Premessa 2
blema di come ottenere, e poi mantenere, il consenso: la
legittimità dell’azione ha, in altre parole, bisogno della
legittimazione popolare.
Come si inserisce, quindi, la comunicazione
dell’Esercito nell’ambito dei processi di evoluzione e di
riforma che la Pubblica Amministrazione italiana ha vis-
suto specialmente a partire dai primi anni Novanta? Qua-
li sono le sfide del comunicatore istituzionale
dell’Esercito Italiano di oggi? Quali le difficoltà di “porta-
re” l’Esercito ai media, e quindi all’opinione pubblica?
Sono queste le domande cui si cercherà di dare rispo-
sta in questo lavoro.
Capitolo primo
La legge 150/2000. Il caso dell’Esercito italiano
1.1. Introduzione.
Intorno alla “comunicazione pubblica” sono nate asso-
ciazioni professionali, si tengono corsi di Laurea, si orga-
nizzano convegni e rassegne e sono state perfino pro-
mulgate leggi; eppure si tratta di un’espressione, come
spesso capita nell’ambito della comunicazione, che indica
un campo dai confini incerti ed in continua evoluzione.
Il dibattito sull’importanza della comunicazione degli
enti pubblici verso i cittadini è iniziato negli anni Novan-
ta, con la promulgazione della legge 142/90, ed ha rag-
giunto il suo culmine con l’approvazione della legge
150/2000, con cui la disciplina delle attività di comunica-
zione presso gli enti pubblici ha trovato la propria defini-
tiva collocazione.
Nel particolare, quest’ultima legge, denominata "Di-
sciplina delle attività di informazione e comunicazione
delle pubbliche amministrazioni" nasce dalla necessità di
riorganizzare le attività di informazione e di comunica-
zione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa
quella svolta dagli uffici stampa. Si propone come nor-
mativa quadro, che ufficializza l'attività degli uffici
stampa, riconosce la professionalità degli addetti e rego-
lamenta l'attività degli uffici stampa e degli uffici relazio-
ni con il pubblico.
Capitolo primo 4
Scheda n. 1. Normativa di riferimento.
Le principali fonti normative di riforma nel campo della
Comunicazione pubblica sono:
- la legge 142/90, che ha riformato le autonomie locali;
- la legge 241/90, sul procedimento amministrativo;
- il decreto legislativo 29/93, sulla privatizzazione del
pubblico impiego.
- la legge 59/97, che pone le basi per una revisione or-
ganizzativa dell’amministrazione statale con un mas-
siccio trasferimento di funzioni e competenze dallo
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la legge 127/97, in tema di semplificazione e snelli-
mento amministrativo. Il cittadino può ricorrere
all’autocertificazione e alle dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà ed è dovere d’ufficio di accettazione
della dichiarazione sostitutiva;
- la legge 198/98, chiamata anche Bassanini Ter;
- il decreto legislativo 80/98, sulla privatizzazione del
Pubblico Impiego;
- il decreto legislativo 387/98, sulla privatizzazione del
Pubblico Impiego;
- il decreto del Presidente della Repubblica 403/98, re-
golamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplifica-
zione delle certificazioni amministrative;
- il decreto legislativo 267/2000, testo unico delle auto-
nomie locali;
La legge 150/2000. Il caso dell’Esercito Italiano 5
- la legge 150/2000, sulla disciplina delle attività di co-
municazione presso gli enti pubblici;
- regolamento applicativo della legge 150/2000, appro-
vato il 2 agosto 2001 dal Consiglio dei Ministri;
- decreto del Presidente della Repubblica del 21 set-
tembre 2001, n. 422, recante "Regolamento per l'indi-
viduazione dei titoli professionali del personale da u-
tilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le
attività di informazione e comunicazione e disciplina
degli interventi formativi”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
31 ottobre 2001, recante "Struttura di missione per la
comunicazione e informazione ai cittadini”;
- direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 13
dicembre 2001, sulla formazione e la valorizzazione
del personale delle pubbliche amministrazioni”;
- direttiva 7 febbraio 2002 “Attività di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni”.
Capitolo primo 6
1.2. Strutture, competenze e professionalità.
La 150/2000 rappresenta per la comunicazione pubbli-
ca in Italia un punto di arrivo e nello stesso tempo un
punto di partenza. Con essa, infatti, la comunicazione
pubblica cessa di essere un’attività residuale delle ammi-
nistrazioni per diventare una vera e propria funzione, le-
gittimata e riconosciuta alla pari delle altre linee di attivi-
tà svolte dalle organizzazioni pubbliche.
La legge prevede specifiche strutture a supporto
dell’attività di comunicazione. Queste strutture si posso-
no suddividere in relazione alla tipologia di messaggio
veicolato e alla funzione prioritaria a cui sono dedicati
questi apparati: sono strutture informative il portavoce e
l’ufficio stampa; sono strutture comunicative gli uffici per
le relazioni con il pubblico (Urp) e gli sportelli per il cit-
tadino, gli sportelli per le imprese e gli sportelli polifun-
zionali.
