pubblicitario. Il punto di partenza, in questo caso, non può che essere la trattazione dei
principi costituzionali a cui l’attività televisiva deve conformarsi e, in particolare, la
disamina delle limitazioni che ne derivano, dovendo questi principi essere
obbligatoriamente bilanciati tra di loro (un esempio su tutti: articoli 21 e 41 della
Costituzione), con specifico sottolineare delle limitazioni che poi si rinvengono anche nel
più ambiguo settore pubblicitario (come i limiti antitrust, le restrizioni al fatturato
pubblicitario o, più semplicemente, le regole dettate in ordine a tempi e modi in cui può
essere trasmesso uno spot).
Intenzione di prosieguo dettagliare al massimo il cap. III. Qui vengono esaminati leggi e
regolamenti che disciplinano ed indirizzano l’Autorità garante per le comunicazioni, e
viene esplicato quali possono essere i casi più frequenti in cui essa è chiamata ad
intervenire per rendere effettivi i principi cui si ispira e che deve garantire (primo fra tutti
il principio pluralistico, nelle sue accezioni interna ed esterna). Diventa pertanto
fondamentale estrapolare ed analizzare le caratteristiche di un messaggio pubblicitario,
cercando di capire come si renda riconoscibile al suo pubblico, passando nel dettaglio alla
pubblicità clandestina, al product placement ed alle regole cui è sottoposta la propaganda
elettorale.
Per una trattazione completa del fenomeno pubblicitario, inoltre, non è certo possibile
prescindere dall’occuparsi, seppur sinteticamente, di un’altra Autorità indipendente, nata
questa nel 1990, che va a sanzionare la pubblicità ingannevole o comparativa illecita e
che, nel prendere le decisioni in merito a ciò, tiene conto del parere (seppur non
vincolante) dell’Agcom: l’Autorità garante della concorrenza e del mercato su citata per i
poteri antitrust.
La trattazione prevede un sintetico quadro generale (quando nasce, da chi è composta, di
quali poteri e funzioni è dotata) per soffermarsi su come l’Autorità agisca quando si trova
IV
di fronte ad un caso di pubblicità ingannevole e, in fundo, descrivere ed analizzare l’iter
procedurale di un caso risalente all’inizio del 2006.
Giorgia Barberis
V
CAPITOLO I
AGCOM: INTRODUZIONE STORICO-GIURIDICA
Negli ultimi vent’anni sono nate in Europa autorità indipendenti, alle quali sono state
affidate funzioni di regolazione in settori particolarmente rilevanti come i mercati
finanziari, le comunicazioni di massa e la concorrenza tra imprese.
1
In questo, l’Europa ha seguito il modello statunitense delle Indipedent Regulatory
Commission (o Agencies) i cui tratti caratteristici sono la protezione e la garanzia di
interessi diffusi e collettivi, l’indipendenza e l’attribuzione di funzioni (di controllo,
regolazione e sanzione) normalmente ripartite tra i diversi poteri dello Stato. Infatti alle
funzioni amministrative si aggiungono quelle di normazione secondaria (paralegislative)
di soluzione delle controversie e di decisione.
La prima ad essere istituita fu, il 4 febbraio 1887, la Interstate Commerce Commission,
2
il primo vero esempio di controllo federale sulle attività economiche affidato ad un
organo amministrativo indipendente, espressamente abilitato a svolgere indagini ed
accertamenti, ad emanare diffide, a comminare sanzioni, ossia ad esercitare funzioni
1
Come fa notare Enzo Cheli in un intervento nel Forum Pa del 2004, a quel tempo presidente dell’Autorità
per la garanzia nelle comunicazioni, “Le autorità amministrative indipendenti si sviluppano in Europa e in
Italia nel corso degli anni Ottanta e Novanta, in parallelo con i percorsi di liberalizzazione dei servizi
pubblici e di privatizzazione delle imprese pubbliche preposte ai vari settori, quali l’energia, le
telecomunicazioni, i trasporti e così via, percorsi che vengono attivati
proprio in quegli anni anche in sede comunitaria, attraverso varie direttive che impongono un distacco tra la
sfera politica e la sfera economica. E’ questa, quindi, la ragione principale che comporta l’istituzione degli
organismi amministrativi indipendenti.
