La pubblicità ingannevole. Dalla prospettiva giuridica a quella economico-aziendale
5
La direttiva sulle “pratiche commerciali sleali fra imprese e consumatori
nel mercato interno” ha invece uno scopo del tutto differente rispetto a
quanto detto pocanzi: punta ad uniformare le norme nazionali in materia di
tutela dei consumatori nei vari Paesi membri.
Il vero oggetto di disciplina della direttiva del 2005 è rappresentato
proprio dalla pubblicità, che, per il contenuto informativo in cui si sostanzia,
assolve una funzione incisiva nel guidare le scelte economiche dei
consumatori4: da un lato, è lo strumento attraverso il quale l'operatore
commerciale informa i possibili interessati sulla presenza propria e dei
propri prodotti, rendendosi visibile sul mercato ed entrando in concorrenza
con gli altri operatori; dall'altro, è il mezzo con cui ogni imprenditore
persegue una strategia informativa volta a differenziare il proprio prodotto,
per poter conseguire un vantaggio competitivo sul mercato5.
Sarà utile osservare il modo, nuovo e differente rispetto al passato, in cui
questa direttiva si compone, per poter meglio comprendere, in seguito, il
ruolo della comunicazione pubblicitaria nella nostra disciplina nazionale.
1.1.1. Cenni introduttivi: l'iter della direttiva 2005/29/Ce
La direttiva sulle “pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori
nel mercato interno” è stata emanata l'11 maggio del 2005 dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea il seguente 11 giugno con la L 149/22.
L'iter normativo che ha condotto alla nascita della disciplina in esame è
stato piuttosto tormentato6 ma, al tempo stesso, celere7 rispetto a quello di
4
Cfr. MASCIOCCHI P., Concorrenza sleale e pubblicità ingannevole alla luce della vigente
normativa antitrust nazionale e comunitaria, Jandi Sapi, Roma, 2000, 189 ss.
5
Cfr. RAMPONE F., La pubblicità commerciale tra libertà di manifestazione del pensiero e libertà
di iniziativa economica, in Giust. civ., 2000, I, 31 ss.
6
Cfr. ROSSI CARLEO L., Dalla comunicazione commerciale alle pratiche commerciali sleali, in
MINERVINI E., ROSSI CARLEO L. (a cura di), Le pratiche commerciali sleali, Direttiva comunitaria ed
ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2007, 9.
7
Cfr. DI MAURO L., L'iter normativo: dal libro verde sulla tutela dei consumatori alla direttiva
sulle pratiche commerciali sleali, in MINERVINI E., ROSSI CARLEO L. (a cura di), Le pratiche
commerciali sleali, Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2007, 36:
La pubblicità ingannevole. Dalla prospettiva giuridica a quella economico-aziendale
6
altre direttive di armonizzazione “massima” (o “completa”, che dir si
voglia) intervenute nel settore della tutela degli interessi economici dei
consumatori8.
Con la stesura del Libro Verde9 “Sulla tutela dei consumatori
nell'Unione Europea”10, predisposto dalla Commissione e presentato il 2
ottobre 2001, si è dato inizio a questo percorso normativo per l'adozione di
una direttiva che regolamentasse le pratiche commerciali sleali nei rapporti
fra professionisti e consumatori.
Tale Libro ha i seguenti obiettivi: mira ad individuare i possibili, futuri,
orientamenti politico-legislativi sulla tutela dei consumatori nell'Unione
Europea, avviando un dibattito con le parti interessate; esamina i diversi
ostacoli alla realizzazione del mercato interno in tale settore, la questione
della tutela dei consumatori e le soluzioni da adottare in vista di
un'armonizzazione comunitaria; analizza la possibilità di migliorare la
cooperazione tra le autorità pubbliche incaricate dell'attuazione pratica in
merito agli aspetti attinenti alla protezione dei consumatori11.
La Commissione, per poter dar luogo ad una corretta ed omogenea
normativa a tutela dei consumatori, aveva infatti riscontrato sostanzialmente
due grandi ostacoli, che dovevano essere superarti: da un lato, si aveva una
grande disomogeneità nelle legislazioni nazionali per quanto concerneva la
normativa circa le pratiche commerciali fra imprese e consumatori,
dall'altro, l'ambito comunitario si caratterizzava per una certa
frammentarietà ed assenza di organicità nella propria regolamentazione.
