4
Nel 552 le armate di Giustiniano
3
, imperatore romano d’oriente (527-565),
con a capo il generale Narsete, invadono l’occidente e sconfiggono i
Goti prima a Gualdo Tadino e poi definitivamente alle falde del
Vesuvio.
4
La riconquista della penisola da parte di un imperatore romano bizantino
desta nell’animo della popolazione latina l’idea di un possibile ritorno
della civiltà romana e la ricostruzione di un nuovo impero Giustiniano,
però riconquistata l’Italia la riordina in province togliendo qualsiasi
autonomia locale .
La penisola è suddivisa in tante circoscrizioni territoriali tutte dipendenti
da un “esarca”, ossia da un governatore residente a Ravenna, che
rappresenta l’Imperatore. Giustiniano impone alla popolazione tasse
pesantissime per rifarsi dalle spese di guerra e non tiene conto delle
sopraggiunte carestie, pestilenze e stato di disoccupazione che hanno fatto
seguito al devastante conflitto
5
.
Nelle zone appena riconquistate l’imperatore , con la Pragmatica Sanctio
del 554, rende obbligatoria l’applicazione della sua grande opera
3
Giustiniano nell’arco di cinque anni dal 529 al 534, creò le quattro opere che nel loro insieme formano il
Corpus Juris Civile . Una di queste opere il “Codex “, nella seconda redazione del 534 (quella a noi
giunta) riunì sistematicamente 12 libri, ciascuno dei quali suddiviso in titoli per materia, migliaia di
reiscritti, e di costituzioni imperiali del secolo I sino a Giustiniano stesso. L’altra opera il “Digesto”
risale all’anno 533, è formato da un’ampia selezione in 50 libri, ordinata anch’essa in titoli, riguardanti
testi della giurisprudenza classica, curata da una commissione guidata dal giurista Triboniano, che utilizzò
anche numerose opere della sua biblioteca personale. Terza opera è la compilazione giustinianea che
include un breve testo di sintesi relative alle “Istituzioni di Gaio” , utilizzate per scopi didattici , ed infine
una raccolta di 168 costituzioni emanate dallo stesso imperatore durante i trent’anni di regno
denominate” le Novelle” . Giustiniano intese creare un’opera che sostituisse ogni altra fonte del diritto e
che dovesse applicarsi integralmente da parte dei giudici dell’Impero . Antonio Padoa – Schioppa, Storia
del Diritto in Europa, dal medioevo all’età contemporanea, Bologna 2007 . Il Mulino pp.21-22
4
AZZARA , L’Italia dei barbari, cit., pp.83-84
5
ibidem . pp. 84 -85
5
giuridica il “Corpus Juris “ che raccoglie, in un unico testo, tutto il diritto
romano sino allora prodotto.
6
Il sogno di far rivivere lo splendore dell’ impero romano e le sue leggi, da
parte dell’Imperatore bizantino , subisce però una battuta d’arresto quasi
immediatamente già nel 568, dal Friuli fanno il loro ingresso nella Padania
i guerrieri longobardi guidati da Alboino
7
che in poco tempo conquistano
parte del territorio della penisola
8
.
La presa di possesso del territorio lombardo, da parte dei guerrieri
longobardi, risulta essere disorganizzata per la mancanza di pianificazione
dal vertice alla base, dovuta all’assenza di coordinamento politico- militare
da parte del re e del suo esercito , poiché è uso dei guerrieri unirsi in
bande , ciascun delle quali è direttamente sottoposta al proprio capo , il
dux (duca) . I duchi sono abituati ad esercitare un potere autonomo sui
guerrieri e mal sopportano gli ordini impartiti dal re.
9
Alboino riforma radicalmente le strutture amministrative nei territori
conquistati eliminando sia le istituzioni giuridiche amministrative
preesistenti, sia la classe dirigente romana, sostituendo la figura
istituzionale del magistrato romano con quella del “duca longobardo”,
6
. Antonio Padoa – Schioppa , Il Diritto nella storia d’Europa, il medioevo parte prima, Padova 1995 -
CEDAM p. 51
7
Alboino (567 – 572 ) – decimo re dei Longobardi fu il condottiero che nel 568 scese in Italia alla
conquista dei territori della pianura padana, da cui da allora si applicò il nome di “Lombardia”. Nella
primavera del 568 Alboino con la sua truppa prese Milano e iniziò un lungo assedio alla cittadina di
Ticinum – Papia, , allora in mano ai Bizantini che avevano rinnovato le fortificazioni. La città aveva
ancora il mome di Ticinum datole dai Romani, cui solo da poco avevano unito il nuovo nome di Papia , poi
divenuta Pavia ( forse “ città del Papa perché sotto il dominio gotico era diventata la prima sede del primo
vescovo ariano )Alberto Arecchi, I Longobardi e Pavia Capitale, Pavia 2001 – pag. 80 e 9
8
AZZARA, L’Italia dei barbari,cit. pp. 94-95
9
ibidem
6
comandante militare e civile che comanda col supporto di gruppi familiari
omogenei chiamati fare
10
.
