7
Le opportunità presentate da Internet hanno stravolto le
abitudini di fruizione delle opere dell’ingegno e
conseguentemente la normativa che le tutela.
La transizione da vecchio a nuovo ha fatto si che si
diffondessero convinzioni opposte in merito al diritto
d’autore.
Da una parte correnti di pensiero conservatrici e
dall’altra idee progressiste che vedono il nuovo mezzo
come baluardo di un unico ideale: la completa
liberalizzazione della cultura.
Il diritto d’autore, in questo senso, è visto come un
ostacolo che pone forti limitazioni all’acquisizione del
sapere e alla fruizione del prodotto culturale.
Tuttavia l’idea di libera fruizione ha preso piede anche in
forme ben diverse dalla semplice consultazione/fruizione
on-line culminando infine con l’utilizzazione a scopo di
lucro secondo il binomio copia – profitto.
Di fronte a questi impulsi sempre più estremi, i legislatori
sono dovuti intervenire e la normativa rinnovarsi
costantemente a livello planetario (anche se in diversi
modi).
L’autore dell’opera dell’ingegno, pur potendo usufruire a
suo vantaggio delle nuove tecnologie (ottimizzazione dei
tempi di produzione), è stato spogliato dell’ “aura” di
mistero che lo aveva sempre contraddistinto e visto solo
come mero strumento di creazione.
Allo stesso modo case discografiche, editori,produttori
hanno assunto un ruolo sempre più marginale in un
meccanismo che dapprima li ingloba, li sfrutta e infine li
8
estranea da un mondo esclusivo governato dalle leggi del
file liberamente condiviso (file-sharing).
Questo testo vuole analizzare il tema del Copyright su
Internet, approfondendone i diversi aspetti.
Partendo da una panoramica sul diritto d’autore e sulle
sue caratteristiche (autore,opera e tipologia di opere), si
passerà poi a presentare l’argomento nel contesto delle
nuove tecnologie (Internet in primis), delle opere
multimediali, del software e delle banche dati.
Dunque verrà affrontato il discorso sul Downloading
(con particolare riferimento al fenomeno del File –
Sharing e al suo inquadramento tra i crimini informatici),
sulle licenze del software e sulle forme di intervento per
la tutela del Copyright in rete.
Si concluderà la trattazione del tema con una sezione
normativa dove verrà spiegato come è cambiato il diritto
d’autore nel corso degli anni, dalla legge n. 633 del 22
Aprile 1941 alle più recenti direttive comunitarie.
Infine verranno descritti i principali organismi di tutela
del diritto, la vigente normativa europea ed
extraeuropea, le violazioni e le relative sanzioni e la
responsabilità degli ISP (Internet Service Provider).
Volendo affrontare un argomento attuale delle
comunicazioni in rete, si parlerà anche del caso del noto
motore di ricerca Google e del suo progetto di biblioteca
virtuale.
9
Introduzione al Diritto d’Autore
1. INTRODUZIONE AL DIRITTO D’AUTORE
1.1 Cenni sul diritto d’autore : definizione e origini
Affrontando un discorso complesso come quello del
Copyright su Internet, è quantomeno opportuno dare
una definizione di diritto d’autore e illustrarne i
principali aspetti.
Per diritto d’autore s’intende quel corpus di norme
giuridiche finalizzate ad individuare e tutelare le
cosiddette opere dell’ingegno, frutto di elaborazioni
intellettuali creative.
La genesi del concetto di diritto d’autore coincide con
l’invenzione della stampa e il conseguente inizio dell’ era
della riproducibilità tecnica.
La stampa fa si che l’opera non sia più un unicum distinto
ma bensì un bene riproducibile in serie e destinato al
commercio di massa.
Tuttavia l’inadeguatezza dei primi mezzi di stampa
suscitò diverse polemiche in tema di fruizione economica
dell’opera da parte degli editori (o stampatori).
10
Introduzione al Diritto d’Autore
Chiunque poteva prendere una copia di un’opera e
ristamparla per proprio conto (magari apportando delle
modifiche) , abbassarne i costi e riproporla in commercio
destabilizzando così il mercato.
Sull’onda di queste diatribe nascono, nel XV secolo, i
privilegi
1
, una sorta di garanzia (per gli stampatori) che
proibiva la ristampa dell’opera oggetto del privilegio per
un certo numero di anni.
L’introduzione dei privilegi era chiaramente indirizzata
alla tutela economica dello stampatore e non a quella
dell’autore.
Bisogna attendere i primi anni del ‘700, in Inghilterra, per
vedere una prima forma di intervento vero e proprio a
vantaggio dell’autore: “ An Act for encouragement of
learning
2
“ , un editto che conferisce agli autori la titolarità
del copyright (letteralmente diritto di copia).