“Confindustria ha criticato l'iter normativo troppo celere, seguito dalla Commissione, per una materia
di tale spessore”.
8
Cfr. DE CRISTOFARO G., La direttiva 2005/29/Ce, in DE CRISTOFARO G. (a cura di), Pratiche
commerciali scorrette e codice del consumo, Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce nel diritto
italiano (decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007), Giappichelli Editore, Torino, 2008, cit.,
3: “(…) la direttiva 2002/65/Ce, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari
(approvata in via definitiva a quasi cinque anni di distanza dalla presentazione della Proposta iniziale
della Commissione, pubblicata nella G.U.U.E., n. C 385 dell'11 dicembre 1998, p. 10) e la direttiva
2008/48/Ce sui contratti di credito dei consumatori, approvata soltanto nel corso del 2008 nonostante
la Proposta iniziale fosse stata presentata dalla Commissione già nel settembre del 2002 (COM (2002)
443 def.)”.
9
I Libri Verdi sono documenti pubblicati dalla Commissione europea attraverso cui si vuole
stimolare la riflessione a livello europeo su un tema particolare. Essi invitano le parti interessate (enti
ed individui) a partecipare ad un processo di consultazione e di dibattito sulla base delle proposte
presentate. A volte questi libri sono all'origine degli sviluppi legislativi che vengono poi presentati nei
Libri Bianchi.
10
COM (2001) 531 def.
11
V. “Libro Verde sulla protezione dei consumatori nell'Unione Europea, del 2 ottobre 2001”.
La pubblicità ingannevole. Dalla prospettiva giuridica a quella economico-aziendale
7
La proposta della Commissione, per poter superare il quadro pocanzi
citato, era volta sostanzialmente alla semplificazione delle regole esistenti e
alla riduzione delle regolamentazioni, ove possibili, in modo da poter
generare beneficio sia per i consumatori che per le imprese.
Inizialmente il Libro Verde, per poter giungere a tale semplificazione,
aveva proposto due possibili orientamenti: l'adozione di una serie di nuove
direttive, ciascuna volta a disciplinare, in modo specifico, singoli settori in
tale ambito consumeristico, oppure l'adozione di una direttiva-quadro che
sarebbe stata completata, solo ove necessario, con direttive più specifiche.
La prima soluzione proposta, definita dalla Commissione “approccio
specifico”, si basa sull'adozione di una serie di nuove direttive aventi campi
di applicazione specifici, come la pubblicità, le pratiche di marketing, i
pagamenti e l'assistenza post-vendita. I vantaggi di questo metodo, come
sottolinea la stessa Commissione, risiedono nel fatto che si tratta di un
metodo “familiare”, ossia di una tecnica già frequentemente impiegata in
altri settori legislativi comunitari, e ciò semplificherebbe il raggiungimento
di un accordo sull'adozione tra gli Stati membri e l'Unione.
La seconda soluzione offerta, definita dalla Commissione “approccio
misto”, si basa invece sull'elaborazione di una direttiva quadro, completata
da direttive specifiche, volte ad armonizzare le norme nazionali, applicabili
alle pratiche commerciali fra imprese e consumatori, e che comprenderebbe
le pratiche connesse a restrizioni transfrontaliere e non rientranti nei campi
coordinati dalle direttive settoriali disciplinanti specifiche materie
consumeristiche. Tale direttiva-quadro sarebbe accompagnata, in seguito, da
una riforma delle direttive esistenti sulla tutela dei consumatori per garantire
una coerenza globale del sistema12.
La Commissione ha ritenuto più opportuno, fra i due metodi appena
descritti, adottare il secondo, soprattutto sulla basa del maggior numero di
vantaggi che una direttiva-quadro presenta, come illustrato nel Libro Verde,
ossia: consente di semplificare le regole esistenti, applicabili all'interno di
tutta l'Unione Europea, e di rendere più agevole, rispetto ad una serie di
12
Cfr. DI MAURO L., L'iter normativo: dal libro verde sulla tutela dei consumatori alla direttiva
sulle pratiche commerciali sleali, in MINERVINI E., ROSSI CARLEO L. (a cura di), Le pratiche
commerciali sleali, Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2007, 33.
