5
CAPITOLO PRIMO
Il bene giuridico e i soggetti del reato
1 Il bene giuridico tutelato dall‟art. 605: la libertà personale
Il diritto alla libertà è un diritto assoluto, inalienabile e imprescrittibile
1
.
Questo concetto spesso viene inteso in maniera molto ampia nel nostro
ordinamento. Infatti, anche la nostra Costituzione parla di libertà sotto più profili:
all‟art. 13 si fa riferimento alla libertà personale, all‟art. 14 a quella di inviolabilità
del domicilio, all‟art. 15 a quella della segretezza della corrispondenza, all‟art. 16
alla libertà di circolazione, all‟art. 17 alla libertà di riunione ecc.
Anche il nostro codice penale, all‟interno del capo III del titolo XII, intitolato “dei
delitti contro la libertà individuale”, tutela la libertà sotto le più varie accezioni: si
parla infatti di delitti contro la personalità individuale (Sezione I), contro la libertà
personale (Sezione II), contro la libertà morale (Sezione III), contro la
inviolabilità del domicilio (Sezione IV) e contro l‟inviolabilità dei segreti
(Sezione V).
Tuttavia, l‟accezione di libertà tutelata dalla fattispecie in esame, cioè il
sequestro di persona di cui all‟art. 605 del codice penale, è quella di “libertà
personale”.
1
T. BRASIELLO, Libertà pers. (delitti contro la), in N.D.I., IX, 1963, pag. 850.
6
In questo senso, alla luce dei lavori preparatori del codice penale, il
legislatore ha voluto tutelare la libertà intesa come libertà “cinetica”
dell‟individuo, cioè la sua libertà a muoversi autonomamente nello spazio, la c.d.
libertà di locomozione
2
.
La libertà individuale, quindi, va configurata come un genus rispetto alla species
della libertà personale: la tutela predisposta per la libertà individuale riguarda in
generale l‟autonomia dell‟azione e della volizione del soggetto, mentre nel caso
della libertà personale si mira a tutelare la sua libertà di locomozione e di
movimento; il bene giuridico tutelato è leso da qualunque apprezzabile
limitazione della libertà fisica e della libertà di scelta della vittima (vengono
ricomprese tutte le forme di detenzione, arresto, ispezione e perquisizione, ma
anche qualsiasi altra restrizione, quale ne sia la finalità)
3
. Qualunque intervento di
terzi che ponga ostacoli ad una serie indefinita di volizioni cinetiche
dell‟individuo pregiudica il bene giuridico tutelato, sia che venga posto in essere
attraverso la frapposizione di ostacoli materiali all‟attuazione di queste potenziali
volizioni cinetiche del soggetto passivo, sia che quest‟ultimo venga costretto o
indotto, mediante influenze sull‟intelletto, a formare le proprie volizioni nel senso
desiderato dall‟agente
4
.
Questo spiega la ragione per la quale, data la peculiarità “riduttiva” del concetto
penalistico di “libertà personale”, nel codice Rocco il legislatore ha voluto
2
V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V, Utet, Torino, 1985, pag. 695; nella stessa
direzione, da segnalare anche G. MARINI, voce “Libertà personale (delitti contro la), estr. da
App. del N. D. I., Utet, Torino, 1984, pag. 907.
3
F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale: delitti contro la persona, IV, Cedam, Padova,
2011, pag. 296.
4
VIGANO‟ F., VALSECCHI A. (agg. 3°ed.), in E.Dolcini-G.Marinucci (a cura di), Codice
Penale Commentato, III, Ipsoa, Milano, 2011, art. 605, pp. 5795-5796.
7
attribuire un‟autonoma rilevanza a tutte le altre fattispecie che tutelano la libertà
nelle altre accezioni, discostandosi notevolmente dalla soluzione adottata invece
nel precedente codice.
Il legislatore del ‟30, infatti, ha eliminato interamente la classe,
onnicomprensiva, risalente al codice Zanardelli del 1889, dei “delitti contro la
libertà”. Sotto questa rubrica, negli artt. 145-156, venivano ricondotti i reati di:
schiavitù, di ”illegittima privazione della libertà personale”, gli attuali reati di
violenza privata, il ratto a fini vari e minaccia, nonché una serie di abusi dei
pubblici ufficiali
5
.
Perciò, la suddivisione, propria invece del nostro codice, dei delitti contro la
libertà individuale in cinque categorie caratterizzate da precise scelte ideologiche
e politiche, oltre a rappresentare una rottura con il passato, ha comportato in un
certo senso anche una modificazione riguardo al valore “ontologico” del bene
tutelato, poiché lo ha fatto diventare un semplice paradigma per la classificazione
di un ampio ventaglio di facoltà e attributi della persona. Si parla cioè di un
“complesso delle condizioni necessarie allo svolgimento delle attività consentite
per la libera esplicazione della personalità umana”
6
.