1.2. La cultura longobarda
La religione della popolazione longobarda è di stampo pagano e
consacrata a Wotan , Dio della guerra . La società è divisa in tre classi : i
liberi, gli aldii e gli schiavi. La libertà è per i longobardi il bene più
prezioso, tanto che il termine uomo designa solo gli uomini liberi e per un
popolo guerriero essi sono solo quelli che portano le armi ( ciò che
avviene alla maggiore età fissata in anni 12).
11
Al vertice della società c’è il re, capo di un popolo più che d’un territorio. Il
suo titolo ufficiale , infatti, è Rex Langobardorum. La sua elezione non
avviene solo in forma assembleare
12
, ma è riconosciuto anche il diritto di
successione dinastica nel caso siano provati antichi legami familiari con le
divinità germaniche. Come capo d’un popolo che è anche un esercito, il re
ha il potere di heribannum , ossia di indire le leve per spedizioni militari e
di punire i renitenti. Il ruolo religioso, oltre che sociale di cui è investito , lo
consacra giudice supremo e difensore di tutti, in particolare dei più deboli:
10
ibidem
11
ARECCHI, I Longobardi , cit., p. 16
12
L’assemblea si riuniva in cerchio, in un arengo. Vi partecipavano tutti gli uomini liberi , che potevano
portare le armi, erano pertanto esclusi le donne, i bambini, i deformi o i menomati. All’assemblea
esercitava i suoi poteri attraverso la sovranità del popolo, la quale esprimeva, per mezzo dei battiti degli
scudi l’elezione del re e decideva anche in merito alla convenienza del matrimonio dello stesso.
L’assemblea inoltre nominava i giudici, giudicava, approvava nuove leggi ed emancipava i figli davanti ad
essa si consegnavano le armi ai giovani ed agli schiavi affrancati. ARECCHI, I Longobardi, cit , p. 14
7
gli orfani, i minori , le vedove e gli stranieri non nemici che vivono secondo
le leggi longobarde .
13
Il popolo longobardo, come tutti i popoli migratori, non ha leggi scritte ma
vive secondo le proprie consuetudini chiamate cardarfide
14
consolidate nel
corso degli anni.
15
L’insediamento stabile del popolo germanico sul suolo italico, comporta la
necessità di creare una raccolta di leggi scritte. La convivenza stabile in un
luogo è fonte di nuovi rapporti giuridici fra i consociati. Si affaccia, di
conseguenza, l’esigenza,di tutelare determinati, beni sino a quel momento
sconosciuti : diritto di proprietà , composizione delle controversie , sia civili
che penali con persone che vantano leggi e tradizioni diverse.
L’esigenza di dar vita ad un testo normativo potrebbe trovare origine,
secondo alcune interpretazioni storiche, a fronte di un impegno preso dal
re verso il popolo, prima dell’inizio delle operazioni belliche ,per
l’occupazione del suolo italico, giacché la popolazione lamentava violenze
e sopraffazioni. A seguito della vittoria , il sovrano avrebbe mantenuto
quanto promesso tramite la stesura di un testo normativo scritto. Tale
evento è interpretato , come un espediente, da parte del sovrano, per
assicurarsi la fedeltà degli Arimanni e la loro voglia di combattere.
16
13
ARECCHI, I Longobardi, cit ,p. 16
14
Nel linguaggio dei Longobardi erano le consuetudini orali di ciascuna stirpe, formatesi soprattutto in
campo giudiziario ed approvate dall’assemblea degli uomini liberi. Esse sono un’uniforme ripetizione che
si protrae nel tempo di un dato comportamento (usus) da parte della generalità dei consociati, con la
convinzione della sua giuridica necessità (cd. opinio iuris ac necessitatis).
