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I – CAPITOLO PRIMO
INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA DELLA
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E
RELATIVE IMPLICAZIONI PRATICHE
Sommario: 1.1. Il d.lgs. 231/2001 e le sue caratteristiche. – 1.2. Le Linee Guida di
Confindustria. – 1.3. I documenti collegati al d.lgs. 231/2001 e l’effettiva applicazione del
decreto nelle aziende. – 1.4. Il d.lgs. 231/2001 nel mondo del calcio.
1.1. Il d.lgs. 231/2001 e le sue caratteristiche
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
1
recante “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica” ha ratificato alcune
Convenzioni internazionali
2
in materia di responsabilità delle persone giuridiche
a cui l’Italia ha aderito. Più precisamente, detto decreto ha dato esecuzione a (i)
la Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995
3
sulla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità Europee (compresi il suo I Protocollo sottoscritto a
Dublino il 27 Settembre 1996
4
e il Protocollo sottoscritto a Bruxelles il 29
Novembre 1996
5
, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, di detta Convenzione con
annessa dichiarazione), (ii) la Convenzione sempre di Bruxelles del 26 Maggio
1997
6
sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle
1
Il d.lgs. 231/2001 ha dato attuazione alla delega contenuta nella Legge 29 Settembre 2000, n.
300.
2
Convenzioni internazionali elaborate in base all'art. K.3 del Trattato dell'Unione Europea.
3
In GUCE C 316, del 27 novembre 1995, pag. 48.
4
In GUCE C 313, del 23 ottobre 1996, pag. 1.
5
In GUCE C 151, del 20 maggio 1997, pag. 1.
6
in GUCE C 195, del 25 giugno 1997, pag. 1.
4
Comunità Europee o degli Stati membri e (iii) la Convenzione OCSE di Parigi
del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle
operazioni economiche internazionali.
La previsione normativa ha definitivamente superato l’antico principio societas
delinquere non potest, in base al quale le persone giuridiche non potevano
essere ritenute penalmente responsabili.
Infatti il decreto n. 231/2001 ha introdotto il concetto di responsabilità
amministrativa delle imprese
7
: tale responsabilità, introdotta per la prima volta
nel nostro ordinamento, è personale e riconducibile direttamente all'ente
collettivo per la commissione di una serie di reati da parte delle persone fisiche
ad esso legate. Di tali reati rispondono, quindi, non solo le persone fisiche che li
hanno commessi, ma anche le persone giuridiche a vantaggio o nell’interesse
delle quali esse operano.
L'ente risponde quindi personalmente del reato commesso da:
• soggetti operanti in posizione apicale, ossia da persone che rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione
e il controllo dello stesso;
• soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti operanti in
posizione apicale (lavoratore subordinato od equiparato, ma anche i
collaboratori, come agenti, distributori, consulenti)
8
.
L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse
esclusivo proprio o di terzi
9
.
I destinatari individuati da tale previsione normativa sono gli enti dotati di
personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità
giuridica. Esenti invece dall’applicazione dei dettami del decreto sono lo Stato,
7
Cfr. art. 1, comma 1, d.lgs. 231/2001.
8
Cfr. art. 5, comma 1, d.lgs. 231/2001.
9
Cfr. art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001.
5
gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti
che svolgono funzioni di rilievo costituzionale
10
.
Prima dell’entrata in vigore del decreto n. 231/2011 non erano presenti
nell’ordinamento italiano misure sanzionatorie efficaci per sconfiggere la
criminalità di impresa, con la conseguenza che, nei casi di reati commessi da
un organo o da un preposto dell’ente, quest’ultimo godeva di un regime di quasi
impunità
11
: rispondeva dell’illecito solo l’autore materiale, persona fisica, e
sempre che egli risultasse identificabile.
Stante questa premessa, chiara è la volontà del legislatore italiano:
sensibilizzare gli enti alla prevenzione dei reati economici, sancendo la loro
responsabilità personale per il caso di omissione o negligenza.
Questa responsabilità è classificabile come penale-amministrativa
12
, dato che,
pur prevedendo sanzioni nominalmente amministrative, deriva da reato e viene
conseguentemente sanzionata secondo i dettami del codice di procedura
penale
13
.
Le sanzioni previste dal decreto in esame sono molto articolate e si
possono riassumere nelle seguenti categorie
14
:
• sanzioni pecuniarie;
• sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività; sospensione
o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni; divieto contrarre con
la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni,
10
Cfr. art. 1, commi 2 e 3, d.lgs. 231/2001.
11
Il principio di personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27 della Costituzione
Italiana lasciava gli enti, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale
risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti,
soltanto gli artt. 196 e 197 del codice penale prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione
civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore
materiale del fatto.
12
Secondo l’art. 27 comma 1 della Costituzione Italiana la responsabilità penale è personale.
13
MUSCO, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e pene interdittive, in Dir.
Giust., 2001, n. 23, parla di “frode delle etichette” poiché il legislatore avrebbe definito come
amministrativa una responsabilità che ha natura sostanzialmente penalistica.
14
Cfr. art. 9, d.lgs. 231/2001.
6
finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già
concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);
• confisca;
• pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni pecuniarie e la confisca sono obbligatorie, cioè vengono sempre
applicate in caso di condanna per l'illecito amministrativo dipendente da reato.
Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono invece facoltative
e la loro applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Inoltre le
sanzioni interdittive possono essere comminate già in fase di indagine come
misura cautelare
15
.
