6
PREMESSA
La proprietà intellettuale costituisce lo strumento legale di garanzia offerto dallo
Stato per proteggere gli interessi degli autori e degli inventori, riconoscendo loro
un monopolio temporaneo sullo sfruttamento dell’opera dell’ingegno.
La proprietà intellettuale riguarda le creazioni intellettuali, ovvero beni
immateriali, la cui caratteristica è la non rivalità. Sono beni cosiddetti “non
concorrenti”, il loro utilizzo da parte di un individuo non impedisce ad altri di
utilizzarli nella medesima quantità.
1
Al contrario, è proprio il loro uso, la loro
circolazione ad essere atto e misura del loro valore.
Gli sviluppi storici e tecnologici degli ultimi venti anni hanno generato
l’intersezione di due campi di analisi che in precedenza erano sempre rimasti
estranei e indipendenti fra loro: la proprietà intellettuale e i diritti umani.
Nell’attuale epoca storica il controllo sui beni astratti ha assunto un ruolo
fondamentale per la gestione dei beni reali. Il controllo della proprietà intellettuale
sancisce il potere di determinare la riproduzione fisica dei beni.
La possibilità di delocalizzare la produzione e la distribuzione in tutto il mondo
dipende dalla certezza che la proprietà intellettuale ottenga protezione, in modo da
garantire l’investimento.
L’insoddisfazione delle negoziazioni nell’ambito dell’Organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale e le prospettive di una maggiore tutela della proprietà
intellettuale offerta dall’Organizzazione mondiale del commercio hanno spinto gli
Stati Uniti e l’Unione europea a spostare il processo di produzione normativa dal
primo al secondo forum, collegando, di fatto, la proprietà intellettuale al sistema
commerciale.
I vantaggi di tale collegamento sono evidenti: in primo luogo, un accordo
commerciale multilaterale conferisce a tali norme una copertura più o meno
globale; in secondo luogo, tale incorporamento permette di usufruire dei
1
È celebre la frase di Thomas Jefferson sul concetto di ‘idea’:“Its peculiar character, too, is that no one possesses the
less, because every other possesses the whole of it. He who receives an idea from me, receives instruction himself
without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me”.
7
meccanismi giuridici che gli Stati hanno sviluppato per risolvere le controversie
commerciali.
Questa crescente espansione giuridica della proprietà intellettuale e del suo
campo di applicazione con l’Accordo sugli aspetti della proprietà intellettuale
legati al commercio (TRIPs Agreement) ha determinato il sorgere di un conflitto
fra gli Intellectual Property Rights e il terreno dei diritti umani.
L’attuale sistema di brevetti e copyright produce un impatto negativo sul diritto
alla salute (artt. 25 UDHR, 12 ICESCR), sul diritto all’alimentazione (art. 11
ICESCR), sul diritto alla partecipazione alla vita culturale e al progresso
scientifico (art. 15 ICESCR), sul diritto all’educazione (art. 13 ICESCR) e alla
libertà d’espressione (art. 19 ICCPR).
L’attuale normativa ritarda la distribuzione dei farmaci salvavita nei Paesi poveri
condannando a morte decine di milioni di persone; frena il trasferimento di
tecnologie a tali Paesi, ritardandone lo sviluppo; genera indebite restrizioni sulla
ricerca medica, creando ‘roveti brevettuali’ che frenano l’innovazione e
dirottando le risorse sulle patologie diffuse nei Paesi ricchi; altera il ciclo
dell’approvvigionamento, definendo le varietà, le disponibilità e i prezzi della
produzione agro-alimentare e mettendo a rischio la biodiversità; ostacola la
diffusione del materiale didattico, limitando il diritto all’istruzione; criminalizza
gli utilizzi non commerciali legittimi, relegando nell’illegalità il comportamento
di generazioni di giovani.
Gli sviluppi tecnologici degli ultimi venti anni hanno notevolmente ampliato la
capacità di ciascuno di partecipare alla vita culturale.
La nascita di Internet ha permesso la creazione collaborativa di numerose
espressioni culturali, nonché la loro condivisione e fruizione superando le
tradizionali barriere geografiche e temporali.
I cambiamenti in atto palesano l’inadeguatezza dei vecchi modelli di tutela
giuridica dell’era industriale, guidati dalla tradizionale logica economico-
commerciale. Tali schemi si rivelano inopportuni nel disciplinare le emergenti
modalità d’accesso e partecipazione, che al contrario si fondano su logiche
differenti e producono effetti riflessi inediti, imponendo una sostanziale
8
ridefinizione della normativa sul diritto d’autore.
