beni coinvolti nei conflitti armati, per avere i primi documenti che contemplassero i
bisogni dei beni culturali in tempi pacifici si e dovuto aspettare il XXº secolo.
La tutela dei beni culturali in ambito internazionale e’ una materia complessa, che si e’
evoluta gradualmente imparando dalle proprie mancanze e lacune. Questa tesi di laurea
si prefigge il preciso compito di offrire una visione sistematica e completa della materia
in oggetto, passando dalla sua genesi storica ai campi specifici che la compongono,
finendo con la presentazione delle principali organizzazioni internazionali che se ne
occupano. Il fine e’ quello di individuare i bisogni del patrimonio culturale e le
possibilità concrete per la sua preservazione. Il secondo obiettivo consiste nel valutare
l’efficacia delle misure giuridiche adottate fino ad ora cosi come tentare una previsione
sulla loro evoluzione futura.
La presente tesi di laurea si pone come obiettivo rispondere alle seguenti domande:
Come si e’ svolta l’evoluzione della protezione giuridica dei beni culturali in
ambito internazionale?
Qual’e’ il significato dei seguenti termini: patrimonio culturale, tutela
internazionale, internazionalismo culturale, patrimonio culturale mondiale?
Quali sono gli obiettivi della tutela internazionale dei beni culturali?
Come si tutela il patrimonio culturale durante i conflitti armati?
Quali sono i problemi legati al traffico internazionale di opere d’arte?
Come si svolge la restituzione dei beni culturali e quali contratti internazionali la
sanciscono?
Quali campi giuridici sono sanciti dagli atti giuridici dell’UE?
Cosa sanciscono la Convenzione Europea sulla tutela del patrimonio
archeologico e la Convenzione Europea sulla tutela del patrimonio
architettonico?
Quali organizzazioni internazionali, governative e non, si occupano della tutela
dei beni culturali? Qual’e’ il loro ruolo?
Quali sono i rimanenti contratti internazionali che compongono la tutela
internazionale dei beni culturali e cosa prevedono?
14
Per l’apprendimento, l’analisi e l’interpretazione dei dati durante il processo di ricerca
necessitiamo di differenti tecniche e strumenti. Per la mia ricerca si palesano come piu
appropriate le seguenti tecniche: il lavoro con la bibliografia disponibile sull’argomento
e l’analisi dei trattati internazionali. L’obiettivo del lavoro con la le pubblicazioni
reperibili e quello di studiare i vari campi di interesse giuridico e la loro sistemazione in
un unico contesto. Con l’analisi dei trattati internazionali cerchero invece di tracciare un
quadro chiaro riguardo alla loro utilita’ e completezza.
Come gia’ accennato, siamo debitori verso il futuro del mondo di ieri. E’ preciso
compito di tutti, e principalmente di chi ha in mano gli strumenti per farlo, sostenere
questa battaglia conto il degrado, le ritorsioni belliche, il vandalismo, il traffico illegale
e soprattutto contro l’ignoranza.
15
1. LA STORIA DEI BENI CULTURALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
»Statuae nec in toto mutae sunt, quando a furibus percussae custodes videntur
tintinnibus ammonere.«.
Cassiodoro (Variae VII, 13)
La storia dei beni culturali e’ indissolubilmente legata a quella delle guerre e dei
conflitti armati. Se da un lato le guerre rappresentavano un mezzo per l'ampliamento del
territorio nazionale e la neutralizzazione di popoli nemici, le ritorsioni contro i beni
culturali di questi ultimi avevano una valenza principalmente simbolica ed economica.
Deturpare i segni di una cultura significava esprimere il proprio disprezzo e di
superiorità nei suoi confronti. Oltre a ciò, il patrimonio culturale del paese vinto e
occupato rappresentava il bottino di guerra dei vincitori e parte della ricompensa per i
soldati. Prima dell'ottocento, i beni culturali di valore (in oro o in argento) e le opere
d'arte erano soggetti a preda bellica, danneggiati nei combattimenti o usati come
risarcimento dei danni di guerra.1
L'interesse da parte della Comunità internazionale nei confronti dei beni culturali e’
perciò maturato parallelamente al susseguirsi dei conflitti e dei loro effetti devastanti.