Con l‟avvento del codice del 1930, quindi, è stato ampiamente rimaneggiato e
modificato il sistema zanardelliano, ma tuttavia permangono, all‟interno della
disciplina generale, due aspetti costanti che hanno caratterizzato anche il codice
precedente: la previsione della generica privazione della libertà personale e le
5
M. GARAVELLI, voce Sequestro di persona e altri delitti contro la libertà personale, in Dig.
dis. pen., XIII, Utet, Torino, 1997, pag. 248.
6
Cfr. Relazione del Guardasigilli sui Libri II e III del progetto definitivo, in Lavori preparatori
cod. pen. proc. pen., V, Roma, 1929, pag. 364.
8
condotte illegalmente restrittive di libertà altrui poste in essere da un pubblico
ufficiale
7
.
Infatti, entrando nel cuore della disciplina, si deve subito notare che il nostro
sistema di tutela penale della libertà fisica si articola nel seguente modo: da una
parte vi sono i delitti, comuni, di sequestro di persona che, in base al criterio della
esclusività o prevalenza del bene offeso, sono distribuiti sotto diverse oggettività
giuridiche (e comprendono: la fattispecie generale del sequestro di persona ex art.
605 c.p., collocata tra i delitti contro la libertà personale; le fattispecie speciali e
plurioffensive del sequestro a scopo di terrorismo o di eversione ex art. 289-bis
c.p. e del ratto ai fini di matrimonio e del ratto a fine di libidine (abrog.) ex artt.
522-524 c.p., collocati tra i delitti contro la personalità dello Stato e contro la
moralità pubblica e il buon costume; la fattispecie speciale del sequestro di
persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p., collocato tra i delitti contro il
patrimonio); dall‟altra parte vi sono invece delitti contro la libertà fisica, propri
dei pubblici ufficiali, cioè commessi dai c.d. “poteri temuti”
8
.
Confrontando poi le varie sezioni di classificazione dei delitti all‟interno del
capo III del titolo XII del codice penale, si nota subito che presentano tra di loro
dei tratti distintivi importanti.
Il concetto di libertà “personale”, ad esempio, è molto diverso da quello di
“libertà morale”, perché con il primo si mira a tutelare la libertà cinetica della
persona, mentre nell‟altro caso si vuole tutelare la libertà psichica dell‟individuo
7
M. GARAVELLI, voce Sequestro di persona e altri delitti contro la libertà personale, cit., pag.
248.
8
F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale: delitti contro la persona, cit., pag. 295.
9
nelle sue varie sfaccettature (tranquillità individuale, libera autodeterminazione e
capacità di formazione della propria volontà)
9
.
L‟accezione di libertà personale tutelata dalla fattispecie ex art. 605 c.p. è
molto diversa anche da quella di “personalità individuale”, la cui tutela è affidata
alle fattispecie degli artt. 600 (riduzione in schiavitù) e ss. del codice penale, in
cui la persona viene ridotta nella condizione in cui perde lo status libertatis come
stato di diritto, in una posizione di fatto di completa dipendenza dall‟agente, da
cui viene annientata. Nel sequestro di persona ex art. 605 c.p., invece, lo status
libertatis come stato di diritto in capo alla persona si conserva: l‟agente non vuole
sottoporre il soggetto passivo alla sua soggezione, in modo da ridurlo strumento
della sua volontà e di privarlo della libertà di volere, ma mira solo ad impedirgli la
libertà di agire, cioè la libertà fisica od esterna
10
. Tuttavia, il carattere distintivo
tra i due reati non li porta ad escludersi a vicenda, ben potendo essi concorrere tra
loro. In una sentenza del 2008, il Tribunale di Palermo stabilì infatti che: ”il reato
di sequestro di persona concorre con quello di riduzione in schiavitù, nel caso in
cui alla privazione della libertà di locomozione, oggetto di tutela della fattispecie
di cui all’art. 605 c.p., si aggiunga una condizione di fatto ulteriore, tale per cui
un individuo ha il potere pieno ed incontrollato su di un altro, assimilabile alla
condizione di res, posseduta da altri”
11
. Una condizione di questo tipo si
verificherebbe, secondo la Corte, quando la vittima, dopo aver subito violenza e
pressioni psicologiche, fosse stata posta in condizioni afflittive e costrittive tali da
9
F. VIGANO‟, I reati contro la persona, Giappichelli, Torino, 2011, pag. 223.
10
T. BRASIELLO, Libertà pers. (delitti contro la), cit., pag. 851.
11
Cfr. Trib. di Palermo, 24.10.2008, M.S.A., in Giur. merito, 2009, pag. 1356, con commento di
F. RESTA.
10
configurare una serie di trattamenti inumani e degradanti, che ne avessero violato
in modo significativo la libertà di autodeterminazione
12
.