L’adeguamento degli schemi giuridici deve tenere in ampia considerazione il
carattere eterogeneo che contraddistingue le produzioni culturali contemporanee,
evitando una disciplina monista e standardizzata che ignori la natura molteplice di
tale produzione creativa.
Dunque, i diritti di proprietà intellettuale che hanno come unica finalità la
protezione degli investimenti economici non possono essere considerati
fondamentali e debbono, in caso di controversia che coinvolga i diritti umani,
soccombere.
I diritti fondamentali dell’individuo alla salute, all’alimentazione, all’educazione
e alla libertà di espressione non devono essere considerati come limitazioni o
eccezioni alle privative, ma come regole generali sovraordinate alle privative
stesse, in un’ottica di ribaltamento del rapporto regola-eccezione nell’attuale
normativa sulla proprietà intellettuale che riconosca esplicitamente il carattere
imperativo e inderogabile dei diritti umani.
9
INTRODUZIONE
IL CONCETTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE: UN DIRITTO GENETICAMENTE
MODIFICATO
Nel definire il concetto di proprietà intellettuale è utile focalizzare l’attenzione
sui due elementi che lo costituiscono:
2
il concetto di proprietà e l’oggetto cui
questa si riferisce.
Il diritto di proprietà implica una relazione fra il soggetto e l’oggetto di tale
proprietà. In questa relazione chi possiede il controllo dell’oggetto ha facoltà di
disporne in modo pieno ed esclusivo. Questa capacità esclusiva introduce una
seconda relazione, quella fra il titolare e la collettività, per cui il soggetto può
pretendere di estromettere gli altri individui dal godimento che deriva dalla
relazione con l’oggetto.
A porre le basi filosofiche a fondamento della proprietà privata è John Locke, nel
secondo dei suoi “Two Treatises of Government”. Locke giustifica
l’appropriazione di un oggetto da parte di un soggetto, con il lavoro da questo
profuso. Il proprio lavoro e la propria opera, sono espressioni del soggetto che le
realizza, e certamente gli appartengono, come gli appartiene il suo corpo.
Idealmente ne costituiscono un prolungamento, in un’ottica giusnaturalistica
rappresentano un’estensione del suo sé. Con il suo lavoro, l’uomo rimuove dallo
stato di natura quei beni che considera necessari per la propria esistenza. In tal
modo mescola parte di sé stesso al bene presente in natura; e così facendo, si
guadagna il diritto di rivendicarne la proprietà.
3
2
P. DRAHOS, The Universality of Intellectual Property: Origins and Development, London, 1998,
p. 1 e ss.
3
J. LOCKE, Two Treatises of Government, 1690. Cap. V Sez. 27 “Though the earth, and all
inferior creatures, be common to all men, yet every man has a property in his own person: this no
body has any right to but himself. The labour of his body, and the work of his hands, we may say,
are properly his. Whatsoever then he removes out of the state that nature hath provided, and left it
in, he hath mixed his labour with, and joined to it something that is his own, and thereby makes it
his property. It being by him removed from the common state nature hath placed it in, it hath by
this labour something annexed to it, that excludes the common right of other men: for this labour
being the unquestionable property of the labourer, no man but he can have a right to what that is
once joined to, at least where there is enough, and as good, left in common for others”.
10
Lo stato di natura lockiano è la fase dalla quale il filosofo inizia la sua riflessione.
È un regime di “perfect freedom” nonché “of equality”, regolato dalla law of
nature. Questa condizione di libertà e uguaglianza non è concepita come stato di
licenza, ma è la ragione a regolare i rapporti fra gli uomini. Nessuno ha infatti il
diritto di ledere gli interessi e i diritti altrui, tuttavia “every man hath a right to
punish the offender, and be executioner of the law of nature”.
4
Riprendendo la tradizione biblica Locke scrive che, sebbene “God […] hath given
the world to men in common […] and no body has originally a private
dominion”,
5
deve necessariamente esistere un mezzo che giustifichi l’atto
dell’appropriazione. Una presa di possesso legittimata dalla necessità di utilizzare
un dato bene per sostenere la propria esistenza. È in questo diritto di poter
rivendicare per sé il frutto del proprio lavoro, che Locke individua il fondamento
della società civile. La tutela del diritto di sfruttamento esclusivo di un bene
costituisce infatti per il filosofo, la condizione necessaria di una coesistenza
pacifica. L’individuazione di un raggio che delimiti la portata della proprietà,
permette alla comunità di evidenziare i termini relazionali fra i singoli individui.