La disciplina della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e stata
codificata in varie convenzioni, dalla fine dell'ottocento fino ai nostri giorni.2
Nel 1833 fu emesso il regolamento piemontese Albertino (di re Carlo Alberto) e nel
1863 negli Stati Uniti le Lieber's instructions. Questi due documenti non si occupano
della difesa dei beni culturali come di una categoria speciale e a parte, pero’
introducono alcuni principi fondamentali da osservare durante i conflitti (per es. il
divieto di saccheggio) che serviranno più avanti come modello ai regolamenti militari di
molti paesi d'Europa. Lo zar Alessandro II di Russia nel 1874 aveva ripreso, infatti,
proprio le Lieber's Instructions nella Dichiarazione di Bruxelles, proponendo che tutti i
regolamenti militari dei popoli civili da lì in avanti adottassero quelle norme, entrate poi
1
Ravasi, Carcione, Patrimonio in pericolo. I beni culturali tra salvaguardia e valorizzazione, Edizioni
Nagard, Milano, 2003, str. 185
2
Antonio, Lanzaro Antonio, Pecoraro Maria Luisa, Legislazione Internazionale e Comunitaria dei Beni
Culturali, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2005, str. 29
16
nel diritto consuetudinario della guerra. I tempi per un tale progetto non erano ancora
maturi e nessun capo di Stato europeo volle essere il primo a firmare la Dichiarazione
senza l'assicurazione di rigide condizioni di reciprocità. Fu invece istituito un comitato
internazionale di giuristi, incaricato di studiare le regole della guerra da proporre ai
regolamenti militari. I lavori del comitato si conclusero nel 1880 con il Manuale di
Oxford riguardante le leggi e gli usi della guerra terrestre, destinato a fare da esempio
per i futuri regolamenti in materia.3
Il 29 luglio 1899 venne approvata la Convenzione dell'Aja sugli usi della guerra
terrestre, che prevedeva l'obbligo di provvedere con misure di sicurezza adeguate alla
salvaguardia di edifici consacrati (ai culti, alle arti ed alle scienze) e di monumenti
storici, se non venivano al contempo usati per scopi militari. La convenzione proibiva
categoricamente ogni furto, saccheggio o razzia e vietava di attaccare o bombardare
centri urbani privi di difese.4
Ben 55 anni più tardi venne approvata la Convenzione dell'Aja per la protezione dei
beni culturali in caso di conflitto armato (il 14 maggio 1954), che introdusse tre nuovi
concetti:
o Il bene culturale non appartiene né allo Stato né all'individuo che lo detiene, ma
all'umanità intera e per essa deve essere protetto e conservato;
o il bene culturale non e’ più oggetto di saccheggio o moneta di scambio (per il
pagamento dei danni di guerra), ma e’ anch’esso una vittima della guerra;
o il bene culturale deve essere identificato con una segnaletica internazionale
unificata (Scudo blu, ripetuto tre volte).5
Assieme alla convenzione vennero introdotti anche un Regolamento (definisce le regole
per l'iscrizione nel registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale) ed
un Protocollo (stabilisce le norme che impediscono l'esportazione illecita di beni dal
territorio occupato e regolano le richieste di restituzione una volta cessate le ostilità). Il
Secondo Protocollo alla convenzione venne poi approvato nel 1999 con lo scopo di
migliorare la protezione ed istituire una protezione rinforzata per alcuni tipi di beni
culturali.
3
Ravasi, Carcione, n.d., str. 86
4
Petrič Magdalena, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, Ljubljana, 2000,str. 8
5
Ravasi, Carcione, n.d., str. 191
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Riguardo ai beni culturali nell'ambito internazionale, si e’ progressivamente venuta a
formare una distinzione tra la tutela in tempo di guerra e la tutela in tempo di pace.6
Mentre la prima venne introdotta nei testi dei regolamenti militari gia secoli fa, la
seconda fece la propria apparizione con il diffondersi dell'idea che gli Stati debbano
proteggere i propri beni culturali ancora prima che il conflitto abbia inizio, per poter
avere una tutela efficace. Durante la prima guerra mondiale si e’ constatato infatti che i
monumenti hanno subito danni molto più gravi nei Paesi in guerra dall'inizio, che in
quelli subentrati nel conflitto più tardi, avendo questi più tempo per prepararsi.
In tempo di pace sono attuali principalmente i problemi in campo di traffico illecito di
opere d'arte, di restituzione dei beni trafugati o illecitamente esportati e della protezione
di patrimoni culturali specifici (archeologico, sommerso, ecc.). In ordine cronologico
queste problematiche vengono affrontate dai seguenti documenti internazionali:
- 1969: Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico
- 1970: Convenzione UNESCO sui mezzi per impedire e vietare l'importazione,
l'esportazione e il trasferimento illecito di beni culturali
- 1972: Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e
naturale mondiale
- 1982: Convenzione di Montego Bay sulla protezione del patrimonio culturale
sommerso
- 1985: Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa
- 1995: Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati
- 2001: Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale sommerso
- 2001: Dichiarazione sul patrimonio culturale sottomarino del Mar Mediterraneo
6
M. Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, n.d., str. 8
18
2 LE NOZIONI ESENZIALI
2.1 LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE IN AMBITO INTERNAZIONALE
»Potremo saldare il nostro debito con il passato solo se riusciremo ad
essere creditori del futuro.«
Federico Mayor Zaragoza7
Il Diritto internazionale e’ un sistema di norme e principi fondamentali, con i quali
vengono definiti i diritti ed i doveri dei soggetti nei loro rapporti reciproci nell'ambito
della comunità internazionale.8 Nel caso il contenuto di tali rapporti riguardi la tutela
del patrimonio culturale, e’ possibile parlare di legislazione internazionale della tutela
dei beni culturali.
