6
Introduzione
La trasformazione che negli ultimi decenni ha subito il
settore pubblico, nonché la crescente consapevolezza
dell‟importanza della persona umana, hanno condotto il
legislatore a intervenire in merito alla realizzazione di un
processo di funzionalizzazione dell‟attività amministrativa
1
soprattutto nella sua veste di erogatrice di servizi di pubblica
utilità. Infatti la decisione dei pubblici poteri di sottoporre
servizi di pubblica utilità quali trasporti, energia, gas, acqua,
etc, ad una disciplina differenziata, nonché il riconoscimento
dell‟essenzialità dei servizi sociali, è fortemente legato alla
valutazione di interessi costituzionalmente rilevanti che vi
sono sottesi (art. 41 e 43 Cost.). Dunque il cittadino
consumatore deve poter contare su un‟adeguata tutela dei
propri interessi e sulla possibilità di poter ricorrere a
strumenti di protezione. In tal senso trova fondamento la
questione della qualità del servizio pubblico - sia quello a
carattere imprenditoriale (c.d. public utilities), sia quello a
carattere sociale (servizi sociali) - la quale non può
rappresentare solo un insieme di soluzioni tecniche, ma deve
costituire un‟esigenza nel rapporto tra la Pubblica
Amministrazione e il cittadino
2
. Sotto questa prospettiva si
inserisce lo strumento organizzativo della Carta dei servizi la
cui struttura, nonostante sia caratterizzata dal confronto tra
obiettivi, ovvero gli standard di qualità predeterminati, e
1
In merito alla funzionalizzazione quale elemento distintivo dell‟attività
amministrativa cfr. M. DUGATO, Atipicità e funzionalizzazione nell’attività
amministrativa per contratti, Milano, 1996.
2
Cfr. L. IEVA, Tutela dell’utente e qualità del servizio pubblico, IPSOA, 2002.
7
risultati (le performance realizzate concretamente), deve
rappresentare un “imperativo” sociale per gli erogatori di
servizi pubblici, affinché li aiuti a riconoscere agli utenti una
serie di diritti e mezzi giuridici, soprattutto di tipo
preventivo, utili a realizzare una efficace difesa delle loro
posizioni. Le Carte costituiscono strumenti di tutela che
disciplinano la concreta erogazione dei servizi pubblici in
modo tale da migliorare la qualità delle prestazioni fruibili e
renderle il più possibile congrue e rispondenti ai bisogni
concreti degli utenti, garantendo l‟esigenza della qualità della
vita dei cittadini. Il seguente lavoro, dunque, si propone di
presentare la Carta dei servizi quale strumento volto a
garantire che la Pubblica Amministrazione, e tutti gli
erogatori di servizi pubblici, operino nel rispetto della piena
realizzazione dell‟efficienza ed efficacia organizzativa
nonché del risultato amministrativo. La prima parte del
lavoro, evidenzia il cambiamento che ha interessato negli
ultimi tempi la Pubblica Amministrazione, e come, l‟esatta
considerazione dell‟importanza della persona umana nel
dettato costituzionale, abbia condotto ad un processo di
trasformazione circa l‟impostazione del rapporto tra il
cittadino e l‟erogatore di un servizio pubblico. L‟analisi
pertanto si sofferma su una nuova impostazione che ha
assunto tale rapporto e su nuovi elementi di comunicazione
che caratterizzano lo stesso. In particolare si procede
delineando il percorso riformatorio che ha interessato il
tema della protezione dei diritti degli utenti-consumatori,
facendo emergere come la tutela dell‟utente del servizio
pubblico costituisca una sorta di evoluzione delle politiche
comunitarie in tema di difesa dei consumatori. Il lavoro
procede con l‟illustrazione dello strumento di tutela della
Carta dei servizi nel suo processo di attuazione, nonché nella
sua definizione di standard e finalità volti alla soddisfazione
8
dell‟utente. Infine viene fatto emergere come nonostante
fenomeni, quali la privatizzazione e la liberalizzazione,
possano essere orientati alla realizzazione della customer
satisfaction, resta comunque importante l‟attuazione di uno
strumento “pubblicistico”, meglio se di natura preventiva,
qual è appunto la Carta dei servizi, in quanto è da questa che
emergono elementi volti a rendere effettiva la tutela dei
diritti fondamentali, e in particolare del diritto all‟erogazione
di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.
9
Capitolo 1
L’ evoluzione dell’ordinamento
amministrativo: verso
un’amministrazione di risultato.
1.1 L’importanza della persona
nell’attività amministrativa.
Il diritto amministrativo nasce come branca del diritto
che si occupa dello studio del potere amministrativo, visto
come mera capacità riconosciuta alla Pubblica
Amministrazione di incidere, unilateralmente, sulla
posizione giuridica dei destinatari dell‟azione amministrativa.