Termini che hanno la duplice funzione di identificare lo spazio d’azione
dell’individuo e di fissare il limite di rispetto della singola persona. Il solco
distintivo e di non-interferenza così delimitato, consente all’individuo di avvalersi
di una sfera esclusiva d’autonomia in cui realizzare la propria vita all’interno della
società, al riparo da ingerenze esterne. In questi termini la proprietà privata è
considerata un diritto naturale, in quanto funzionale alla realizzazione di quella
convivenza pacifica che è fondamento della società civile.
La proprietà intesa da John Locke, coerentemente con il periodo storico, ha per
oggetto beni concreti, frutto del lavoro dell’uomo. Sono beni in cui il possesso e
la detenzione rivestono un ruolo determinante nell’assicurare il godimento
dell’oggetto. Il possesso di un bene materiale è senz'altro esclusivo, data la natura
alterabile e finita degli oggetti fisici. Il diritto alla proprietà privata, in questo
caso, protegge l’oggetto di tale proprietà da eventuali rivendicazioni e pretese
aliene, assicurandone il pieno godimento al proprietario.
4
Ivi. Cap. II, Sez. 6
5
Ivi. Cap V, Sez. 26
11
Una volta messo a fuoco il concetto di proprietà, è d’uopo considerare l’oggetto
cui questa si riferisce. L’espressione proprietà intellettuale evidenzia la
propensione a disciplinare la produzione intellettuale con lo stesso meccanismo
che regola quella materiale.
Estendere il sistema giuridico di tutela proprietario, alle creazioni intellettuali,
significa fare un salto logico non trascurabile: assimilare la produzione
intellettuale a quella materiale.
Compiere tale accostamento equivale a equiparare gli oggetti di tali proprietà.
Questa equazione impone alcune considerazioni sulla natura degli oggetti in
questione.
La proprietà materiale riguarda beni concreti, dunque rivali ed escludibili, il cui
utilizzo da parte di un individuo ne altera la sostanza e ne limita l’accesso.
La proprietà intellettuale (successivamente anche PI) al contrario, riguarda le
creazioni intellettuali, ovvero beni immateriali. Loro caratteristica è la non
rivalità. Sono beni cosiddetti “non concorrenti”, il loro utilizzo da parte di un
individuo non impedisce ad altri di utilizzarli nella medesima quantità.
6
L’esclusività, che caratterizza in maniera intrinseca i beni materiali
consentendone una più efficiente allocazione, non sussiste per i beni immateriali.
Il loro sfruttamento non ne pregiudica il valore, né reca danno all’autore o
all’inventore. Al contrario, è proprio il loro uso, la loro circolazione ad essere atto
e misura del loro valore.
L’idea di un’identità fra proprietà materiale e proprietà immateriale suggerita
dall’espressione proprietà intellettuale tantomeno trova giustificazione nella
tradizione giuridica occidentale.
Storicamente, due distinti filoni pongono le basi della proprietà intellettuale: la
teoria giusnaturalistica (natural law) e l’approccio utilitaristico. La teoria della
natural law, postulando l’esistenza di alcuni diritti già esistenti in natura, come il
diritto di proprietà, che la legge positiva non fa altro che concretizzare, li estende
anche ai frutti del proprio lavoro intellettuale. È un approccio che affonda le sue
radici nel pensiero di John Locke.
6
P. MONTALBANO, U. TRIULZI, La politica economica internazionale, vol.1 parte II, Torino, 2006,
p. 200.
12
L’approccio utilitaristico, al contrario, non considera il diritto come preesistente
rispetto al suo riconoscimento, ma affida alla società la garanzia del suo
godimento in vista di certi obiettivi e considerazioni materiali di tipo economico e
sociale.
7
Il regime di tutela della proprietà intellettuale, nasce infatti come
strumento legale di garanzia offerto dallo Stato per proteggere gli interessi degli
autori e degli inventori, riconoscendo loro un diritto esclusivo, un monopolio
temporaneo sullo sfruttamento dell’opera del loro ingegno.