Con il portavoce si individua la persona legata all'or-
gano di vertice dell'amministrazione da un rapporto fi-
duciario e che affianca l'ufficio stampa nello svolgimento
dell'attività di informazione rivolta verso i mass-media.
L'attività di comunicazione – affidata agli uffici rela-
zioni con il pubblico – è secondo la legge 150/2000 è indi-
rizzata ai cittadini singoli o associati e finalizzata a:
- garantire l'esercizio dei diritti di informazione,
accesso e partecipazione di cui alla legge
241/90;
La legge 150/2000. Il caso dell’Esercito Italiano 7
- agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai
cittadini anche attraverso l'illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative e l'in-
formazione sulle strutture e sui compiti nelle
amministrazioni medesime;
- promuovere l'adozione di sistemi di intercon-
nessione telematica e coordinare le reti civiche;
- attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica
della qualità dei servizi e di gradimento degli
stessi da parte degli utenti;
- garantire la reciproca informazione fra l'ufficio
relazioni con il pubblico e le altre strutture o-
peranti nell'amministrazione, nonché fra gli
stessi Urp delle varie amministrazioni.
L'attività di informazione – affidata agli uffici stampa e
al portavoce – secondo la legge 150/2000 è diretta verso i
media e deve assicurare il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
Nella 150/2000 è previsto che le amministrazioni pub-
bliche individuino, nell'ambito delle proprie dotazioni
organiche, il personale da adibire alle attività di informa-
zione e di comunicazione e ne programmino la forma-
zione.
Il regolamento che individua i titoli per l'accesso alle
professioni è il DPR 422/2001. Per il personale degli uffici
stampa, viene chiesta l'iscrizione all'Ordine dei giornali-
sti, mentre per il personale degli uffici relazioni con il
pubblico il titolo richiesto è il diploma di laurea in scien-
Capitolo primo 8
za delle comunicazioni o, in alternativa, un diploma di
laurea corredato da un master o corso di perfezionamen-
to in materia di comunicazione pubblica.
Il regolamento stabilisce inoltre che, in fase di prima
applicazione, le amministrazioni pubbliche possano con-
fermare l'attribuzione delle funzioni di comunicazione e
di informazione al personale che già le svolge, anche in
assenza dei requisiti previsti, soltanto dopo un apposito
percorso formativo.
La legge 150/2000 si applica a tutte le amministrazioni
pubbliche (il cui elenco si può desumere dall'art. 1 del
decreto legislativo 165/2001), ad esclusione delle regioni.
Una parte della legge (dall'art. 11 all'art. 16) è diretta però
solo alle amministrazioni statali e riguarda le norme sui
piani di comunicazione e le campagne pubblicitarie.
Recentemente è intervenuta la direttiva di attuazione
della legge 150/2000, emanata dal Ministro per la funzio-
ne pubblica il 7 febbraio 2002. I punti qualificanti della
direttiva sono due: la comunicazione interna, come fatto-
re strategico per ridare senso di appartenenza e dignità
professionale agli operatori del settore pubblico, e il ruo-
lo del coordinamento e della comunicazione integrata,
quale strumento indispensabile per attuare iniziative di
comunicazione efficaci. Il coordinamento è necessario, in-
fatti, per procedere in maniera sinergica e coerente nel-
l'attuazione delle strategie di comunicazione.
La direttiva, inoltre, individua nel piano di comunica-
zione lo strumento idoneo per la realizzazione degli o-
biettivi strategici.
La legge 150/2000. Il caso dell’Esercito Italiano 9
1.3. La 150/2000 e l’Esercito.
Dall’analisi complessiva dell’applicazione della
150/2000 da parte dell’Esercito emergono luci ed ombre,
in analogia a quanto evidenziato dal 2° monitoraggio na-
zionale sullo stato d’attuazione della legge nelle pubbli-
che amministrazioni (Dipartimento per la Funzione pub-
blica e Associazione italiana della comunicazione pubbli-
ca e istituzionale, settembre 2003).
Gli aspetti positivi riguardano la trasparenza informa-
tiva verso l’esterno, assicurata dalla creazione di alcuni
numeri verdi (cfr. fig. 2), l’istituzione del portavoce con i
compiti indicati dalla stessa legge, la pubblicazione del
piano di comunicazione annuale e lo svolgimento delle
funzioni di Comunicazione e Pubblica Informazione assi-
curate, rispettivamente, dall’Ufficio Risorse Organizzati-
ve e Comunicazione e dall’Ufficio Pubblica Informazione
(cfr. cap. 3.2. e successivi).
All’entrata in vigore della legge, la Forza armata ha
“sanato” la situazione degli operatori della Comunica-
zione e Pubblica Informazione impiegati al momento allo
Stato Maggiore, stipulando una convenzione con
l’Università degli Studi Roma Tre per l’attivazione di due
corsi, rispettivamente di 120 e di 90 ore, in “Comunica-
zione pubblica e istituzionale e pubblica informazione”.
Capitolo primo 10
Scheda n. 2. Numeri verdi messi a disposizione dalla
Forza armata per venire incontro alle esigenze del citta-
dino.