La pubblicità ingannevole. Dalla prospettiva giuridica a quella economico-aziendale
8
direttive, il negoziato fra i vari Stati membri; risulta più efficace in
combinazione con l'attuale autoregolamentazione in ogni Stato Membro;
facilita la definizione di orientamenti pratici non vincolanti nel campo della
tutela dei consumatori.
L'11 giugno 2002 la Commissione Europea ha adottato la
Comunicazione dal titolo “Seguito dato al Libro Verde sulla tutela dei
consumatori nell'Unione Europea”13, contenente i risultati della
consultazione pubblica, avviata dalla stessa Commissione e terminata il 15
gennaio del 2002, sulla protezione dei consumatori14. Tali risultati sono stati
presi in considerazione per il nuovo piano di azione sulla protezione dei
consumatori, dal titolo “Strategia per la politica dei consumatori 2002-
2006”15, che a sua volta si pone il raggiungimento di tre obiettivi
fondamentali: realizzare un elevato livello comune di protezione dei
consumatori16; garantire l'applicazione effettiva delle regole di protezione17;
promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche dell'Unione
Europea attraverso le organizzazioni dei consumatori18.
Per ciascun obiettivo, la strategia presenta le principali misure che la
Commissione ha intenzione di adottare durante i successivi anni19.
13
COM (2002) 289 def.
14
V. ancora DI MAURO L., Ibidem, 36: Come già si è accennato nella nota n. 4, nel nostro Paese si
sono registrate osservazioni critiche in merito al libro Verde e alla Comunicazione pocanzi citata da
parte di Confindustria. La Commissione, dopo la stesura del Libro Verde, ha proceduto direttamente
alla formulazione di una bozza di progetto di direttiva-quadro sulle “pratiche commerciali sleali”,
saltando la consueta fase, propria dell'iter normativo comunitario, relativa alla formulazione di un
Libro Bianco (documento contenente proposte di azione comunitaria in relazione ad un determinato
settore. Rappresentano il seguito normativo dei Libri Verdi, il cui scopo invece è quello di avviare un
processo di consultazione a livello europeo. Dal momento in cui il Consiglio accoglie con favore un
Libro Bianco, si può procedere ad un programma di azione comunitaria relativa al settore di
interesse), nonché v. Osservazioni di Confindustria, Roma, 24 settembre 2002.
15
COM (2002) 208 def.
16
Questo obiettivo consiste nell'armonizzare la normativa in materia di sicurezza di beni e servizi
e di tutti gli aspetti giuridici ed economici collegati alla disciplina di tutela del consumatore, tramite i
mezzi normativi più appropriati (direttiva-quadro, prassi, norme), al fine di rafforzare la fiducia dei
consumatori nel mercato interno.
17
Dal momento che il grado d'integrazione economica nel mercato interno aumenta in maniera
costante e poiché si offrono sempre maggiori possibilità ai consumatori, quest'ultimi dovrebbero
vedersi accordare, nella pratica, la stessa protezione nei vari Stati Membri che compongono l'Unione
Europea.
18
Occorre, affinché le politiche volte a proteggere i consumatori siano efficaci, che gli stessi
consumatori abbiano la possibilità di contribuire alla definizione di politiche che li riguardano. Le
azioni principali per raggiungere tale obiettivo consistono sia nel rivedere i meccanismi di
partecipazione delle organizzazioni dei consumatori alla formulazione delle politiche comunitarie, sia
ad istituire progetti di educazione e di rafforzamento delle capacità.
19
Sia in occasione della Conferenza europea delle organizzazioni dei consumatori che
dell'Incontro ministeriale informale sulla politica dell'UE in materia di protezione dei consumatori,
tenutosi in Eritrea il 7-8 maggio 2003, il Commissario Byrne ha annunciato le proposte su un futuro
quadro giuridico per la cooperazione in materia di applicazione delle leggi a tutela dei consumatori.
La pubblicità ingannevole. Dalla prospettiva giuridica a quella economico-aziendale
9
La Commissione presenterà proposte separate al Consiglio20 e al
Parlamento Europeo21.