8
Tale riconoscimento è giustificato dalla necessità di assicurare una ricompensa
all’autore e contemporaneamente incentivarne l’attività creativa.
La funzione d’incentivo costituisce il trait d’union fra diritto individuale e
interesse generale, consentendo sia all’inventore di proseguire nella sua attività,
sia alla collettività di accedere ai frutti della ricerca, in un’ottica più ampia tesa al
miglioramento della qualità dell’esistenza umana.
Emerge dunque la matrice strumentale che ha ispirato la normativa a tutela
dell’attività intellettuale, la cui origine quindi, non è storicamente inquadrabile nel
diritto naturale, ma è evidentemente utilitaristica.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la proprietà intellettuale può essere
definita come quel regime legale che conferisce a un soggetto, diritti di privilegio
o monopolio per regolare lo sfruttamento di un’opera dell’ingegno.
In questa prospettiva è lecito dubitare della nozione di ‘proprietà intellettuale’ e
domandarsi se non sia invece più appropriato utilizzare il concetto di ‘diritto di
privativa’. Se, infatti, distinguiamo “l’idea creativa dal mezzo con cui essa viene
estrinsecata, nel primo caso abbiamo un problema di paternità, perché la divulgazione
dell’idea la rende patrimonio di tutti, mentre nel secondo si crea un problema di
7
È doveroso precisare che la protezione accordata dal copyright non copre in alcun modo le
informazioni o le idee contenute in un’opera; semplicemente protegge l’espressione originale con
cui tali idee vengono estrinsecate. Cfr. TRIPS Agreement Art 9.2 “ Copyright protection shall
extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical
concepts as such”.
8
P.DRAHOS definisce i diritti di proprietà intellettuale come “… rule-governed privileges that
regulate the ownership and explotation of abstract objects in many fields of human activity”, A
Philosophy of Intellectual Property, Dartmouth, 1996, p. 5.
13
esclusività, legato alla possibilità di sfruttare l’idea in un regime di monopolio”
impedendone lo sfruttamento altrui.
9
Un esempio di questo approccio utilitaristico è dato dal testo costituzionale
statunitense del 1787. Questo giustifica il potere riconosciuto al Congresso di
garantire la protezione in materia di proprietà intellettuale, con l’obiettivo di
promuovere il progresso della scienza e della tecnica.
10
Emerge chiaramente il
carattere strumentale legato alla valenza sociale riconosciuta all’attività
dell’inventore. Lo Stato, accorda come incentivo una ricompensa (reward
theory)
11
all’autore di un’invenzione, concedendogli una sorta di monopolio
temporaneo sullo sfruttamento del prodotto della sua creatività. In cambio, ottiene
la pubblicazione di tali frutti rendendoli così accessibili per la collettività. Unica,
sia pure non marginale, eccezione a questa tendenza è data dalla Dichiarazione
dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino.
12
Il riconoscimento della proprietà come
“droit inviolabile et sacré” viene esteso da tale testo alla Legge sui brevetti del
1791.
13
Tuttavia, questo fondamento ‘naturale’ dei diritti di proprietà intellettuale non
influenzò le normative nazionali sui brevetti emanate da alcuni Paesi europei nel
corso del XIX secolo.
14
Nella Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del
1883
15
infatti, è prevalso un approccio minimalista che consente agli Stati Parti di
non assumere alcun obbligo giuridico, salvo il rispetto di alcuni principi generali
9
R. CADIN, E’ più immorale e antigiuridico secondo il diritto internazionale copiare un brevetto o
negare l’accesso ai f a r m a c i e s s e n z i a l i a i m a l a t i d i a i d s n e i P a e s i p o v e r i ? , Rivista della
cooperazione giuridica internazionale, 2004, pp.40-66, p.42.
10
L’Art.1 Sezione VIII della Costituzione U.S.A. del 1787 recita testualmente:“The Congress
shall have power […] to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited
times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries."
11
S. ODDI, TRIPs-Natural Rights and a Polite Form of Economic Imperialism, Vanderbilt Journal
of Transnational Law, 1996, p. 415 e ss., p. 418.
12
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée
Nationale, du Jeudi premier Octobre 1789. Art. X V I I “Les propriétés étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’estlorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité”.
13
R. CADIN, cit., 2004, p. 42.
14
F. MACHLUP, E.E.T. PENROSE, The Patent controversy in the Nineteenth Century, in Journal of
Economic History, vol.10, 1950, p. 1 e ss.