Tale potere, in epoca precostituzionale, si mostrava come
autorità contrapposta alla libertà delle persone e trovava
legittimazione dall‟alto, quale applicazione delle normative
regie del sovrano. Questa visione “preistorica” della
Pubblica Amministrazione ha lasciato oggi spazio a un
diritto amministrativo che si propone di inquadrare il potere
della P.A. in una realtà in cui viene ad essere legittimato dal
basso ovvero dalla comunità e dalle persone che la
compongono. Non si tratta più di un potere auto
referenziale e autosufficiente, ma orientato alla “funzione di
10
servizio” e alla cura degli interessi concreti dei soggetti
3
. Si
tratta di un‟autorità da un lato riconosciuta, perché con
l‟intervento pubblico viene curato un certo interesse ed
espletato un certo servizio, e dall‟altro giustificata dalla
funzionalizzazione dell‟autorità amministrativa alla cura e
agli interessi della persona. E‟ opinione diffusa che il diritto
amministrativo abbia attraversato (e stia ancora
attraversando), almeno sul piano normativo e del dover
essere, un profondo processo di cambiamento che ha
interessato la gran parte degli istituti tradizionali e, con essi,
lo stesso modo d‟essere e di svolgersi della funzione
amministrativa.
4
Ciò che deve emergere è rappresentato dai diritti della
persona e dalla loro crescente centralità (anche) nel diritto
amministrativo, nell‟ambito di un rapporto tra cittadino e
Pubblica Amministrazione, nel quale va sempre più colta
l‟esplicazione di un “servizio”, piuttosto che la
manifestazione di un potere.
5
Infatti la nozione di “potere
amministrativo” può dirsi sostituita da quella di “funzione
amministrativa”, e se è vero che ancora oggi il diritto
amministrativo si caratterizza per una tendenziale
contrapposizione tra il momento dell‟autorità e il momento
della libertà, è anche vero che sempre più spesso il momento
dell‟autorità trova la sua ragione d‟essere nella realizzazione
della libertà. Si cerca dunque di superare il binomio autorità-
libertà in nome dell‟affermazione dello “stato comunità” e in
luogo dello “stato persona”, con conseguente messa in
3
Sulla trasformazione del ruolo dei pubblici poteri in attività di servizio cfr. F.G.
SCOCA, Autorità e consenso, in Diritto amministrativo, 2002; cfr. M. NIGRO, E’
ancora attuale una giustizia amministrativa?, in Foro it., 1983, pag. 254.
4
G. SORRENTINO, Diritti e partecipazione nell’amministrazione di risultato, Napoli,
2003, pag. 9-10.
5
G. SORRENTINO, Op. cit., pag. 12.
11
discussione della “sovranità dello stato”
6
. La tensione verso
la persona in funzione della libera, piena e dignitosa
esplicazione della sua personalità nella faticosa affermazione
su scala mondiale o quantomeno europea delle “Quattro
Libertà”: libertà di parola e di pensiero, libertà religiosa,
libertà dal bisogno (i diritti economici e sociali), e libertà
dalla paura (il diritto alla pace)
7
, rappresenta oggi un‟esigenza
immanente allo svolgimento della storia umana, che dal
piano puramente etico ha guadagnato i “luoghi” del diritto e
delle relazioni giuridiche, nei quali ha acquisito una
dimensione sempre più vincolante e impegnativa fino a
elevarsi (almeno sul piano del dover essere) a valore
fondante di ogni ordine giuridico. Detta tensione che si
coglie ai livelli ordinamentali più ampi e diffusi, per quel che
riguarda l‟ordinamento italiano, si rafforza e consolida alla
luce dell‟inequivoco dettato della Costituzione repubblicana
che nei suoi primi articoli pone la persona umana al centro
dell‟ordinamento
8
. Infatti in un‟ epoca di cambiamenti,
globalizzazione e glocalizzazione, l‟ analisi del diritto
amministrativo sembra trovare un punto fermo proprio
nella Costituzione repubblicana del 1947, che costituisce dal
punto di vista delle fonti interne del diritto la forza giuridica
più importante, grazie ai precetti e ai valori in essa racchiusi
che fondano il nostro ordinamento repubblicano. Dopo
6
L. DI SANTO, Teoria e Pratica dei Diritti dell’Uomo, Napoli, 2002, pag. 114-118.
7
“Attende ancora compiuta attuazione (e in molte parti del mondo è pura
illusione) il grande progetto roosveltiano di una società mondiale fondata sul
rispetto “da parte di tutto il mondo” delle Quattro Libertà, ma è tuttavia
innegabile che l‟affermazione dei diritti umani sulla scena mondiale ha
fortemente contribuito a democratizzare le relazioni internazionali, facendo
sempre più emergere (anche se con fatica e sacrificio) la persona umana
all‟interno di uno spazio prima riservato agli stati sovrani”. Cfr. G.