Il 18 giugno 2003, dando attuazione a quanto previsto dal Libro Verde, è
stata presentata da parte della Commissione Europea una prima Proposta di
direttiva22 “relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori nel mercato interno”23, che è stata sottoposta, dopo aver
ricevuto il parere favorevole del Comitato economico e sociale24, al
Parlamento Europeo25, il quale ne ha approvato gli obiettivi e ne ha
condiviso lo scopo: realizzare un'elevata tutela del consumatore e un buon
funzionamento del mercato interno.
Il Parlamento, esaminando la disciplina sostanziale relativa alle pratiche
commerciali sleali, così come proposta dalla Commissione, è risultato
concorde con le linee generali26 presentate, ma ha comunque ritenuto
opportuno introdurre degli emendamenti per tutelare ancor meglio i
consumatori.
In primo luogo, sul piano testuale, il Parlamento ha proposto che,
all'interno della direttiva, accanto al richiamo dell'art. 95, rubricato del
Mercato Interno (proposto dalla Commissione), fosse inserito espressamente
20
Risoluzione del Consiglio Europeo, del 2 dicembre 2002, “In appoggio alla strategia della
politica dei consumatori” 2002-2006 (Non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale). Il Consiglio emette
parere positivo in relazione alla “Strategia per la politica dei consumatori 2002-2006” e invita la
Commissione e, se del caso, gli Stati membri, ad applicarla. Il Consiglio, inoltre, chiede alla
Commissione di presentare ogni 18 mesi un riesame della strategia, comprendente una valutazione
degli effetti delle misure comunitarie e nazionali destinate a sostenere gli obiettivi che vi sono
definiti.
21
Cfr. DI MAURO L., L'iter normativo: dal libro verde sulla tutela dei consumatori alla direttiva
sulle pratiche commerciali sleali, in MINERVINI E., ROSSI CARLEO L. (a cura di), Le pratiche
commerciali sleali, Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2007, cit., 38.
22
COM (2003) 356 def.
23
La Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno modifica le direttive 84/450/Cee
(relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
Membri in materia di pubblicità ingannevole), 97/7/Ce (riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza) e 98/27/Ce (relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
dei consumatori).
24
in G.U.U.E., n. C 104E del 30 aprile 2004, p. 81.
25
Il Parlamento Europeo ha approvato la proposta di direttiva appena citata con la risoluzione
legislativa del 20 aprile 2004, di cui si dà conto in G.U.U.E n. C 104E del 30 aprile 2004, p. 260.
26
Le linee generali di tale proposta consistono da una lato nella previsione di un divieto generale
per tutte quelle pratiche commerciali sleali che rientrino nella definizione di slealtà data dalla stessa
direttiva, e dall'altro nella previsione di una black list, in allegato e non esaustiva, di esempi specifici
di pratiche commerciali da considerarsi iuris et iure sleali. A tal proposito v. anche DONA M.,
L'elenco delle pratiche considerate in ogni caso sleali nell'allegato I della direttiva 2005/29/Ce, in
MINERVINI E., ROSSI CARLEO L. (a cura di), Le pratiche commerciali sleali, Direttiva comunitaria ed
ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2007, 192.
La pubblicità ingannevole. Dalla prospettiva giuridica a quella economico-aziendale
10
anche il richiamo all'art. 153 del Trattato, rubricato Tutela dei Consumatori,
in vista di una armonizzazione massima in tale settore27.
Per consentire maggiore gradualità nell'attuazione della direttiva28, è stata
introdotta, da parte del Parlamento, la possibilità per gli Stati membri di
mantenere in vigore per un periodo di 5 anni (esteso poi a 6 anni)29
dall'entrata in vigore della direttiva, le disposizioni nazionali più rigorose a
tutela dei consumatori.
In secondo luogo, sul piano concernente il contenuto della proposta, il
Parlamento ha rilevato l'esigenza di inserire alcune definizioni fra cui quella
di consumatore vulnerabile30 e di codice di condotta31, al fine di fissare
meglio gli obiettivi di tutela32.
Il 15 novembre del 2004 il Consiglio ha approvato la propria Posizione
Comune33, sulla quale si sono espressi sia la Commissione34 che il
Parlamento Europeo35.
In aggiunta agli emendamenti proposti dal Parlamento, visti pocanzi, il
Consiglio ne ha suggerito un altro riguardante la tutela dei minori, al fine di
rafforzare il divieto (già presente in sede di Posizione Comune del
Consiglio) di pratiche commerciali che potrebbero mettere eccessivamente
sotto pressione il minore36.