15
Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 20 marzo 1883.
14
come il diritto di priorità e il principio del trattamento nazionale
16
. Il fatto che
non siano ammesse discriminazioni in base alla nazionalità non incide sulla
discrezionalità degli Stati Parti nell’offrire o meno protezione giuridica alle
invenzioni o nello stabilire limiti procedurali (requisiti di brevettabilità, imposte,
ecc.) e materiali (estensione, finalità, durata del regime brevettuale) ritenuti più
appropriati in ambito nazionale
17
.
La teoria del fondamento naturale della tutela brevettuale ha trovato però recente
riconoscimento nell’Accordo TRIPs, parte integrante dell’Atto istitutivo
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).
L’inedita operazione di rintracciare le radici della proprietà intellettuale
nell’humus del diritto naturale è il frutto di un disegno strategico che merita
alcune considerazioni.
La prima ha carattere teorico. La matrice strumentale della proprietà
intellettuale, legata alla sua funzione sociale, rendeva difficoltoso un
riconoscimento universale di tale diritto. Ricondurlo nella natural law e dunque
annoverarlo fra i diritti umani fondamentali, ha aiutato a superare alcune riserve
aprendo le porte per un’accettazione universale di tale diritto. “Del resto,
l’universalità è l’essenza stessa del diritto naturale, di un diritto che non deve
adeguarsi agli accidenti della realtà fattuale e giuridica di riferimento, ma che
domina in virtù della sua derivazione da principi superiori”
18
. L’essenza
universale del diritto naturale è stata utilizzata per persuadere la comunità
internazionale della necessità di uno standard universale del regime di tutela della
proprietà intellettuale.
19
Il concetto di diritto naturale, poiché insito nell’uomo e
preesistente alla legge positiva, vincola gli individui a principi non unicamente
giuridici, ma arriva a coinvolgere la sfera della morale.
20
Una violazione della
normativa a tutela della proprietà intellettuale si configura perciò, non solo come
16
SQUILLANTE, L’accordo concernente gli aspetti del commercio connessi alla proprietà
intellettuale, Diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, Padova, 2002, p. 397, in R.
CADIN, 2004, cit.
17
Né la Svizzera né l’Olanda avevano emanato una normativa sui brevetti quando divennero Parti
contraenti originarie della Convenzione di Parigi.
18
R. CADIN, cit., 2004, p. 42.
19
A. S. ODDI, TRIPs-Natural Rights 1996, cit.
20
Se si considera il carattere intrinsecamente universale del diritto naturale, dunque slegato dalle
contingenze culturali che caratterizzano le comunità nazionali, è plausibile sostenere il
coinvolgimento della sfera etica.
15
giuridicamente sanzionabile, ma anche come immorale, socialmente da
condannare.
La seconda considerazione, di carattere più concreto, riguarda la scelta di
collegare la sfera della proprietà intellettuale al piano commerciale incorporando
la normativa nell’Atto istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
(OMC, World Trade Organization o semplicemente WTO) ed in particolare nel
TRIPs Agreement.
21
Questa operazione ha comportato lo spostamento delle negoziazioni, delle
iniziative legislative e di altre attività dall’ambito WIPO (o OMPI,
Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) a quello del trade system
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
22
e la definitiva accettazione del
meccanismo proprietario come modello di protezione delle creazioni
dell’ingegno.
Il diritto di proprietà intellettuale dunque, ci appare oggi come un diritto
profondamente modificato. La sua funzione strumentale è stata ridimensionata
dalla volontà di ricondurlo nel diritto naturale. Operazione che, come abbiamo
visto, è stata propedeutica al suo riconoscimento universale, in vista di uno
sfruttamento economico di tale diritto su scala globale.
Nell’attuale epoca storica il controllo sui beni astratti ha assunto un ruolo
fondamentale per la gestione dei beni reali. Il controllo della proprietà intellettuale
sancisce il potere di determinare la riproduzione fisica dei beni.
Algoritmi alla base dei software, informazioni genetiche, strutture e composti
chimici, sono esempi di oggetti astratti che costituiscono un’importante forma di
capitale. Il controllo offre a chi lo possiede un notevole vantaggio competitivo
nella produzione. Il regime di proprietà esteso a livello mondiale dà la possibilità,
a chi controlla questo sapere, di imprimere un’egemonia globale sui flussi politici,
economici e culturali.