Altri interventi si ebbero negli stessi anni in Francia, ma
solo dal 1793 viene riconosciuto all’autore il diritto di
riproduzione e distribuzione delle opere e, accanto ad
esso, l’esercizio dei diritti per gli eredi e le azioni verso i
contraffattori.
1
I privilegi furono concessi inizialmente ai soli stampatori. Il loro utilizzo
prese effettivamente piede nella secondà metà del ‘400, nella Repubblica di
Venezia, e si estese per tutto il ‘700.Per maggiori dettagli sui privilegi si
rimanda al saggio di Giulio Mazzolini, “Privilegi,censure e diritto
d’autore”, 2003.
2
Ferretti A., Diritto d’ Autore , Napoli , Edizioni Giuridiche Simone ,2007.
11
Introduzione al Diritto d’Autore
A partire dal 1886, con la Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie ed artistiche, il diritto
d’autore assume rilevanza e riconoscimento a livello
internazionale.
La Convenzione stabilisce che ogni stato aderente debba
riconoscere ed accettare i diritti d’autore relativi ad una
qualsiasi creazione da parte di autori di altre nazioni
firmatarie dell’accordo.
Da questo momento si arriva ad un punto di svolta
fondamentale nell’applicazione del copyright.La tutela
dell’opera, in precedenza, era esercitabile pienamente
solo nell’ambito della nazione di provenienza, mentre
ora, grazie alla Convenzione, estende di gran lunga il suo
raggio d’azione.
La Convenzione di Berna fu sottoposta a diverse
revisioni in diversi stati, dal 1908 al 1971, introducendo
poi il discorso della “ durata “ del copyright fissata a
tutta la vita dell’autore più 50 anni dopo la sua morte
(estesa in seguito a 70 anni dalla maggior parte delle
nazioni).
Successivamente alla stipula della Convenzione, quello
della tutela del copyright diviene un tema sempre più
centrale nella società e nel diritto privato, soprattutto in
seguito alla diffusione di nuove forme di comunicazione
che facilitano la riproduzione di opere.Nascono
organizzazioni e organi per la tutela dei diritti sia a
livello globale, ad esempio l’OMPI (Organizzazione
12
Introduzione al Diritto d’Autore
Mondiale per la Proprietà Intellettuale), sia a livello più
capillare come le società collettive, e dai primi anni del
‘900 va delineandosi il corpus normativo delle singole
nazioni.
In Italia la tutela del copyright si consolida e afferma
definitivamente con la legge n.633 del 22 Aprile 1941,
rinnovata più volte in seguito
3
.
Sviluppo tecnologico e trasformazioni culturali hanno
contribuito all’approvazione e diffusione di numerosi
trattati e direttive a livello internazionale che, in qualche
modo, facessero fronte alle nuove sfide imposte
dall’innovazione tecno-culturale in tema di tutela del
copyright
4
.
Dalla fine degli anni Novanta, assistiamo ad un intenso
processo di evoluzione normativa che, tutt’oggi, tra
accordi e controversie varie non accenna minimamente
ad esaurirsi.
3
La legge n.633 del 22 Aprile 1941, pur avendo un solido impianto tecnico,
ha subito, negli anni, modifiche necessarie per adeguarla alla nuova società
dell’informazione e ai nuovi impulsi di violazione del copyright.
4
Per una maggiore trattazione di temi inerenti la normativa italiana ed
internazionale, i diversi trattati e direttive sulla base dello sviluppo
tecnologico, fare riferimento al quarto capitolo di questo lavoro.
13
Introduzione al Diritto d’Autore
1.2 L’autore e l’opera dell’ingegno
La figura dell’autore è senza dubbio caratterizzata da
molteplici sfaccettature ed è da sempre oggetto di studio
in diversi campi.
La titolarità di autore si acquisisce quando un qualsiasi
soggetto crea (o contribuisce a creare) qualcosa a seguito
di un’elaborazione intellettuale; quando da vita ad
un’opera.
Assieme al titolo, l’autore acquista allo stesso tempo
rilevanza giuridica in tema di tutela del copyright ed
un’insieme di facoltà che hanno, in primo luogo, lo scopo
di riservargli in via esclusiva qualsiasi utilizzo dell’opera
per finalità economiche.
Differente l’approccio per i sistemi brevettuali, dove il
riconoscimento del diritto d’autore è subordinato al
rilascio di un brevetto o di una registrazione secondo le
norme stabilite dal Codice della Proprietà Industriale
5
.