15
PADOA – SCHIOPPA , Il Diritto nella storia d’Europa , cit. pag. 81
16
Ennio Cortese, , Il Diritto nella Storia Medioevale, L’alto medioevo , ROMA 1995 – Il Cigno Galileo
Edizioni di Arte e scienza p. 132.
8
1.3. Il diritto longobardo
La necessità della certezza del diritto, per disciplinare le varie situazioni
che si prospettano nell’ambito quotidiano conduce alla realizzazione
dell’Editto di Rotari. Il giorno 22 novembre del 643, nel suo palazzo in
Pavia, Rotari re dei longobardi (636 –652)
17
promulga il suo Editto,
composto da 388 capitoli, che contiene quasi tutto il patrimonio normativo
della stirpe longobarda: si tratta della prima codificazione scritta . Alcune
consuetudini però continuano ad esistere a fianco dell’Editto.
18
Secondo alcune interpretazioni della storiografia giuridica il popolo
germanico non concepiva la legge come un comando del sovrano , ma
piuttosto come un “patto”stretto con il re e il popolo. Le prime leggi
germaniche, di conseguenze, sarebbero consistite non in precetti innovativi,
ma nell’accertamento e nella consolidazione di vecchie consuetudini
popolari: sicché l’approvazione da parte della gens sarebbe stata una
conseguenza naturale di questo processo normativo, comportante una
struttura “pattizia” della legge.
19
Come di seguito sarà evidenziato , questa natura “pattizia” della legge ,
tipica della cultura germanica, non traspare nella legge longobarda di
Rotari , poiché l’atteggiamento che il sovrano assume nella stesura del suo
17
Già duca di Brescia, ariano della famiglia degli Arodingi, ascese al trono nel 636 alla morte di Arioaldo,
del quale sposò la vedova Gundeperga, cattolica e portatrice del dell'antica dinastia dei Letingi ereditato
dalla madre Teodolinda., il matrimonio con la regina cattolica indicava, comunque, la volontà del nuovo re
di proseguire in una politica di tolleranza verso i cattolici. Rotari condusse numerose campagne militari,
che portarono quasi tutta l'Italia settentrionale sotto il dominio del regno longobardo. Conquistò (643) la
Liguria, compresi il capoluogo Genova e Luni, e Oderzo, mentre neppure la schiacciante vittoria ottenuta
sull'esarca bizantino di Ravenna, sconfitto e ucciso insieme a ottomila suoi uomini presso il fiume Panaro,
fu sufficiente a sottomettere l'Esarcato
www.garzanti.com
18
Stefano Gasparri, Alto medioevo mediterraneo, Firenze2005 – University press – monografia a cura di
C. Azzara, Consuetudine e codificazione nell’Italia longobarda pag. 251
19
CORTESE , Il Diritto nella Storia Medioevale, cit., p. 134
9
Editto è quella dell’autentico legislatore che non divide con altri l’autorità
normativa di cui è investito.
20
La creazione di fonti scritte è importante poiché sino al primo trentennio
dell’anno 600 la storia del popolo longobardo è caratterizzata dalla
mancanza quasi assoluta di fonti scritte . Tale lacuna è evidenziata da
Paolo Diacono
21
l’unico scrittore che documenta le imprese del popolo
germanico e scrive a proposito di un sovrano di nome Arioaldo (626-636)
delle cui gesta non si trova documentazione alcuna.”
22
Nel prologo del suo Editto , Rotari inserisce i nomi dei re che lo hanno
preceduto e la genealogia della sua stirpe , risalendo a ben undici
generazioni fino ad un capostipite. In tale contesto specifica che la legge che
sta promulgando, rinnova ed emenda tutte le precedenti, dichiarando che in
essa aggiunge ciò che manca e toglie ciò che è superfluo. E’ sua volontà
che tutta la legge sia raccolta in un unico volume, affinché sia consentito a
chiunque di conoscere ciò che la legge consente o vieta e la portata delle
punizioni per aver infranto le regole, tutto ciò affinché la collettività possa
vivere in pace e in giustia.