Quindi, in conclusione, l‟oggetto della tutela della fattispecie del “sequestro
di persona”, comune a tutti i reati che compongono la Sezione seconda del Capo
III del nostro codice penale, è quel particolare aspetto della libertà dell‟individuo
che attiene alla facoltà riconosciuta ad ognuno di muoversi nello spazio secondo
la propria volontà e che viene classificata come libertà “fisico-motoria” o, più
semplicemente, come “libertà di movimento” o “di locomozione”
13
, secondo la
quale l‟offesa subita dal soggetto passivo deve consistere nel non poter più
disporre della libertà di scelta del luogo dove andare e ove restare
14
.
2 Il concetto di “libertà” tra diritto costituzionale e diritto
penale
In realtà, la concezione penalistica di “libertà personale“, intesa come
“libertà di movimento”, non è l‟unica presente nel nostro ordinamento.
Sebbene essa sia quella più conforme alle indicazioni dei lavori preparatori del
codice penale, vi è pure un‟altra interpretazione più recente che, facendo leva sul
concetto costituzionale di “libertà personale”, a cui si riferisce l‟art. 13 della
Costituzione, ritiene che la libertà della persona vada intesa come libertà dalla
12
F. RESTA, Quale libertà. Il confine tra sequestro di persona e riduzione in schiavitù, in Giur.
merito, 2009, pag. 1364.
13
D. CARCANO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Giuffrè, Milano, 2010, pag. 907.
14
L. DELPINO, Diritto penale. Parte speciale, Simone, Napoli, 2011, pag. 556.
11
soggezione di un potere alieno, da ogni impossessamento dell‟essere fisico
15
: si
tratterebbe, dunque, di un concetto più ampio del precedente.
Invece che libertà “di” agire, riconducibile alla generale possibilità di
muoversi o di rimanere fermi nello spazio secondo le proprie autonome
determinazioni
16
, essa consisterebbe in una libertà “da” misure coercitive sul
corpo, di modo che “la facoltà di locomozione non rappresenterebbe un prius, ma
eventualmente un posterius: il soggetto è libero nella persona non in quanto sia
capace di muoversi, ma in quanto non siano attuati sul suo corpo interventi
coattivi che, di per sé ed obiettivamente, sottraggano l’essere fisico alle relazioni
spaziali, intercludendolo”
17
.
Questa “coercizione sull‟essere fisico”, da cui il soggetto vorrebbe essere tutelato,
secondo l‟interpretazione costituzionale del concetto di “libertà personale”, può
ricomprendere al suo interno varie ipotesi. Si va, infatti, da quelle meno lesive,
come l‟ispezione o la perquisizione, a quelle più lesive, dell‟impossessamento
dell‟essere fisico (cioè il vero e proprio sequestro di persona, implicante, per
essere tale, un controllo sulla persona stessa, che può esplicarsi in una coercizione
corporale, come ad esempio nel legare, incatenare, narcotizzare o stordire la
vittima, in una vigilanza personale minacciosa, come ad esempio nel caso del
15
F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale: delitti contro la persona, cit., pag. 293; nella
stessa direzione, da segnalare anche T. PADOVANI, Il sequestro di persona e l’identificazione
della libertà tutelata, in Riv. ita. dir. proc. pen., 1985, pag. 613; G. MAZZI, Codice penale (a cura
di T. Padovani), Giuffrè, Milano, 2011, pag. 4245; F. CARINGELLA, Manuale di diritto penale.
Parte speciale, Dike, Roma, 2011, pag. 987.
16
A. BONFIGLIOLI, I reati contro la persona (a cura di A. Cadoppi - S. Canestrari – M. Papa),
Utet, Torino, 2006, pag. 281.
17
T. PADOVANI, Il sequestro di persona e l’identificazione della libertà tutelata, cit., pag. 613.
12
piantonamento armato, o in una interclusione materiale dell‟ambito spaziale, come
ad esempio rinserrando il soggetto in un locale
18
).
Il concetto di libertà personale, quindi, presenta dei tratti differenziali
importanti a seconda che sia inquadrato nella prospettiva costituzionale o in quella
penalistica.
Tuttavia, le due visioni non possono contrapporsi nettamente.