Da www.forumpa.it
2
Nasce con l’ Interstate Commerce Act, ch. 104, 24 Stat. 379 (1887) - All’Interstate Commerce Act
seguirono alcuni decenni dopo, con struttura sostanzialmente analoga, il Natural Gas Act e il Federal Power
Act.
1
multiple di tipo amministrativo, di tipo normativo e di tipo giustiziale. Essa sorse dalle
accuse degli agricoltori nei confronti delle compagnie ferroviarie di taglieggiarli con le
tariffe sul trasporto dei prodotti, e venne incaricata di tutelare gli interessi meno forti nel
conflitto che stava sorgendo sullo sviluppo delle strade ferrate.
3
Successivamente, ed in particolare dagli anni ’30, a seguito di un periodo in cui
l’istituzione da parte del Congresso si era rivelata saltuariamente efficiente, si ebbe una
rapida espansione, tanto che oggi le I.R.C. occupano quasi tutti i campi dell’attività
amministrativa: la politica monetaria (Federal Reserve Board), la concorrenza (Federal
Trade Commission), le operazioni finanziarie e di borsa (Securities and Exchange
Commission). In seguito, l'istituto è stato importato in Europa negli anni '70 e troviamo le
prime Authorities (nell'accezione americana) in Inghilterra; inizialmente con il compito di
vigilare sul settore della concorrenza e dell'informazione e poi con nuovi e multiformi
compiti di regolazione e controllo sui processi di privatizzazione e sul buon andamento
dei pubblici servizi.
Dopo l'Inghilterra, le Authorities si sono diffuse in Francia (e nel resto d'Europa) sotto
varie forme con il preciso, identico scopo di difendere il cittadino contro i poteri forti nei
diversi settori della vita economica e, sotto l'influenza francese, sono penetrate in Italia.
3
J. Rossi, “The common law “duty to serve” and protection of consumers in an age of
competitive retail public utility restructuring”, in Vanderbilt Law Journal, vol. LV, 1998, pag. 1233 - 1321
2
LE AUTORITÀ IN ITALIA: MODALITÀ DI ISTITUZIONE,
LEGITTIMAZIONE, CARATTERI
Nell’ordinamento italiano le autorità indipendenti sono nate negli anni novanta. La Banca
d'Italia, che risale alla fine dell’’800, e la Consob e l’Isvap, istituite, rispettivamente, nel
1974 e nel 1982, hanno anch’esse, pur essendo state create tempo prima,
4
acquisito
l’indipendenza negli stessi anni in cui le altre autorità hanno visto la luce.
Garante per l’attuazione della legge sull’editoria, Garante per la radiodiffusione e
l’editoria, Autorità Antitrust, Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo
sciopero, Garante della privacy e Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni sono
tutti nuovi organi che agiscono in assenza di subordinazione gerarchica e nel rispetto del
principio di efficienza, operando secondo criteri tecnici e non politici.
4
La Banca d'Italia nasce nel 1893, con la legge n. 449 del 10 agosto di quell' anno, dalla fusione di quattro
banche. E’ un istituto di diritto pubblico che esercita funzioni bancarie nel ruolo di banca centrale della
Repubblica Italiana. Dal 1998 è parte integrante del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC).
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (meglio nota con l'acronimo Consob) è stata istituita
con la legge 7 giugno 1974, n. 216. E’ un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità
giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla
trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Prima della sua istituzione era il Ministero del
Tesoro (quindi un organo non indipendente dall'esecutivo) ad avere tali funzioni.
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Isvap) è una autorità
amministrativa indipendente istituita con legge 12 agosto 1982, n. 576, dotata di piena autonomia, operante
per garantire la stabilità del mercato assicurativo, nonchè la trasparenza dei prodotti offerti, nell'interesse
degli assicurati e della collettività.
3
Alcune autorità, come la Banca d’Italia
5
o la Consob, si sono “create da sole”, nel senso
che si sono conquistate l’indipendenza col proprio comportamento, per poi indurre il
legislatore a riconoscere formalmente quel che già accadeva nella realtà.