27
Cfr. DI MAURO L., L'iter normativo: dal libro verde sulla tutela dei consumatori alla direttiva
sulle pratiche commerciali sleali, in MINERVINI E., ROSSI CARLEO L. (a cura di), Le pratiche
commerciali sleali, Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2007, cit., 41.
28
Bisogna precisare comunque, che la proposta di direttiva, così come approvata anche dal
Parlamento, non trova applicazione con riferimento alla disciplina dei servizi finanziari (2002/65/Ce)
e a quella dei beni immobili, verso cui gli Stati Membri rimangono liberi di applicare obblighi più
vincolanti di quelli previsti dalla direttiva-quadro.
29
Tale periodo, infatti, in seguito all'accoglimento della proposta del Parlamento da parte del
Consiglio, è stato esteso da 5 a 6 anni.
30
CAPPUCCIO, Sulla nozione di “consumatore” tra diritto comunitario e nazionale, in Il nuovo
diritto, 2000, 114 ss. Il Parlamento ha evidenziato che a tal fine è importante tener conto del mezzo di
comunicazione usato dal professionista, nella valutazione del carattere di slealtà della pratica.
31
Il Parlamento ha sottolineato la necessità della partecipazione dei consumatori alla stesura dei
codici di condotta, nonché la validità del vincolo del codice di condotta in relazione alla
sottoscrizione dello stesso da parte del professionista.
32
Cfr. DI MAURO L., L'iter normativo: dal libro verde sulla tutela dei consumatori alla direttiva
sulle pratiche commerciali sleali, in MINERVINI E., ROSSI CARLEO L. (a cura di), Le pratiche
commerciali sleali, Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2007, cit., 43.
33
in G.U.U.E., n. C 38E del 15 febbraio 2005, 1.
34
V. Comunicazione del 16 novembre 2004, in COM (2004) 753 def.
35
Il Parlamento si è espresso tramite la risoluzione del 24 febbraio 2005.
36
V. ancora DI MAURO L., Ibidem, 44.
La pubblicità ingannevole. Dalla prospettiva giuridica a quella economico-aziendale
11
1.1.2. Articolazione, ratio ed obiettivi della direttiva 2005/29/Ce
La direttiva 2005/29/Ce relativa “alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno”, è un provvedimento di
armonizzazione delle legislazioni nazionali dei Paesi membri, adottato a
norma dell'art. 95 Ce37, attraverso il quale gli organi della comunità hanno
inteso contribuire “al corretto funzionamento del mercato interno” nonché
(ai sensi dell'art. 153 Ce) “al conseguimento di un livello elevato di tutela
dei consumatori” (art. 1 della stessa Direttiva)38.
La direttiva si articola fondamentalmente in due parti.
La prima parte (artt. 2-13) contiene la nuova normativa circa le “pratiche
commerciali sleali”. Le fattispecie interessate da questa disciplina, che è di
tipo orizzontale39 e ha natura “sussidiaria”40, sono soltanto quelle che
possono essere ricomprese nella nozione di “pratica commerciale sleale fra
imprese e consumatori”: nozione molto ampia che include qualsiasi
37
V. anche DE CRISTOFARO G., La direttiva 2005/29/Ce, in DE CRISTOFARO G. (a cura di),
Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce nel
diritto italiano (decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007), Giappichelli Editore, Torino,
2008, cit., 1 ss,: “La base giuridica del provvedimento viene individuata nel (solo) art. 95 Ce: si tratta
pertanto di una “misura relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri” adottata per
consentire l'instaurazione e assicurare il (pieno e corretto) funzionamento del mercato interno:
mercato interno che implica, secondo quanto statuisce l'art. 14 Ce, uno “spazio senza frontiere interne,
nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi”. La “misura” in questione rientra
tuttavia fra quelle che, nel quadro della realizzazione del mercato interno, la Comunità ha adottato (a
norma del § 3, dell'art. 153 Ce) nel perseguimento degli obiettivi individuati dal § 1 dell'art. 153 Ce
(v. il “considerando” n. 1)”.