21
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 15 Aprile 1994, Allegato
1C del Marrakech Agreement, atto istitutivo del World Trade Organization, LEGAL INSTRUMENTS-
RESULTS OF THE URUGUAY ROUND, 1994. [Successivamente TRIPs Agreement, Agreement,
TRIPs, o semplicemente Accordo]
22
Cfr. par. I.5
16
L’entità della posta in gioco spiega il considerevole spiegamento di risorse per
assicurarsi il dominium di questa ‘nuova’ fonte di potere.
17
CAPITOLO I
LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: ORIGINE E SVILUPPI
Dopo aver definito il concetto di proprietà intellettuale, è utile ripercorrere
brevemente le principali tappe del processo storico che ha determinato il
costituirsi reale ed effettivo di tale astrazione. Un’evoluzione che ha prodotto
l’espansione della normativa internazionale, imponendo una progressiva
omogeneizzazione globale delle regole di tutela. Il quadro normativo preesistente
era frammentario e i meccanismi di enforcement lacunosi. Interessi economici e
politici dei Paesi industrializzati hanno spinto per uniformare la regolamentazione
globale e renderla concretamente efficace. Tali sviluppi hanno prodotto la rottura
degli equilibri ‘domestici’ che avevano governato le relazioni fra i membri della
comunità internazionale fino agli anni ‘80, aprendo una fase di ridefinizione delle
strategie competitive. I nuovi assetti che si vanno consolidando non sono esenti da
critiche e destano spesso preoccupazioni circa la reale equità dei loro effetti. Il
rischio che una protezione eccessiva e sbilanciata della proprietà intellettuale
possa produrre concentrazioni monopolistiche a scapito della libera concorrenza,
lesive di alcuni diritti umani fondamentali, impone una ricognizione critica della
storia che renda possibile tesaurizzare l’esperienza passata.
I.1 DALLA FASE TERRITORIALE AL BILATERALISMO
L’idea di proteggere l’identità di una produzione per permetterne la diffusione e
l’utilizzo, ma contrastarne contemporaneamente il plagio, nasce nell’antichità.
Nella Cina del XII secolo a.C. durante la dinastia Zhou sorse la questione
dell’identificazione delle merci,
23
nell’835 d.C. l’imperatore Wenzong impedì la
riproduzione non autorizzata di alcuni documenti.
24
Nell'Antica Grecia le opere
erano liberamente riproducibili in mancanza di disposizioni legislative, ma veniva
23
W. P. ALFORD, To Steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese
Civilization, Cambridge, 1995, in ROBERT L. OSTERGARD JR., Intellectual Property: A Universal
Human Right? Human Rights Quarterly – Vol. 21, Numero 1, Febbraio 1999, pp. 156-178
24
Idem
18
condannata l'appropriazione di paternità. Nell’Impero Romano non era
riconosciuto alcun diritto patrimoniale agli autori di opere dell'ingegno, ma solo al
librario o all'editore che aveva il possesso del manoscritto.
Nell'antichità, non essendo possibile se non in maniera limitata, una produzione
consistente di copie tratte dall'originale, non si poneva un reale problema di tutela
economica. Con la caduta dell'Impero, la cultura trovò rifugio nei monasteri e in
pochi centri abitati di una certa rilevanza. Solo con il sorgere delle Università si
sviluppò una domanda di copie di testi letterari e di conseguenza, un mercato.
Nacquero così le prime officine scrittorie.
Solo nella tarda metà del XV secolo in seguito al diffondersi delle invenzioni
tecniche, come quella della stampa, nacquero le prime forme di protezione.
25
Nella Serenissima Repubblica di Venezia, allora culla dei traffici con l'Oriente e
cantiere di una delle flotte più potenti del Mediterraneo, il 9 marzo del 1474 venne
registrata la prima legge sui brevetti
26
o “privative”. Successivamente, in
Inghilterra si diffuse il sistema delle letters patent, con le quali la Corona
garantiva ad un soggetto il monopolio per la produzione di particolari beni o
servizi in cambio di denaro. Questo sistema generò un notevole aumento dei
monopoli concessi, come quello della Stationers' Company,
27
che finì per incidere
negativamente sui flussi degli scambi commerciali. Nel 1623 dunque, lo Statute of
Monopolies riconobbe il diritto dell'inventore ad essere remunerato per il proprio
lavoro d'ingegno, ma cancellò tutte le privative concesse
28
( letters patent), ad
25
G. D'AMMASSA, Introduzione, in AAVV, Diritto d'autore e diritti connessi nella società
dell'informazione, Milano 2003.