Altre sono state imposte al legislatore italiano dalla normativa comunitaria oppure da una
forte pressione dell’opinione pubblica sollecitata da fatti contingenti, come ad esempio la
Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali.
6
Da questo momento, dunque, si assiste anche nel nostro Paese allo sviluppo di soggetti
incaricati di particolari funzioni in settori specifici, ed il reiterarsi degli interventi del
legislatore in materia porta la dottrina ad ammettere anche nel nostro Paese l’esistenza di
un nuovo modello di amministrazione, quello cioè delle autorità amministrative
indipendenti.
Questa è sicuramente una svolta rispetto al passato, considerando che l'esperienza
cavouriana vide l'intero complesso degli uffici adibiti a compiti di amministrazione attiva
incardinato, in via diretta o indiretta, in un apparato ministeriale.
7
5
S. Amorosino, L'ordinamento amministrativo del credito, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 1995, pag. 126
6
Autorità amministrativa indipendente, istituita dall'art. 12 della l. 12 giugno 1990, n. 146
7
Con la legge cavouriana del 23 marzo 1853, e successivo regolamento approvato con r.d. 23 ottobre
1853, si ebbe un organico riordinamento dell'amministrazione centrale su cui venne a modellarsi
l'ordinamento del Regno d'Italia, in base al quale furono soppresse le aziende economiche, le cui funzioni
confluirono nei ministeri cui facevano capo le rispettive competenze, poiché troppo indipendenti dalla
autorità di Governo. (Le aziende godevano della stessa libertà di azione delle attuali amministrazioni
indipendenti, ma non possedevano le loro garanzie e venivano istituite ad hoc per la regolazione di
determinati settori.)
4
L'attuale ricorso alla figura dei poteri neutrali si può spiegare alla luce della crisi di
fiducia nei confronti dello Stato, crisi dovuta al concorso di una serie di fattori.
Al riguardo viene innanzitutto indicata l’incapacità della pubblica amministrazione
8
di
offrire adeguata tutela ai diritti emersi dalla nascita e dallo sviluppo del modello dello
Stato sociale. L’affermarsi, in altre parole, dei diritti sociali ha prodotto il moltiplicarsi
del numero degli interessi che vanno tutelati e, parallelamente, ha portato ad un
ampliamento dimensionale della macchina amministrativa deputata alla protezione di
quegli interessi. Nonostante l’aumentata mole, l’amministrazione si è però dimostrata
incapace di assicurare una tutela efficace verso quelli ed ha trasformato il proprio
intervento in un sinonimo di squilibrio e di spreco. In questo quadro si inserisce un altro
fattore, ossia il processo di specificazione che coinvolge i diritti sociali contemplati dalla
Costituzione.
9
Specificazione che ne investe sia la titolarità (diritti del consumatore, dell’utente di
servizi pubblici) sia il contenuto (diritto all’ambiente, alla riservatezza, ai dati ecc.), e che
determina il formarsi di una nuova categoria di diritti dal contenuto indefinito ed
indefinibile, che sono diretta emanazione di istanze espresse dalla società, di fronte ai
quali il legislatore è spesso impreparato, cosicché essi si muovono in un ambito dominato
dal vuoto legislativo o caratterizzato da testi legislativi inadeguati.
10
Per un approfondimento: S. Cassese, Il sistema amministrativo italiano, Bologna, Il Mulino, 1983, pp. 28
ss.
8
M. D' Alberti, “Autorità indipendenti”, in Enciclopedia Giuridica Italiana Treccani, vol. IV, 1998, pag. 1
9
M. Manetti, “Autorità indipendenti”, in Enciclopedia Giuridica Italiana Treccani , vol. IV, 1997, pag. 2
10
A. Vignudelli, Diritto Costituzionale, Prolegomeni, principi, dinamiche, Torino, Giappichelli, 1997,
pag. 142
5
Infine, alla mancanza di efficacia imputabile all’azione del complesso statale ed alla
difficoltà dello stesso di adattarsi alle nuove esigenze manifestate dalla società, si è
associato un difetto d’imparzialità, ossia l’incapacità dell’attività pubblica di proteggere
gli interessi affidati alla propria cura dalle pressioni e dai condizionamenti portati da
interessi esterni, espressione di poteri “forti” di tipo economico e burocratico.