23
Prima del 643 le leggi erano trasmesse oralmente e per comporre il proprio
Editto il re Rotari si serve di sapienti del luogo in grado di mettere per
iscritto le varie consuetudini . A tali «antiqui homines» il monarca fa
ricorso, come si dichiara esplicitamente nel capitolo 386 dell’ Editto al fine
di rievocare tutte le «antiquae leges patrum nostrorum, quae scriptae non
20
Ibidem
21
Paolo Diacono (in latino Paulus Diacunus, pseudonimo di Paolo di Varnefrido - (Cividale del Friuli, 720
– Montecassino, 799) illustre storico, poeta e scrittore longobardo. Le sue opere sono scritte in lingua
latina. www.garzanti.com
22
Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, a c. di L. Capo, Milano 1992, II, 10, p. 41
23
Cfr. Roth. Incipit
.
10
erant». Il recupero di tale cospicua quantità di norme, realizzato per certo
del re, dà vita al testo edittale , il quale, secondo il costume longobardo, è
ratificato attraverso il gairethinx , (vedi nota 12 )cioè l’assemblea degli
uomini liberi della gens Langobardorum
24
Come precedentemente argomentato, Rotari, investito del potere esclusivo
di legiferare , si giova di una collaborazione qualificata : la consulenza è
fornita dai primati iudices , uomini che ricordano i “precedenti” delle
controversie già concluse . Politicamente risulta opportuno il consenso di
questi giudici nella creazione della legge poiché in un secondo tempo
sarebbe stata a loro affidata l’applicazione della norma. I giudici sono i
grandi protagonisti della vita del diritto germanico basato principalmente
sulle consuetudini , che non sono regole astratte , ma nascono dalla
conformità di reiterare decisioni giudiziali.
25
L’Editto, come già detto, non include tutte le norme che regolano la
società longobarda e non ha carattere definitivo, infatti, nel già citato
capitolo 386, Rotari prevede espressamente la possibilità per i re longobardi
suoi successori, di aggiungere altre leggi. Di questa facoltà si avvale per
primo - Grimoaldo (662-671), nell’anno 668, seguito da Liutprando (713-
744), che aggiunge una vasta quantità di norme tra il 713 e il 735, e poi da
Ratchis (744-749). Astolfo (749-756) e – infine – i principi di Benevento
Arechi II (758-787) e Adelchi (853-878) raccolgono nella Langobardia
meridionale l’intera eredità politica dei longobardi.
26
Le integrazioni all’Editto, da parte dei successori di Rotari, non si
configurano concettualmente quali innovazioni o modifiche rispetto alla
24
Stefano Gasparri, Alto medioevo mediterraneo, 2005 Firenze – University press – monografia a cura di
C. Azzara, Consuetudine e codificazione nell’Italia longobarda pag. 251
25
CORTESE , Il Diritto nella Storia Medioevale, cit., pp. 135 - 136
26
GASPARRI, Alto medioevo mediterraneo, cit. pag. 252
11
normativa precedente, piuttosto, esse si presentano quali aggiunte di leggi
che sono percepite come già esistenti nel patrimonio tradizionale della
stirpe e che sono di volta in volta “ricordate” dal re e dall’assemblea dei
liberi e messe per iscritto. Per la cultura longobarda, infatti, il diritto affonda
le proprie radici nella tradizione e nella memoria collettiva della stirpe e
solo in questa trova fondamento e legittimità. Nel momento della
codificazione la norma, preesistente, è ricordata e convenuta tra il re e il
popolo-esercito (ossia, l’insieme dei detentori dei diritti politici) per
cooperazione spontanea, e non viene niente affatto “creata” o “data”, da un
monarca che si propone quale fons legum, come nel modello romano. La
legge codificata non innova, bensì fissa attraverso il mezzo scritto quanto
già sussistente e “affiora” nel ricordo collettivo.
27
Neanche i successori di Rotari includono tutto il diritto tradizionale nella
fonte scritta, molte norme continuano ad avere vigore accanto all’Editto
ma restano al di fuori dallo stesso nella forma di consuetudini orali. Solo
episodicamente il legislatore interviene a fissare nel codice una cawarfida,
rimasta esclusa, per dare alla stessa un’interpretazione certa
28
.
27
ibidem
28
Un esempio di quanto appena detto è contenuto in Liutp.73 riguardo alle donazioni. In tale disposizione
è stabilito che se la donazione che viene fatta senza launigildo o senza thingatio, essa non ha valore Per
quanto nell’Editto non sia disposto così in modo specifico, il sovrano ordina “ che ciò sia scritto nella
pagina dell’Editto per rimuovere ogni errore.”