SORRENTINO, Op. cit., pag. 16.
8
G. SORRENTINO, Op. cit., pag. 28.
12
l‟entrata in vigore della Costituzione la dottrina cominciò ad
interrogarsi sul tipo di rapporto, tra cittadino e Pubblica
Amministrazione, che poteva emergere dal testo
costituzionale, ed ebbe ad evidenziare come a tal fine fosse
necessario non tanto andare alla ricerca delle singole norme
che si occupano della Pubblica Amministrazione, quanto
porre l‟attenzione sull‟impianto complessivo del testo
costituzionale nonché alla sua filosofia di fondo
9
. Il discorso,
in merito, prende le mosse dall‟insegnamento di Esposito, il
quale, dopo aver sottolineato che l’amministrazione da
mostruosa macchina mossa dall’alto si trasforma in organismo vivente
dai molti centri di vita, ha efficacemente ammonito che chi voglia
sapere come è disciplinata l’amministrazione nella nostra costituzione
non deve leggere due soli articoli (97 e 98), ma l’intera costituzione
10
.
Di grande importanza sono i primi articoli della
Costituzione, dai quali si rileva in maniera diretta il tipo di
amministrazione che deve e può operare nel nostro
ordinamento. L‟articolo 1 della Costituzione dopo aver
enunciato che “L‟Italia è una repubblica democratica
fondata sul lavoro” precisa al comma 2 che “la sovranità
appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti
9
“Partendo dalla “costituzionalizzazione dell‟amministrazione” e dalla filosofia
di fondo che ispira la nostra Costituzione quanto ai rapporti tra cittadino e
amministrazione pubblica, ci si propone di guardare alle vicende amministrative,
per così dire, dalla parte dei diritti delle persone, per tentare di cogliere nella loro
soddisfazione, promozione e valorizzazione il senso profondo dell‟agire
amministrativo o se si vuole dell‟autorità che si manifesta nell‟esercizio della
funzione”. Cfr. G. SORRENTINO, Op. cit., pag. 12; Sulla
“costituzionalizzazione dell‟amministrazione” cfr. V. BACHELET, Costituzione e
amministrazione. Scritti giuridici (a cura di G. Marongiu - C. Riviello), Roma, A.V.E.
1992; cfr. G. MARONGIU – G.C. DE MARTIN, Democrazia e Amministrazione.
In ricordo di Vottorio Bachelet, Milano, 1992.
10
C. ESPOSITO, Riforma dell’amministrazione e diritti costituzionali dei cittadini, in La
Costituzione Italiana. Saggi, Padova, 1954, pag. 247 e ss.
13
della Costituzione”; con tale affermazione ideologica che
testimonia l‟appartenenza del potere al popolo e quindi alla
comunità, si rileva come il potere dell‟Amministrazione
venga legittimato dal basso. Tale enunciato si consolida con
l‟articolo 2, che taluni definiscono “la grande norma”, il
quale afferma che : “La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell‟uomo, sia come singolo che nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l‟adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale”. Volendo intendere con la parola
“Repubblica” tutti i soggetti pubblici, e quindi in generale la
Pubblica Amministrazione, tale norma ci orienta a
comprendere che esiste al centro dell‟ordinamento la
“persona” considerata nella sua individualità e non come
entità astratta. Le persone sempre più spesso non sono mere
destinatarie dell‟attività amministrativa, la quale non può
esplicarsi con l‟autorità, bensì beneficiarie della stessa. A
livello teorico esiste la possibilità per la Pubblica
Amministrazione di agire e intervenire con potere
autoritativo, ma si tratta di un potere funzionalizzato alla
soddisfazione di interessi e diritti di singoli soggetti.
L‟articolo 2 dunque rileva nei rapporti amministrativi perché
enuncia non solo l‟esistenza di diritti inviolabili dell‟uomo
11
ma anche la centralità della persona quale destinatario dei
11
Si tratta di una sorta di clausola generale in forza della quale oggi i diritti
inviolabili costituiscono una situazione soggettiva; esistono infatti situazioni
soggettive che non si elevano a diritto, nelle quali la Pubblica Amministrazione
non è tenuta ad un‟attività di tutela e salvaguardia, ed esistono invece situazioni
soggettive che generano diritti che in epoche passate non potevano essere
considerati né diritti inviolabili né interessi legittimi, così come in un futuro
prossimo saranno considerati diritti inviolabili situazioni soggettive che oggi non
sono considerate in ambito giuridico. Infatti nell‟ordinamento giuridico il diritto
è vita, quindi così come le esigenze e i valori umani mutano anche il diritto si
evolve secondo il modificarsi delle esigenze e dei valori.