In ogni sistema giuridico, i soggetti sono portatori di diritti e doveri, che vengono loro
riconosciuti dal sistema stesso. Inoltre, i soggetti devono avere anche la capacita’ di
assolvere ai propri doveri e di esigere il rispetto dei propri diritti. I soggetti del diritto
internazionale agiscono secondo le norme del diritto internazionale e sono allo stesso
tempo direttamente sottomessi ad esso.9
2.2 IL PATRIMONIO CULTURALE
Secondo l'articolo 2 della Legge per la tutela dei beni culturali slovena (Zakon o varstvu
kulturne dediščine), i beni culturali sono definiti come: aree o complessi, costruzioni o
stabili di diversa fattura, oggetti o gruppi di oggetti ovvero tutti i lavori materializzati e
conservati che rappresentano il risultato della creatività dell'Uomo e delle sue molteplici
attività, dell'evoluzione della società e dei suoi processi, caratteristici per i singoli
periodi nello spazio nazionale e non, la tutela dei quali, per la loro importanza storica,
culturale e civile, e da considerarsi di interesse pubblico.10
La peculiarità della disciplina di questa materia sta pero’ proprio nel fatto che essa non
viene in contatto con una sola sfera legale e culturale, ma agisce nell'ampio spazio
7
Il Patrimonio dell'Umanita, Volume 1, Istituto Geografico De Agostini, UE, 1999, str. IX
Federico Mayor Zaragoza –Generalni direktor UNESCO 1987 to 1999
8
Turk, Danilo, Temelji mednarodnega prava, Založba GV, Ljubljana, 2007, str. 19
9
M. Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, n.d., str. 5
10
Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15. 2. 2008)
19
aperto della comunità internazionale. La definizione del patrimonio culturale in ambito
internazionale deve perciò assolvere a criteri e bisogni di diverse tradizioni giuridiche e
differenti concetti di patrimonio culturale nelle singole nazioni.
Nessuna definizione riguardante l'oggetto della tutela e’ giunta fino ad ora ad un
consenso globale. Frattanto, ogni Stato decide autonomamente l'estensione del
patrimonio culturale sul proprio territorio. Il concetto di patrimonio culturale varia da
uno Stato all'altro, per questa ragione ogni trattato internazionale definisce il proprio
campo di applicazione, specificando cosa intende per bene, monumento e patrimonio
culturale.11
Trova un’approvazione generale l'idea che il patrimonio culturale dell'Umanità sia
costituito dall'insieme di tutti i beni culturali. Di conseguenza, la domanda successiva
non può che essere cosa sia un bene culturale e se la sua definizione sia di fatto
possibile e sopratutto necessaria. G. Reicheilt e’ dell'avviso che il concetto di bene
culturale deve rimanere aperto e dinamico: e’ perciò indesiderata ogni definizione
universale ed oppressiva. Di parere simile e anche L. Prott, il quale asserisce che una
definizione per scopi circoscritti all'attuazione di ogni singolo documento internazionale
sia il massimo risultato ottenibile nell'attuale situazione di diversità culturale e delle sue
manifestazioni.12
Il termine »patrimonio« nel senso di patrimonio culturale, venne usato per la prima
volta nella Convenzione Europea per la tutela del patrimonio archeologico, adottata nel
1969 da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa.13
E’ interessante il punto di vista di David Lawenthal, che percepisce il »patrimonio«
come un'eredita’, qualcosa di obbligatorio che riceviamo, volendolo o meno. Il
patrimonio culturale definisce la nostra identità e la nostra appartenenza ad una
famiglia, una comunità o a un popolo. 14
11
M. Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, n.d., str. 6
12
Petrič, Magdalena, Kulturna dediščina kot skupna dediščina človeštva, Magistrska naloga, Ljubljana,
1998, str. 34
13
M. Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, n.d., str. 6
14
Ledinek, Nina, Pravno varstvo kulturne dediščine, diplomska naloga, Maribor, 2006, str. 8
20