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venne emanato solo in seguito alla caduta del regime fascista). Per ogni attività
sportiva poteva essere costituita una sola Federazione, considerata organo del
C.O.N.I., con il compito di regolare ed amministrare la propria disciplina di
competenza. Con la predetta legge si attribuiva al Comitato Olimpico Nazionale
Italiano il compito di verificare ed approvare statuti e regolamenti delle
organizzazioni sportive tramite le Federazioni nazionali 1. Il controllo delle
Federazioni, l’organizzazione degli uffici, l’esame degli Statuti, la nomina dei
segretari e l’approvazione dei bilanci erano demandati alla Giunta Esecutiva del
C.O.N.I. 2. Il C.O.N.I. era posto, inoltre, sotto diretto controllo del partito fascista.
Situazione che venne poi risolta con la caduta del regime prima e con la legge
704 del 2 agosto 1943 poi. Eredità di quel periodo fu l’impronta estremamente
monopolistica nella gestione dello sport da parte del comitato italiano, ma anche
questa visione era, in parte (esemplificando: non dimentichiamo che oggi, e a
ragion veduta, vi può essere una solo Federazione sportiva per sport sia a livello
1
Art. 3
II Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell’espletamento dei compiti di cui all’articolo
precedente:
1. provvede alla conservazione, al controllo ed all’incremento del patrimonio sportivo nazionale;
2. coordina e disciplina l’attività sportiva comunque e da chiunque esercitata;
3. ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne
ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti ed i regolamenti;
4. appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive
nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpionica o per il raggiungimento di
altre finalità.
2
Art. 4
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano provvede al conseguimento dei suoi fini con contributi
dello Stato e di altri enti, con erogazioni e lasciti da parte di privati, con i proventi del
tesseramento degli iscritti alle Federazioni Sportive e con i ricavati delle manifestazioni sportive.
5
nazionale che internazionale ), destinata a tramontare, cosa che avvenne con la
legge numero 91 del 23 marzo del 1981 3.
Venendo ai giorni più vicini ai nostri, sappiamo che l’indipendenza, e i relativi
limiti, dell’ordinamento sportivo sono stati in un primo tempo espressi nel decreto
legge numero 220 del 19 agosto 2003 e successivamente, con qualche modifica,
sanciti ufficialmente con la legge numero 280 del 17 Ottobre 2003 (in particolare
agli articoli 1 e 2 comma 1°) 4; quest’ultima, in breve, prevede che, una volta
esauriti inutilmente tutti i gradi di giustizia sportiva, le società, le associazioni, gli
affiliati ed i tesserati possano ricorrere per questioni attinenti a diritti patrimoniali
al giudice ordinario e a quello amministrativo per atti o comportamenti lesivi di
diritti soggettivi od interessi legittimi tenuti da parte del C.O.N.I. o delle
federazioni. Il che dà all’ordinamento sportivo una notevole autonomia, sia in
termini di emanazione delle regole che della loro applicazione, nella gestione di
3
Art. 1
L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma
professionistica o dilettantistica, è libero".
4
Art. 1 Principi Generali
1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale
articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico
Internazionale.
2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al
principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di
situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
Art. 2 Autonomia dell’ordinamento sportivo
1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina
delle questioni aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie
dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto
svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative
sanzioni disciplinari sportive.