12
Capitolo II
La concezione della donna nell’alto medioevo
(VI –IX sec. )
2.1. La condizione femminile nei popoli germanici
Le parentele, nei popoli germanici sono rappresentate da grandi famiglie che
discendono da un antenato comune e sono raggruppate in clan il cui
fondatore è un dio. I clan formano la tribù, alla quale in determinate
situazioni poteva aggregarsi una famiglia decimata dalla guerra ovvero
tramite un’alleanza suggellata con il matrimonio. Tali gruppi, uniti da
legami di sangue sono chiamati Sippe e i vincoli di parentela arrivano sino
al sesto grado.
29
Il matrimonio presso i popoli germanici è chiamato aew o ehe termine che
significa “legge”: esso è quindi un obbligo costitutivo della società. La
poligamia è un ammessa presso i nei popoli germanici ed in particolare
presso quello longobardo . Il re longobardo Vacone (520 –540) , come si
apprende da Paolo Diacono ebbe contemporaneamente tre mogli.
30
.
Nei popoli germanici è previsto un primo matrimonio con una donna che
acquista lo status di “ moglie di primo rango” . La cerimonia comporta lo
scambio di pegni, la consegna della dote dei genitori della sposa, e il dono
del mattino morgengabe (vedi nota 51 ) Secondo il diritto germanico, ogni
donna ha bisogno di una protezione , il mund (vedi nota 43) che passa dal
29
Michel Rouche , Le radici dell’Europa , Le società dell’alto medioevo (568-888), 2003, Paris, Fayard –
SALERNO EDITRICE –p.210
30
ROUCHE , Le radici dell’Europa , cit. p.210
13
padre allo sposo e alla sua guardia personale : sono i sicari della sposa. Le
mogli di secondo rango sono chiamate Frideleche , temine che significa
“pegni di pace”, e godono di minori diritti.
31
Il comportamento della donna è preso in considerazione nelle varie
legislazioni germaniche. La sua condotta, qualora considerata indegna,
comporta per la stessa gravi punizioni . Nello specifico, la legislazione
burgunda
32
sanziona la moglie che tradisce il marito condannandola ad
essere affogata nel fango delle paludi , (Legge dei Burgundi, 34.I ) VI
secolo d.c .
33
La legislazione alemanna
34
, prevede, nel caso che la donna pratichi riti
magici, l’accusa di essere una strega. Per scagionarsi da tale accusa deve
sottoporsi alla prova della graticola (che consiste nel coricarsi su una
griglia arroventata) oppure essere richiusa in un barile pieno d’acqua , se
sopravvive a queste prove decade l’accusa nei suoi confronti.
L’ingiuria più grave rivolta ad una donna è quella di essere “Herbaria” cioè
una strega, in quanto è credenza popolare che ella possa “comoedere
hominem vivum”.
35
31
Michel Rouche , Le radici dell’Europa , cit. p.211
32
Popolazione di stirpe germanica che nel 407, unitamente ai Vandali e agli Alani varcò la riva sinistra del
Reno quale alleata (foederata) di Roma e che entro i confini dell’Impero Romano fondò nel 413 un proprio
Stato, con capitale Worms. La Lex romama Burgundionum è un complesso di norme personali risalenti
all’inizio del VI secolo, regolanti i rapporti tra i Romani all’interno del regno dei Burgundi . La sua data
non è accertata: fu promulgata, secondo alcuni, tra il 500 e il 517, secondo altri tra il 517 e il 533. In ogni
caso si tratta di una raccolta di leges e di iura di origine privata elevata a dignità di legge dall’autorità del
re. Cfr.Dizionario storico del diritto italiano e Europeo, 2000 Napoli, Edizione Simone, www.simone.it
33
ibidem
34
Confederazione di numerose tribù germaniche di stirpe sveva. Nel secolo III d.C. si stanziarono in
Germania, . Più tardi si spinsero verso le Alpi ma furono respinti dai Romani. La Lex Alamannorum è un
complesso di norme promulgate tra il 712 e il 725 dal re alamanno Lautfrido. In omaggio al principio della
personalità della legge ed era valida per i soli Alemanni.. ebbe una certa diffusione nelle regioni
settentrionali d’Italia Cfr.Dizionario storico del diritto italiano e Europeo, 2000 Napoli, Edizione Simone,
www.simone.it
35
Paola Maria Arcari, Idee e sentimenti politici dell’Alto Medioevo, Volume I - Milano 1968 – Dott.