38
Cfr. DE CRISTOFARO G., Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra professionisti e
consumatori: il d. legisl. n. 146 del 2 agosto 2007, attuativo della direttiva 2005/29/Ce, in Studium
Iuris, 2007, 1181.
39
Questa disciplina ha carattere orizzontale poiché si applica a tutti i rapporti fra consumatori ed
imprese, a prescindere dal settore commerciale e dall'oggetto del contratto. Proprio per questa sua
natura orizzontale, la direttiva 2005/29/Ce viene definita dagli stessi organi comunitari, nei lavori
preparatori, come direttiva-quadro (v. la Relazione illustrativa della Proposta della Commissione, nn.
44 e 45).
40
La disciplina rispetta il principio di sussidiarietà, che è definito dall'art. 5 del Trattato che
istituisce la Comunità europea. Secondo tale principio, nei settori in cui l'Unione non ha competenza
esclusiva, questa interverrà solo quando la sua azione è considerata più efficace di quella intrapresa a
livello nazionale, regionale o locale.
«In considerazione della natura “generale” del regime normativo delineato dagli artt. 1-13 della
direttiva 2005/29/Ce, sorge l'esigenza di coordinare tale regime con le regole “speciali” inserite nelle
direttive settoriali già vigenti. Stando alla formulazione dell'art. 3, § 4, della direttiva 2005/29/Ce, là
dove sussistano disposizioni di diritto comunitario di natura “settoriale” che risultino incompatibili
con i contenuti delle regole “generali” dettate dalla direttiva 2005/29/Ce, quest'ultime non possono
operare, dovendo trovare esclusivamente applicazione, per quanto concerne gli aspetti “specifici” da
essa disciplinati, le norme comunitarie “speciali” (v. anche il “considerando” 10)»: così DE
CRISTOFARO G., La direttiva 2005/29/Ce, in DE CRISTOFARO G. (a cura di), Pratiche commerciali
scorrette e codice del consumo, Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce nel diritto italiano (decreti
legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007), Giappichelli Editore, Torino, 2008, cit., 30. V. anche
ALPA G., La disciplina della concorrenza, in ALPA G. (a cura di), Introduzione al diritto dei
consumatori, Laterza, Roma-Bari, 2008, 83.
La pubblicità ingannevole. Dalla prospettiva giuridica a quella economico-aziendale
12
comportamento (attivo o anche solo meramente passivo) tenuto da un
professionista anteriormente, contestualmente o anche posteriormente alla
conclusione di un contratto con un consumatore, che sia diretto a
promuovere la stipulazione di un contratto così fatto o che comunque
presenti una “diretta connessione” con un tale contratto.41
Facendo riferimento a tali fattispecie, la direttiva si propone in primo
luogo di imporre agli imprenditori di tutti gli Stati membri un divieto
generalizzato a porre in essere pratiche commerciali “lesive degli interessi
economici dei consumatori” che possano essere qualificate come “sleali”
(art. 5, § 1); in secondo luogo, traccia un complesso e rigoroso sistema di
valutazione del carattere “sleale” di una pratica commerciale, per poter
introdurre in ambito europeo un insieme di criteri omogenei sulla cui
applicazione tutti gli interessati (a cominciare dagli stessi professionisti)
potranno in futuro contare al fine di stabilire se una pratica commerciale
possa o meno considerarsi lecita nell'ambito dell'intera Ue (artt. 5-9); in
terzo ed ultimo luogo, assegna agli Stati membri il compito di predisporre
mezzi (anche processuali) appropriati volti a prevenire e reprimere le
pratiche commerciali sleali, nonché un apparato di sanzioni incisive ed
efficaci nei confronti dei professionisti che dovessero eventualmente farvi
ricorso (artt. 11-13).42
La seconda parte della direttiva prevede l'introduzione di una serie di
modifiche a provvedimenti comunitari già vigenti: segnatamente alla
direttiva 84/450/Cee43 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa
(art. 14)44, alle direttive 97/7/Ce45 e 2002/65/Ce46, in materia di contratti
41
Cfr. DE CRISTOFARO G., La direttiva 2005/29/Ce, in DE CRISTOFARO G. (a cura di), Pratiche
commerciali scorrette e codice del consumo, Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce nel diritto
italiano (decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007), Giappichelli Editore, Torino, 2008, 3.