26
«L’andarà parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun
nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a
perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri
provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far
algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del
auctor, fino ad anni X.» Archivio di Stato di Venezia, Senato terra, registro VII, carta 32.
27
La Worshipful Company of Stationers and Newspaper Makers (conosciuta come Stationers'
Company) era una delle associazioni di categoria con sede nella City di Londra. Fondata nel 1403,
deteneva il monopolio sul settore editoriale ed era ufficialmente responsabile della definizione e
dell’applicazione delle normative sul copyright fino all’entrata in vigore dello Statute of Anne nel
1710.
28
[I.] All [ Monapolies] a n d a l l C o m m i s s i o n s G r a u n t s L i c e n c e s C h a r t e r s a n d t r e s p a t e n t s
heretofore made or graunted, or hereafter to be made or graunted to any person or persons
Bodies Politique or Corporate whatsoever of or for the sole buyinge sellinge makinge workinge or
usinge of any thinge within this Realme or the Dominion of Wales, or of any other Monopolies, or
of Power Liberty or Facultie to dispence with any others, . . .
F2
, are altogether contrary to the
19
eccezione di quelle riconducibili al “true and first inventor”
29
di un “metodo di
fabbricazione”. Nel 1710 entrò in vigore in Inghilterra lo Statute of Anne, la prima
legge sul copyright, che garantiva agli editori una protezione legale per un
determinato periodo di tempo.
La Francia rivoluzionaria riconobbe nel 1791 i diritti degli inventori
30
e, al di
fuori dell’Europa, gli U.S.A. approvarono nel 1790 una legge sui brevetti
31
ed una
sul copyright
32
. Dalla prima metà del XIX secolo la legge sui brevetti si diffuse in
Europa, e nel tardo ‘800 emersero leggi a tutela dei marchi commerciali. Il
sistema di protezione dei marchi commerciali mediante registrazione e condanna
della contraffazione iniziò a diffondersi in Inghilterra e nell’Europa continentale
fino ad arrivare negli Stati Uniti nella seconda metà dell’800
33
.
Peter Drahos traccia una storia della proprietà intellettuale distinguendo tre
periodi. Il periodo territoriale, caratterizzato da una protezione limitata alla
dimensione locale e fortemente legato alla realtà d’origine dell’invenzione. Il
periodo internazionale, segnato dallo sforzo di alcuni Paesi nel tessere
un’intelaiatura multilaterale per una tutela uniforme della proprietà intellettuale. Il
terzo periodo, cosiddetto globale, inizia negli anni ’80 con il link che gli Stati
Uniti d’America avanzarono fra commercio e proprietà intellettuale. Questo
Lawes of this Realme, and so are and shalbe utterlie void and of none effecte, and in noe wise to
be putt in ure or execucion”. Statute of Monopolies del 1623 (21 Jac. I, c.3). Testo disponibile sul
sito http://www.statèutelaw.gov.uk
29
[ VI.] Provided alsoe That any Declaracion before mencioned shall not extend to any tres
Patents and Graunt of Privilege for the tearme of fowerteene yeares or under, hereafter to be
made of the sole working or makinge of any manner of new Manufactures within this Realme, to
the true and first Inventor and Inventors of such Manufactures, which others at the tyme of
makinge such tres Patents and Graunts shall not use, soe as alsoe they be not contrary to the Lawe
nor mischievous to the State, by raisinge prices of Commodities at home, or hurt of Trade, or
generallie inconvenient; the said fourteene yeares to be [accomplished] from the date of the first
tres Patents or Grant of such priviledge hereafter to be made, but that the same shall be of such
force as they should be if this Act had never byn made, and of none other”. Statute of Monopolies
del 1623 (21 Jac. I, c.3).
30
Loi Relative aux Découvertes utiles, et aux moyens d’en assurer la propriété aux Auteurs in Lois
et Actes du Gouvernement, tomo II, pp. 323 e ss., Ottobre 1790 – Febbraio 1791.
31
Patent Act, 10 Aprile 1790
32
Copyright Act, 31 Maggio 1790
33
P. DRAHOS, The Universality of Intellectual Property Rights: Origins and Development in
Intellectual Property and Human Rights, World Intellectual Property Organization, Geneva, 1999,
13-41.