A.Giuffrè Editore p. 478
14
Elementi magici, consuetudini arcaiche all’interno dei rapporti familiari
sono riscontrabili anche nella Legge Salica.
35
Significativo, a tale proposito, è il capitolo relativo al “lancio della terra”
(chrenecruda) in cui è descritto , con un formalismo ricco di elementi
magici, il procedimento per coinvolgere i parenti delle due linee (materna e
paterna) nella responsabilità solidale nei confronti del figlio che ha
commesso un omicidio . In tale frangente l’omicida se non è in grado di
pagare la compositio delega la famiglia a tale compito : il responsabile
giura di non avere niente, quindi raccoglie un po' di terra ai quattro angoli
della casa che poi la getta con la mano sinistra al di sopra della spalla sui
parenti più prossimi, il pagamento della compositio aspetta in successione :
alla madre, al fratello, alla sorella della madre e ai loro figli , ai parenti
paterni, esattamente metà a carico della linea materna, metà a carico della
linea paterna.
36
La Legge Salica disciplina anche lo scioglimento dai vincoli familiari e
l’adozione di un figlio sempre effettuati con cerimonie solenni.
La successione legittima (la sola conosciuta) prevede un ordine rigoroso
degli aventi diritto , di cui la linea materna sembra privilegiare rispetto alla
paterna, nel contempo si dispone con una formula, relativa alle successioni
dinastiche, che “sulla terra salica la donna non ha diritti sucessori al
trono”
37
.
35
E’ un opera composta da 90 manoscritti, della quale si sono ono identificate ben 8 redazioni diverse tra
l’età di Clodoveo (481 – 511) e quella di Carlo Magno (800 dc.). Gran parte della legge salica consiste
nella fissazione di una composizione pecuniaria relativa ai fatti illeciti è lo strumento atto ad evitare il
ricorso alla faida . PADOA – SCHIOPPA ., Il Diritto nella storia d’Europa , cit. pag. 74
36
PADOA. SCHIOPPA ., Il Diritto nella storia d’Europa , cit. pag. 76
37
Ibidem p. 77
15
In caso di omicidio il provento della compositio è diviso tra i familiari
della vittima in una misura prevista dalla stessa con questi criteri : metà va
ai figli dell’ucciso, l’altra ai parenti delle due linee o in loro assenza al fisco.
Successivamente Clodoveo modifica con un apposito capitolo le modalità
della ripartizione, attribuendo un quarto della compositio alla madre e
soltanto l’ultimo quarto ai parenti prossimi delle due linee
38
, questa
disposizione suggerisce che nella Legge Salica la condizione giuridica
della donna, sia maggiormente tutelata qualora la stessa rivesta lo
“status”di madre .
2.2. La concezione della donna nell’Editto di Rotari
I Longobardi sono, come tutti i popoli germanici, profondamente
superstiziosi e la loro vita è permeata di credenze magiche. Rotari nel suo
Editto infligge pesanti sanzioni in denaro contro chi si rivolge a una maga
o ad un indovino. La masca , ossia la strega , come si deduce dai capitoli
dell’Editto, è una figura molto temuta dal popolo longobardo ,
presumibilmente per i poteri che le vengono attribuiti .
39
“Se qualcuno, eccetto il padre o il fratello, che
detenga il mundio di una fanciulla libera o di una
donna, la insulterà dandole della strega, cioè
“masca”, ne perda il mundio, e alla donna sia
concessa la facoltà di ritornare dai suoi parenti ,
ovvero di raccomandarsi con tutti i suoi beni alla
corte regia, che ne dovrà avere il mundio . E se
l’accusato negherà di aver commesso il crimine , gli
38
Ibidem
39
ARECCHI , I Longobardi e Pavia Capitale, cit pag. 22
16
sia concesso di scagionarsi e, qualora riesca, di
continuare a detenere il mundio”.
40
Rotari aggiunge l’ammonimento a non uccidere nessuna donna per il fatto
di ritenerla una masca . Lo stesso re ordina a questo proposito :
41
“Nessuno osi uccidere un’aldia o un’ancella altrui
accusandola di essere una strega, detta anche
“masca”, perché è impossibile per menti cristiane
ed incredibile che una donna possa mangiare vivo
un uomo”.
