vi è obbligato
o dalla stessa volontà privata o dalla Legge (obbligo a
contrarre).
Nel primo caso, ad esempio: contratto preliminare, contratto di
mandato senza rappresentanza ad acquistare immobili con
obbligo di risarcire, contratto fiduciario. All’inadempimento
consegue, almeno di regola, non già il mero obbligo di risarcire
il danno, ma la possibilità per la parte adempiente di ottenere
una sentenza costitutiva che sostituisca il contratto non concluso
(art. 2932 c.c.), cosicchè è difficile considerare il vincolo come
frutto di autoregolamento.
Nel secondo caso, poiché è la legge che pone l’obbligo, la
predetta difficoltà si accresce. È l’ipotesi, ad esempio,
dell’obbligo a contrarre di chi esercita un’impresa in condizioni
11
6
G. Tamburrino, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contra o, Milano, 1991, pp.
35 e ss.
7
G. Tamburino, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contra o, op. cit., pp. 35 e ss.
di monopolio legale. In tale eventualità l’imprenditore dovrà
stipulare con chiunque richieda le prestazioni tipiche
dell’impresa, osservando la parità di trattamento (art. 2597 c.c.).
Egualmente è a dirsi per il caso di pubblici servizi di linea (art.
1679 c.c.). Infatti coloro che per concessione amministrativa
esercitano tali servizi per il trasporto di persone o di cose (es.
Alitalia) sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che
siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa.
b) Altre volte anche la libertà di fissare il contenuto del contratto è
limitata dalla legge, la quale può intervenire attraverso il
giudizio di liceità: l’autonomia contrattuale anziché incontrarsi
può talvolta scontrarsi con l’ordinamento giuridico quando i
privati travalicano i limiti di confine posti a tutela degli interessi
collettivi, limiti costituiti dalla contrarietà alle norme
imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. In tale
eventualità l’operazione economica non può essere
giuridicizzata con conseguente denegazione di garanzia
giurisdizionale in caso di inadempimento. A fianco a questa
limitazione se ne pone un’altra assai più penetrante. L ‘art. 1339
c.c. prevede un tipo di intervento diverso dalla nullità, perché la
Legge invece di comminare la nullità mantiene in vita il
contratto sostituendo le clausole private difformi con quelle
prefissate legislativamente.
Vi sono poi interventi correttivi affidati, al giudice, in virtù del
richiamo all’equità e alla clausola generale di buona fede.
La Legge prevede anche un altro tipo di intervento, volto ad
ampliare il contenuto del contratto pur sempre a prescindere
dall’accordo. È il caso dell’art. 1340 c.c., il quale statuisce che
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le clausole d’uso si intendono inserite nel contratto,
arricchendone la portata regolamentare, se risulta che non sono
state volute dalle parti.
Inoltre in questo contesto si inserisce anche il disposto dell’art.
1341 c.c., secondo cui il contenuto contrattuale può anche
essere, sia pure in parte, unilateralmente fissato da un
contraente mediante predisposizione di condizioni generali di
contratto che sono efficaci e dunque vincolano l’altro contraente
non predisponente se costui le aveva conosciute o le avrebbe
dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza. In tal caso il
contenuto del contratto non è più frutto esclusivo di accordo. La
Legge però non svolge un ruolo integrativo in quanto si limita
ad attribuire rilevanza e forza vincolante a clausole predisposte
bensì unilateralmente, ma, pur sempre ad opera di uno dei
contraenti.
Infine, il contenuto del contratto, a volte, è bensì frutto di una
proposta e di una accettazione, ma, tale scambio avviene con
riferimento ad un contenuto prefissato da uno dei due contraenti
mediante la predisposizione di moduli o formulari, come spesso
avviene nel caso in cui una parte intende disciplinare in modo
uniforme determinati rapporti contrattuali (art. 1342 c.c.). In tal
caso è evidente che l’accordo è formalmente raggiunto
sull’insieme delle pattuizioni ma, viene del tutto meno la fase
delle trattative che è garanzia di effettiva autodeterminazione.
Si comprende allora perché, a tutela del consumatore, sia
prevista una particolare disciplina, qualora le condizioni
generali o i moduli predisposti dall’imprenditore contengono
clausole vessatorie.
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