42
Cfr. DE CRISTOFARO G., Ibidem, 4.
43
Direttiva 84/450/Cee del 10 settembre 1984, relativa al riavvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole
(in G.U.U.E., L 250 del 19 settembre 1984, p. 17), come modificata dalla direttiva 97/55/Ce del 6
ottobre 1997 (in G.U.U.E., L 290 del 23 ottobre 1997, p. 18) che ha in essa incluso la disciplina della
pubblicità comparativa.
44
Bisogna ricordare che nella G.U.U.E. n. L 376 del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata la
direttiva 2006/114/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, contenente la
versione “codificata” della direttiva concernente la pubblicità ingannevole e comparativa: tale
direttiva – entrata in vigore il 12 dicembre 2007 (cfr. art. 11) in sostituzione della direttiva
84/450/Cee, della quale ha sancito l'abrogazione (v. art. 10) – riproduce sostanzialmente i contenuti
precettivi della direttiva 84/450/Cee, quali risultanti dalle modifiche apportate prima dalla direttiva
97/55/Ce e successivamente dall'art. 14 della direttiva 2005/29/Ce, parzialmente modificando la
distribuzione dell'articolato ed adeguando la formulazione dei “considerando”.
La pubblicità ingannevole. Dalla prospettiva giuridica a quella economico-aziendale
13
conclusi a distanza da professionisti con consumatori (art.15), ed infine
(art.16) alla direttiva 98/27/Ce47 in tema di provvedimenti inibitori a tutela
degli interessi dei consumatori e al Regolamento Ce n. 2006/200448 “sulla
cooperazione per la tutela dei consumatori” 49.
Per quanto concerne la ratio della direttiva 2005/29/Ce, occorre
sottolineare che gli organi comunitari hanno ritenuto indispensabile adottare
questo provvedimento normativo di armonizzazione delle legislazioni
nazionali, in materia di pratiche commerciali fra professionisti e
consumatori, per poter eliminare, o almeno ridurre, gli ostacoli che si
frappongono all'intensificazione delle negoziazioni transfrontaliere fra i vari
Paesi membri. Incrementare tali negoziazioni, sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo, costituisce, ad avviso della Commissione, una
condizione da cui non si può prescindere qualora si vogliano raggiungere
due obiettivi fondamentali per lo sviluppo del mercato interno: da un lato,
l'armonizzazione dei prezzi praticati all'interno del mercato europeo per gli
stessi beni o servizi (riconducendoli al più basso livello possibile), dall'altro,
la differenziazione e l'ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi verso cui
i consumatori possono attingere (generando così sia la possibilità, per gli
stessi consumatori, di poter accedere a beni o servizi più innovativi o
qualitativamente migliori rispetto a quelli offerti dalle imprese stabilite nei
Paesi in cui risiedono, sia una maggiore ed effettiva concorrenza fra le
imprese)50.
45
Direttiva 97/7/Ce del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza (in G.U.U.E., n. L 144 del 4 giugno 1997, p. 19).
46
Direttiva 2002/65/Ce del 23 settembre 2002 concernente la commercializzazione a distanza di
servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/Cee del Consiglio e le direttive
97/7/Ce e 98/27/Ce (in G.U.U.E., n. L 271 del 9 ottobre 2002, p. 16).
47
Direttiva 98/27/Ce del 19 maggio 1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
dei consumatori (in G.U.U.E., L 166 dell'11 giugno 1998, p.51 ss.). Anche di quest'ultima direttiva gli
organi comunitari stanno peraltro approntando una nuova versione “codificata”: cfr. la Proposta
modificata di direttiva relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori
(versione codificata) presentata dalla Commissione il 16 novembre 2006, in COM (2006) 692/F def.
48
Regolamento Ce n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (“Regolamento sulla
cooperazione per la tutela dei consumatori”) (in G.U.U.E., n. L 364 del 9 dicembre 2004, p. 1).
49
Cfr. DE CRISTOFARO G., La direttiva 2005/29/Ce, in DE CRISTOFARO G. (a cura di), Pratiche
commerciali scorrette e codice del consumo, Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce nel diritto
italiano (decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007), Giappichelli Editore, Torino, 2008, cit.,
4 ss.
50
V. ancora DE CRISTOFARO G., Ibidem, 5.