Qualunque sia il suo approccio, nella creazione di
un’opera l’autore deve sempre rispettare due criteri
fondamentali:
5
Per un’analisi ulteriore dell’argomento si faccia riferimento agli interventi
sul Codice della Proprietà Industriale, Ghidini G., De Benedetti F., Codice
della Proprietà Industriale.Commento alla normativa sui diritti derivanti da
brevettazione e registrazione, Il Sole 24 Ore Pirola, 2006.
14
Introduzione al Diritto d’Autore
- L’ originalità
- La forma espressiva
Per originale si intende un qualcosa di innovativo, di
propositivo, che permetta di riconoscere la personalità,le
idee o i tratti distintivi di un autore.
Affinchè sia tutelabile, un’opera necessita anche di un
minimo grado di originalità (in questo caso si parla di
bassa creatività) purchè non sia copia esatta di qualcosa
che già esiste.
Abbiamo detto più volte che l’opera dell’ingegno nasce
come elaborazione intellettuale e quindi come idea.
L’idea, cosi com’è, si sviluppa unicamente nel pensiero
dell’autore e per emergere ha bisogno di
concretizzarsi.Per divenire opera, l’idea deve assumere
una forma, essere esteriorizzata al fine di renderla
comunicabile a terzi.Questo è il concetto di forma
espressiva.
Questi i presupposti: originalità e forma espressiva alla
base di ogni creazione e totale inscindibilità tra autore e
opera.
In genere l’autore è facilmente riconoscibile per
l’apposizione del suo nome o pseudonimo sul supporto
dell’opera.Il riconoscimento si rivela più complesso per le
15
Introduzione al Diritto d’Autore
cosiddette opere collettive o composte, per opere
sviluppate per committenza ed opere elaborate.
Le opere collettive sono aggregati di opere minori o parti
di opere dove è presente il contributo di diversi autori (o
co-autori). Tipici esempi sono le riviste, i giornali o le
enciclopedie.In questo tipo di opere, è considerato autore
finale il soggetto che si occupa della raccolta dei singoli
elaborati e che li riorganizza nell’opera definitiva.
L’azione creativa viene dunque attribuita a chi seleziona i
contenuti e li adatta ad una creazione unitaria, senza
tuttavia limitare in alcun modo i diritti dei singoli autori
sui rispettivi contributi. L’opera collettiva, al contrario, è
limitante per chi la dirige poichè i suoi diritti di
utilizzazione economica dipendono dall’editore della
pubblicazione.
Un discorso e un approccio diverso si applicano ad un
altro tipo di opere sviluppate da un’insieme di soggetti.
Si tratta delle opere composte, dove il diritto d’autore
appartiene a tutti i co-autori su base comune e tutti i
singoli contributi sono sullo stesso piano. Tutti gli autori
dell’opera in questione possono separatamente esercitare
i propri diritti morali, ma la differenza fondamentale sta
nel fatto che tutti devono essere d’accordo
nell’intraprendere iniziative volte a modificare o rendere
16
Introduzione al Diritto d’Autore
nota l’opera nel suo complesso
6
.Un esempio sono le
opere coreografiche e pantomimiche.
Nelle opere per committenza, un soggetto-autore crea, su
commissione, un opera per un soggetto-fruitore (spesso il
datore di lavoro) a cui vanno i benefici economici.
Il soggetto-autore detiene sempre e comunque i diritti
morali della sua creazione ma è il committente a stabilire
le modalità di fruizione finale,tipo di utilizzazione
economica e i vantaggi derivanti dall’opera
7
.
La normativa sul diritto d’autore prevede anche i casi in
cui un’opera venga manipolata e trasformata in qualcosa
di nuovo, una creazione derivata a cui si attribuisce il
nome di opera elaborata. Per elaborazione si fa
riferimento, ad esempio, alle traduzioni, alle
trasposizioni da una forma artistica ad un’altra, agli
adattamenti o ai veri e propri rifacimenti. La legge regola
in che modo e in che misura debbano avvenire tali
modifiche e stabilisce che il permesso (spesso stabilito
tramite licenze) di elaborazione deve essere sempre
richiesto e accordato dall’autore dell’opera originaria.
Una volta ottenuto il consenso, l’autore della “nuova”
opera potrà diffonderla e presentarla come propria.
6
Riferimenti sulle opere e relativi soggetti sono consultabili nel testo di
Ferretti A., Diritto d’Autore, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2007, p.
42-49.
7
Greco P., Vercellone P., I diritti sulle opere dell’ingegno, Torino, 1974.
17
Introduzione al Diritto d’Autore
Infine, per concludere il discorso, si può far riferimento
alle opere prodotte con l’ausilio delle nuove tecnologie
che dissimulano la figura dell’autore relegandola nello
spazio della virtualità come entità evanescente. In questo
contesto l’autore è manipolabile e occultabile, spesso
messo in secondo piano.Internet e la multimedialità
svuotano l’autore del suo vecchio significato, lo
sminuiscono e lo rendono un semplice ingranaggio nel
meccanismo del profitto universale.