6
numerosi eventi della vita dei soggetti, fisici e giuridici, che orbitano in quel
campo. L’autonomia dell’ordinamento sportivo, però, non è stata una novità
introdotta nel 2003, perché questa era già stata affermata in vari casi: per l’Italia fa
scuola il caso Catania Calcio del 19935, mentre più in generale e più significativo,
in quanto fu il primo caso in cui un ordinamento sportivo dichiarava la propria
autonomia, si ricorda il caso dell’atleta statunitense Butch Reynolds del 1992 6. La
posizione assunta dalla federazione italiana, con riguardo al caso Catania Calcio,
metteva l’ordinamento sportivo in netto contrasto con l’ordinamento statale a
causa dell’inosservanza, da parte del primo, di quanto previsto dall’articolo 650
del codice penale 7. Tuttavia la F.I.G.C. non aveva alternative che quella di tenere
un comportamento d’indifferenza nei confronti delle pronunce del T.A.R. della
regione Sicilia a causa della minaccia, da parte della F.I.F.A., di un
disconoscimento in base a quanto previsto dalla carta olimpica all’articolo 28
comma 9° 8. Un esempio molto chiaro del vincolo che lega gli atleti alla giustizia
5
Nel 1993 il Catania Calcio non venne iscritta al campionato di serie C1 per questioni
amministrative. Contro tale provvedimento la società ricorse al TAR della regione Sicilia e, con
due ordinanze, ottenne la riammissione al suddetto campionato. La FIGC non si adeguò alle
ordinanze del giudice amministrativo sostenendo un’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto
all’ordinamento statale.
6
Nel 1992 Butch Reynolds venne squalificato dalla I.A.A.F. (Federazione internazionale di
atletica leggera) per uso di sostanze dopanti ed in seguito riammesso a correre dai giudici ordinari
statunitensi. Tale pronuncia però non venne mai rispettata dalla federazione e non vi fu alcun
reintegro. La Federazione sostenne, come accadde poi con il caso Catania, di non dover seguire le
decisioni dei giudici ordinari in quanto l’ordinamento sportivo era da loro indipendente. La
I.A.A.F. aveva inoltre vietato, pena la squalifica, a qualsiasi atleta tesserato di gareggiare contro
Reynolds.
7
Art. 650 c.p. Inottemperanza dei provvedimenti dell’autorità
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di
sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave
reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.
8
Art. 28 Mission and Role of the N.O.Cs.
…
7
sportiva è espresso in modo molto lampante dallo statuto, per citarne uno a caso,
della F.I.T. (Federazione Italiana Tennis):
“articolo 59 – vincolo di giustizia e clausola compromissoria
1. I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.T. hanno piena e definitiva
efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati
ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia
dell’ordinamento sportivo nelle materie di cui all’art. 2 del decreto legge del 19
agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280. )elle materie
predette è possibile, ai sensi dell’art. 12 comma 8 dello statuto del CO)I, il
ricorso all’arbitrato irrituale.
3. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la
risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli
articoli 806, 808 ter e seguenti del codice di procedura civile, che siano originate
9 Apart from the measures and sanctions provided in the case of infringement of the Olympic
Charter, the I.O.C. Executive Board may take any appropriate decisions for the protection of the
Olympic Movement in the country of an N.O.C., including suspension of or withdrawal of
recognition from such N.O.C. if the constitution, law or other regulations in force in the country
concerned, or any act by any governmental or other body causes the activity of the NOC or the
making or expression of its will to be hampered. The I.O.C. Executive Board shall offer such
N.O.C. an opportunity to be heard before any such decision is taken.
(Compito e ruolo dei Comitati Olimpici Nazionali
Oltre alle misure e sanzioni previste nel caso in cui non venga rispettata la Carta Olimpica,
l’Assemblea Esecutiva del C.I.O. può prendere qualsiasi decisione al fine di proteggere il
Movimento Olimpico nel paese di un Comitato Olimpico Nazionale, inclusa la sospensione o il
ritiro del riconoscimento per questo Comitato Olimpico Nazionale se la costituzione, la legge o
altri regolamenti che hanno vigore nel paese in questione, o qualsiasi altro atto proveniente da
qualsiasi ente governativo o di altra origine sia di forzi l’attività del Comitato Olimpico Nazionale
o sia di ostacolo all’espressione o realizzazione dei suoi compiti. L’Assemblea Esecutiva del
C.I.O. offrirà al Comitato Olimpico Nazionale in questione l’opportunità di essere ascoltata prima
che venga presa qualsiasi decisione.)