Le sanzioni amministrative sopra richiamate possono essere irrogate ai danni
dell’ente solo nel caso in cui ricorrano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati
dal legislatore: la commissione di determinati reati che in seguito verranno
specificati; la sussistenza di un interesse o di vantaggio a favore dell’ente
derivante dalla commissione del reato da parte di soggetti qualificati (apicali o
sottoposti come precedentemente descritti) e l’assenza di un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo efficace ed effettivo.
L’assenza di tale modello configura una colpa in organizzazione
16
dell’ente da
intendersi come violazione di regole di diligenza volte a ridurre lo specifico
rischio da reato
17
. Si noti che la presenza di un modello organizzativo di questo
tipo è una condizione necessaria, ma non sufficiente perché l’ente possa
mettersi al riparo da responsabilità derivanti da reato commesso dai propri
15
Cfr. artt. 10 e ss., d.lgs. 231/2001.
16
La colpa in organizzazione è nata negli ordinamenti anglosassoni ed è volta ad attribuire alla
corporation una responsabilità autonoma ed originaria rispetto all’illecito compiuto da uno dei
suoi componenti.
17
Secondo BOF, PREVITALI, Codice etico, modelli organizzativi e responsabilità
amministrativa: l’applicazione del D.Lgs 231/2001 alle società di calcio professionistiche, in
Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. IV, Fasc. 1, 2008 negli enti c’è una presunzione di
colpa organizzativa riconducibile al fatto che l'ente non si sia dotato di un idoneo assetto
organizzativo in grado di prevenire le condotte delittuose.
7
dipendenti, in quanto la mera adozione non basta se non è accompagnata
anche da una efficace ed effettiva attuazione e da un periodico aggiornamento.
Il novero dei reati commessi in Italia e all’estero
18
dai quali può derivare
la responsabilità amministrativa degli enti è contenuto nel decreto in esame ed
è stato oggetto di integrazione da parte di successivi provvedimenti legislativi
che hanno progressivamente esteso l’area di responsabilità dell’ente. Più
precisamente, si tratta dei seguenti reati:
• delitti contro le Pubbliche Amministrazioni (come ad esempio truffa o
frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico,
concussione, corruzione, indebita percezione di erogazioni
pubbliche)
19
;
• delitti informatici e trattamento illecito di dati
20
;
• delitti associativi (delitti di criminalità organizzata)
21
;
• delitti contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico
credito, in valori di bollo e in strumenti di riconoscimento)
22
;
• delitti contro l’industria ed il commercio
23
;
• reati societari (come ad esempio false comunicazioni sociali,
aggiotaggio, impedito controllo, formazione fittizia del capitale,
indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili e
riserve, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza)
24
;
18
Secondo l’art. 4 del d.lgs. 231/2001: “gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale
rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non
proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che
il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la
richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo”.
19
Cfr. artt. 24 e 25, d.lgs. 231/2001.
20
Cfr. art. 24-bis, d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 7 Legge 18 Marzo 2008, n. 48.
21
Cfr. art. 24-ter, d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 2, comma 29, Legge 15 Luglio 2009, n. 94.
22
Cfr. art. 25-bis, d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 17, comma 7, lettera a), Legge 23 Luglio
2009, n. 99.
23
Cfr. art. 25-bis, d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 17, comma 7, lettera b), Legge 23 Luglio
2009, n. 99.
24
Cfr. art. 25-ter, d.lgs. 231/2001.
8
• delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico
25
;
• delitti contro la vita e l’incolumità individuale (riduzione in schiavitù o
in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile e virtuale,
detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile)
26
;
• reati relativi agli abusi di mercato (abuso informazioni privilegiate e
manipolazione del mercato)
27
;
• reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo o
lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro)
28
;
• reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita
29
;
• delitti in materia di violazioni del diritto d’autore
30
;
• delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
31
;
• reati ambientali
32
;
• reati transnazionali (reati associativi e giudiziari come associazione
per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per
delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri,
25
Cfr. art. 25-quater, d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 3, Legge 14 Gennaio 2003, n. 7.
26
Cfr. art. 25-quinquies, d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 5, Legge 11 Agosto 2003, n. 228 e
modificato dall’art. 10, Legge 6 Febbraio 2006, n. 38.
27
Cfr. art. 25-sexies, d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 9, Legge 18 Aprile 2005, n. 62.
28
Cfr. art. 25-septies, d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 9, Legge 3 Agosto 2007, n. 123 e
sostituito dall’art. 300, Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81.
29
Cfr. art. 25-octies, d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 63, Decreto Legislativo 21 Novembre
2007, n. 231.
30
Cfr. art. 25-nonies, d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 15, comma 7, lettera c), Legge 23
Luglio 2009, n. 99.
31
Cfr. art. 25-decies, d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 4, Legge 3 Agosto 2009, n. 116.
32
Cfr. art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 2, Decreto Legislativo 7 Luglio 2011,
n. 121.
9
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope)
33
.
Per mettersi al riparo dalle conseguenze derivanti dalla commissione di
questi reati, l’ente può dotarsi, come sopra accennato, di un sistema
organizzativo che abbia lo scopo di ridurre al minimo il rischio di commissione
dei reati stessi da parte dei soggetti che operano per suo conto. Per escludere
la colpa dell’ente è però necessario che questo sistema organizzativo sia
efficiente ed efficace.
Il d.lgs. 231/2001 agli articoli 6 e 7 distingue le azioni che l’ente deve
porre in essere per non incorrere nella responsabilità amministrativa, per reati
commessi sia da soggetti in posizione apicale che da soggetti sottoposti
all'altrui direzione.
Più precisamente, se il reato e' stato commesso dai soggetti apicali
34
l'ente non
risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di
curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo
di vigilanza.
33
Cfr. art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n. 146.
34
Cfr. art. 6, d.lgs. 231/2001.