Il tema della multimedialità,del rapporto autore-opera
nell’era del digitale e del nuovo diritto d’autore verrà
approfondito ulteriormente nei successivi capitoli di
questo lavoro.
1.3 Tipologia di opere del diritto d’autore, ieri e oggi
Esistono numerose tipologie di opere oggetto del diritto
d’autore, e per ognuna di esse la normativa ha delineato
diverse caratteristiche. Gli articoli 1-5
8
della legge sul
diritto d’autore forniscono tutti gli elementi necessari per
8
Per la dettagliata consultazione degli articoli della legge n.633 22 Aprile
1941, si rimanda all’ Appnedice Legislativa alla fine di questo volume.
18
Introduzione al Diritto d’Autore
individuare le opere tutelate, sottolineando che l’opera è
da considerarsi tutelabile solo qualora rispetti i criteri di
creatività, qualsiasi sia la sua forma espressiva.
Quello che segue è un elenco esplicativo delle varie opere
tutelate riconducibili a diversi ambiti di applicazione,
ovvero:
- Alla Letteratura : di cui fanno parte opere letterarie,
drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, in
forma sia scritta che orale.
- Alla Musica : opere e composizioni musicali (con o
senza parole), opere drammatico-musicali, e
variazioni musicali che costituiscano un’opera
originale.
- Alle Arti Figurative : opere relative a scultura,
pittura, disegno, incisioni e simili, compresa la
scenografia.
- Al Teatro : opere coreografiche e pantomimiche
(con o senza traccia scritta).
- All’Architettura : disegni e opere dell’architettura,
opere del disegno industriale con carattere
creativo.
- Alla Cinematografia : opere cinematrografiche
(mute o con il sonoro).
19
Introduzione al Diritto d’Autore
- Alla Fotografia : opere sviluppate tramite il mezzo
tecnico fotografico o con tecniche simili.
Con l’affermazione di alcune direttive comunitarie
9
degli
anni Novanta, la legge sul diritto d’autore si è rinnovata
estendendo l’elenco delle opere protette a:
- Programmi per elaboratore
- Banche Dati
Di quest’ultime opere e di quelle multimediali, si parlerà
ampiamente nel successivo capitolo dedicato alle nuove
tecnologie.
Restando nell’ambito del tema principale di questo
volume (Il Copyright ed Internet), risulta utile fare una
breve analisi sulle alcune tipologie di opere, in quanto
esse rappresentano il punto di partenza per qualsiasi
elaborazione a livello multimediale
10
.
Le opere letterarie sono considerate le opere più
tradizionali esistenti. Un’opera letteraria ha come fine
9
Si fa riferimento alle direttive 96/9/CE e 91/250/EEC, rispettivamente
sulla tutela giuridica delle banche dati e sulla tutela giuridica dei programmi
per elaboratore.Le singole direttive sono riportate nel dettaglio e
consultabili on-line all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/.
10
Per una panoramica approfondita a livello giuridico sulle tipologie di
opere dell’ingegno e loro tutela si veda “ Fabiani M., Il diritto d’autore
all’alba del XXI secolo, Bollettino SIAE, 1995.
20
Introduzione al Diritto d’Autore
ultimo la lettura, anche se l’elemento cardine è la parola
(scritta o parlata). Rientrano tra le creazioni tutelabili sia
le opere prettamente letterarie come racconti o poesie, sia
quelle simili come trattati, saggi, articoli e così via.
Queste opere vengono catalogate anche in base ai
contenuti, assumendo una connotazione con finalità
didattiche, scientifiche o addirittura religiose nel caso di
sermoni, salmi e argomentazioni inerenti i sacri testi.
Nella medesima categoria di opere ritroviamo le opere
drammatiche caratterizzate da una base letteraria ma
indirizzate al teatro, come le commedie o i musical.
Per quanto riguarda le opere musicali, facciamo
riferimento ad ogni genere di espressione musicale che
presenti una successione elaborata di suoni e pause.
Parlando di opere musicali, la legge intende
composizioni che sfruttino il suono come componente
primaria.Per questo motivo, riviste e tomi che trattano di
musica (di genere quindi letterario) non sono
riconducibili a questa tipologia di opera.
La normativa è chiara anche in caso di “opere derivate”
(di cui si è parlato in precedenza). Nel caso in cui un
soggetto, o magari lo stesso autore del componimento,
decidano di attuare una “variazione musicale”
modificando lo status originale di una canzone,