La Costituzione repubblicana, infatti, costituisce un punto di riferimento per il
diritto penale e, nella sua “rigidità” di fonte primaria, costituisce la struttura
portante di tutto il nostro sistema penale, delineandone il “nuovo volto”
19
. E‟
necessario sempre tenere presente questo aspetto per evitare di cadere
nell‟equivoco di considerare le due prospettive come entità eccessivamente
distanti, senza punti di incontro, quando invece non è così.
I tratti differenziali di cui accennato sopra, quindi, sono caratterizzati dal fatto che,
nella prospettiva costituzionale, il concetto di “libertà personale” viene
considerato come valore strumentale per una piena affermazione e tutela
dell‟individuo di fronte allo Stato, quindi libertà “da” misure coercitive, mentre in
quella penalistica il medesimo concetto è considerato quale singola, episodica,
proiezione esterna della personalità, ritenuta di volta in volta fondamentale per lo
sviluppo di quest‟ultima
20
, quindi libertà “di” muoversi autonomamente nello
spazio (cfr. supra I, § 1).
L‟adesione a una o all‟altra interpretazione del concetto di libertà personale
fa scaturire conseguenze rilevanti riguardo alla tematica dei soggetti passivi del
18
F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale: delitti contro la persona, cit., pag. 294.
19
F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, VII, Cedam, Padova, 2011, pag. XLIV.
20
S. RANIERI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, III, Cedam, Padova, 1967, pag. 239 e
ss.
13
reato: infatti, l‟orientamento restrittivo, che vede la libertà personale come facoltà
di muoversi autonomamente nello spazio, ha provocato un dibattito riguardo alla
configurabilità, in qualità di soggetti passivi, di coloro che, essendo privi di tali
facoltà motorie, siano già da ritenersi soggetti non liberi, come ad esempio nel
caso degli infanti, dei dementi, dei comatosi, dei deliranti, dei dormienti e dei
paralitici (cfr. infra I, § 3).
3 I soggetti del reato
Il soggetto attivo del reato in esame può essere “chiunque”, non essendo
richiesta alcuna particolare qualificazione soggettiva dell‟agente.
Si tratta, pertanto, di un reato comune
21
. Tuttavia, sono previsti notevoli
aggravamenti di pena nel caso in cui la condotta di sequestro sia posta in essere da
un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti le sue funzioni
22
(art. 605 c.p.,
2° comma, n. 2 “la pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue
funzioni”) (cfr. infra VI, § 2).
Per quanto riguarda i soggetti passivi del reato, come accennato, l‟adesione
al concetto penalistico tradizionale di “libertà personale” come “libertà di
locomozione” ha fatto scaturire problematiche sulla configurabilità, come tali, di
quei soggetti privi della capacità fisica di locomozione autonoma (i neonati e gli
21
A. MANNA, Reati contro la persona, Giappichelli, Torino, 2007, pag. 560.
22
F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale: delitti contro la persona, cit., pag. 304.
14
infanti in primis, ma l‟elenco comprenderebbe anche: i paralitici totali, i comatosi,
i soggetti privati della libertà di locomozione autonoma, come i detenuti o gli
internati e i soggetti incapaci di percepire la limitazione di tale libertà, come i
deliranti e i dormienti).
Questo dibattito dottrinale e giurisprudenziale è stato recentemente
influenzato dalla l. 15 luglio 2009, n. 94 (cfr. infra VI, § 1 e 3), con la quale è
stata introdotta la nuova fattispecie aggravata di sequestro di persona in danno di
minore
23
.
Quest‟ultimo intervento, infatti, potrebbe far trapelare la scelta del legislatore di
propendere per l‟inclusione anche dei soggetti privi di una capacità autonoma di
locomozione tra i soggetti passivi del reato in esame. Infatti, il generico
riferimento, operato dal 3° comma dell‟art. 605 c.p., ai “minori”
ricomprenderebbe senza dubbio anche l‟infante (quindi anche un soggetto privo
della capacità di locomozione) tra le potenziali vittime del reato. Questa
inclusione potrebbe portare ad una svolta decisiva sulla diatriba in questione, in
quanto può essere interpretata come un segnale in direzione della preferenza per la
concezione costituzionale di libertà personale. Non si capirebbe, infatti, il
riferimento del legislatore ai “minori” (e quindi anche agli infanti) come
circostanza aggravante della fattispecie base di sequestro se questi ultimi non
potessero essere considerati potenziali soggetti passivi del reato in esame.
Prescindendo adesso dall‟influenza esercitata sulla questione dall‟ultimo
intervento normativo sopra descritto, e venendo ad analizzare nel dettaglio i
termini del dibattito, è importante anzitutto premettere subito che la vicenda è
23
G. MAZZI, Codice penale, cit., pag. 4245.