42
La posizione della donna nella società longobarda, all’epoca della
promulgazione dell’Editto di Rotari è di totale soggezione all’uomo, a tale
proposito lo stesso re dispone :
“A nessuna donna libera che che viva sotto la giurisdizione
del nostro regno secondo la legge dei longobardi sia
consentito vivere secondo la potestà del proprio arbitrio ,
cioè “selpumidia” ma al contrario debba sempre restare
sotto la potestà degli uomi o del re ; e non abbia facoltà di
alienare o donare alcunchè dei beni mobili o immobili senza
il consenso di colui sotto il cui mundio si trova”.
43
Rotari nel suo Editto regola l’istituto delle donazioni (thinx) che possono
essere effettuate solo da uomini liberi, che detengono il possesso dei diritti
40
Roth.. c. 197
41
ARECCHI, I Longobardi e Pavia Capitale, cit pag. 23
42
Roth.. c. 376
43
Roth. c. 204
17
civili e che hanno facoltà di alienare le proprie sostanze.
44
(vedi nota n
100). A differenza della figlia femmina, il figlio maschio anche se
minorenne
45
non è soggetto al "mundio"
46
ma semplicemente assoggettato
alla tutela paterna, che finirà con il raggiungimento della maggiore età e
così egli potrà costruire una nuova famiglia.
47
Chi non può mai liberarsi dal mundio è la donna. Esso passa, dal padre o dal
fratello della donna, al marito in caso di matrimonio, sempre che
quest’ultimo ne paghi il prezzo. Se vedova il mundio della donna, passa ai
parenti del marito defunto o ai fratelli della stessa e, in certi casi al figlio.
Se la vedova non ha parenti il "mundio" lo acquisisce il re .
Il matrimonio germanico, sin dall’origine, è contratto o per ratto
consensuale della sposa o dietro il pagamento di un prezzo concordato tra le
44
Roth.. c. 172
45
CORTESE , Il Diritto nella Storia Medioevale, cit., p. 150
46
La donna, secondo la concezione dell cap. 204 di Rotari, è una persona perpetuamente assoggettata a un
misterioso potere, demominato mundio dei prossimi congiunti di sesso maschile – il padre, il fratello o il
marito – e perpetuamente privata della capacità d’agire; il titolare del mundio è detto mundoaldo , è
chiamato ad autorizzare tutti i negozi o atti giuridici che la donna voglia compiere : esso integra la volontà
della donna , viene assimilato nel diritto moderno alla figura del tutore nei confronti del minore .Il mundio
però non è una tutela . Posto che alcuni aspetti protettivi sono innegabilmente presenti nell’istituto , ad essi
si affiancano aspetti potestativi e patrimoniali ancora più marcati, tanto che una parte della storiografia ha
posto l’accento sulla somiglianza dell’istituto romano della manus che era appunto un potere sulla
persona venato di patrimonialità. Per Rotari il mundio è innanzi tutto una potestas , ne discende che oltre al
diritto di autorizzare i contratti della donna, il mundio comprende anche il potere desponsatio (contratto
stabilito tra le famiglie degli sposi) e la consegna della donna all’atto del matrimonio. Sul sesso femminile
convergeva , in verità, una doppia potestas : quella familiare in senso largo e quella specifica del mundio.
Queste due potests non era necessario che stessero nelle stesse mani : il potere familiare poteva innanzi
tutto spettare al marito , mentre la titolarità del mundio rimanere nella famiglia d’origine, in capo al padre
della donna o del fratello .Questa situazione si verificava quando il fidanzato al momento di stipulare il
contratto nunziale o il marito a matrimonio avvenuto, non versava il prezzo del mundio. Questo aveva un
prezzo , originariamente commisurato alle ricchezze della donna, è qui evidente la natura patrimoniale di
questo istituto, successivamente il prezzo divenne simbolico e simbolica quindi anche la compravendita del
mundio. Il mundualdo , in caso di morte della donna, ne ereditava i beni. Se viva ne amministrava i beni e
incamerava le compositiones che alla donna erano dovute . Il mundio entrava nell’asse ereditario , poteva
capitare che i figli minorenni acquistassero mortis causa il mundio della madre. Questo istituto poteva
circolare incorporato in documenti al portatore : questa è una caratteristica del Mezzogiorno a partire dal
X secolo in quanto i mariti provvidero a dare alle proprie future vedove la scelta del mundualdo nei
singoli negozi , liberandole dal mundio di parenti ed eredi. CORTESE , Il Diritto nella Storia Medioevale,
cit., pp. 146 – 148.
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