11
Circostanza questa che si rileva soprattutto per il fatto che, in seguito all’emergere dei
nuovi diritti, lo Stato deve intervenire in settori particolari della vita sociale e definiti,
sulla scorta dell’esperienza d’oltralpe, “sensibili”, ove è particolarmente complessa la
composizione tra interessi pubblici, privati, e della collettività, vista la potenziale
conflittualità tra di essi.
12
La risposta dell’ordinamento ha coinciso con la creazione di organismi variamente
denominati (autorità, garanti, commissioni) di cui le leggi istitutive hanno messo in
evidenza la posizione di indipendenza rispetto all’organizzazione statale e per le quali è
stata coniata l’espressione “Autorità indipendenti ad alto tasso di imparzialità”
13
o di
“Autorità Amministrative Indipendenti”.
Alla base della diffusione del modello delle autorità indipendenti si pone, quindi, la
difficoltà di adeguamento alle nuove istanze e la dissociazione tra allocazione formale del
potere ed esercizio dello stesso prodotto da ingerenze di tipo politico, burocratico,
economico. Il problema diviene, allora, quello di disciplinare il fenomeno in modo da
garantire l’efficienza e l’imparzialità dei pubblici poteri e, di conseguenza, quello di
individuare moduli organizzativi idonei a consentire alle autorità, operanti in settori
11
C. Franchini, “Le autorità indipendenti”, in Riv. Trim. dir. Pubbl, vol. III, 1988, pp. 549 ss.
12
M. J. Guédon, Les autoritès administratives indépendentes, Parigi, Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence, 1991, pag. 37 ss.
13
Relazione della Commissione Piga, in Riv. Trim. Sc. Amm., vol. III, 1985, pag. 85 ss.
6
socialmente rilevanti, di esercitare la propria funzione senza condizionamenti di sorta. Da
qui la necessità di attribuire loro una posizione particolare mediante il riconoscimento di
poteri di vario tipo, amministrativi, normativi, paragiurisdizionali, nonché dell’autonomia
nelle sue diverse manifestazioni (organizzativa, finanziaria, contabile e di gestione) e
dell’indipendenza, sia organica, relativa alla modalità di nomina dell’organo di vertice,
sia funzionale, attinente al modo di svolgimento dell’attività e che viene assicurata
proprio dall’autonomia. Trattandosi di poteri idonei ad incidere, per effetto di una
valutazione discrezionale, nelle situazioni giuridiche soggettive dei privati o nelle
attribuzioni di altri poteri pubblici, essi saranno soggetti pur sempre ai principi
sull'organizzazione e sull'azione amministrativa stabiliti dalla legge,cosicché, ad esempio,
la stessa discrezionalità dovrà esercitarsi sulla base di parametri legislativi determinati.
14
In particolare, il concetto di indipendenza
15
è diverso e superiore rispetto a quello di
autonomia, poiché quest’ultima presuppone l’esistenza di un rapporto tra soggetti posti in
posizione di equiordinazione che si vuole delimitare. L’indipendenza si riferisce, invece,
alle ipotesi ove è necessario evitare che si sviluppino interferenze tali da incidere
effettivamente sull’esercizio della funzione condizionandola. L’autonomia risulta essere,
in tal caso, strumentale all’indipendenza ed a sua volta l’indipendenza organica influisce
sullo svolgimento dell’attività, ossia sull’indipendenza funzionale. Difficilmente un
organo di vertice composto seguendo regole di neutralità sarà costretto a svolgere attività
vincolata a modelli normativi, nonostante si possa verificare l’ipotesi opposta, ovverosia
14
M. Manetti, “Autorità indipendenti”, in Enciclopedia Giuridica Italiana Treccani , cit., pag. 6
15
Sull’argomento A. Massera, “Autonomia ed indipendenza nell'amministrazione dello Stato”, in Scritti in
onore di M.S. Giannini, vol. III, 1988, pp. 449-488
7