Numero dedicato alla promozione dei
concorsi per l'arruolamento. Risponde la
Sezione Comunicazione e Marketing del-
l'Ufficio Risorse Organizzative e Comuni-
cazione dello Stato Maggiore dell'Esercito
. Il servizio è automatizzato.
Numero dedicato al monitoraggio sulla
Qualità della vita. E' garantito l'anonima-
to per chi chiama. Il numero è attivo 24
ore su 24 con operatori.
Numero dedicato al monitoraggio sulla
Qualità della vita. E' garantito l'anonima-
to per chi chiama. Il numero è attivo 24
ore su 24 con operatori.
Le materie oggetto dei corsi di formazione hanno ri-
spettato le indicazioni della legge, comprendendo, tra le
altre materie, elementi di diritto dell’informazione, mar-
keting e analisi sociale.
Per il restante personale in servizio nella struttura ter-
ritoriale in qualità di addetti alla promozione del reclu-
tamento e pubblica informazione (cfr. cap. 3.4.) non sono
state stipulate analoghe convenzioni, ma è stata prevista
la frequenza ai corsi di Forza armata (cfr. cap. 3.6.).
La legge 150/2000. Il caso dell’Esercito Italiano 11
Gli aspetti negativi riguardano essenzialmente la ca-
renza di personale iscritto all’Albo dei giornalisti. Il
comma 2, art. 9 della legge prevede la presenza presso
l’Ufficio Stampa di giornalisti iscritti all’Albo e di un co-
ordinatore che ne diriga le attività. Il personale militare
impiegato presso l’Ufficio Pubblica Informazione, quindi,
dovrebbe possedere lo specifico requisito professionale
pena l’esercizio abusivo della professione.
Come noto, la legge 3 febbraio 1963, n. 69 “Ordina-
mento della professione di giornalista” recita: “È istituito
l'Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti pro-
fessionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e
continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti co-
loro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retri-
buita anche se esercitano altre professioni o impieghi”.
Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine dei giornalisti
della Lombardia e docente a contratto di Diritto
dell’informazione presso l’Università degli Studi di Mi-
lano Bicocca e presso l’Università Iulm di Milano, nella
ricerca “I praticanti giornalisti nella legge e nella giuri-
sprudenza”, ha scritto:
“La legge istitutiva dell’Ordine (n. 69/1963) riconosce
(all’articolo 34) tre figure di giornalisti: a) della carta stampata;
b) della radio; c) della televisione. Il Contratto nazionale di la-
voro giornalistico 2001-2005 aggiunge (in via sperimentale per
un periodo biennale) una quarta figura, quella del redattore del
giornale elettronico. La legge 150/2000 crea una quinta figura,
Capitolo primo 12
quella del giornalista redattore degli uffici stampa (della pub-
blica amministrazione)”.
Tralasciando la categoria dei professionisti, alla quale
il militare non può aspirare a causa del preesistente rap-
porto di lavoro continuativo a tempo indeterminato con
le Forze armate, l’unica via percorribile sembra essere
quella dell’iscrizione all’albo dei pubblicisti.
Tale iscrizione si può ottenere in due modi: svolgere
per due anni un’attività giornalistica non occasionale e
retribuita regolarmente o essere impiegati già impiegati
presso un ufficio stampa riconosciuto con carattere di
continuità all’entrata in vigore della 150/2000 e svolgere
un’effettiva attività di carattere giornalistico.
Questi requisiti mal si sposano con la normativa vigen-
te e con gli impegni della Forza armata.
Innanzi tutto, i trasferimenti, gli spostamenti dovuti ai
cambi d’incarico e alla progressione di carriera e gli im-
pegni operativi dell’Esercito moderno portano il persona-
le a frequenti cambi di sede. Inoltre, la delibera del Con-
siglio nazionale dell’Ordine del 9 giugno 2003 che ha ri-
conosciuto che “l’attività giornalistica svolta all’interno degli
uffici stampa, sia del settore pubblico che privato, è da ritenere
una delle tipologie in cui si estrinseca la professione ed è per-
tanto da tutelare come le altre”, prevede anche che possano
iscriversi all’Albo soltanto coloro che già lavoravano
presso un ufficio stampa all’entrata in vigore della
150/2000 e che possano comprovare con idonea docu-
mentazione la concreta ed effettiva attività svolta.
In questo caso vi è una vera e propria carenza norma-
tiva che di fatto impedisce la possibilità di usufruire della
La legge 150/2000. Il caso dell’Esercito Italiano 13
delibera del giugno 2003 per i militari dell’Esercito. Infat-
ti, al contrario di quanto in atto per il Servizio Pubblica
Informazione del Gabinetto del Ministro (circ. 14 ottobre
1950 a firma del Ministro della Difesa pro-tempore Ro-
dolfo Pacciardi), per l’Ufficio Pubblica Informazione del-
lo Sme non esiste un decreto del Ministero della Difesa
che lo definisca quale Ufficio Stampa, benché ne svolga
tutte le funzioni.
Pertanto, fermo restando l’attuale normativa, l’unica
possibilità per il militare impiegato presso un Comando
o Ente in qualità di addetto stampa che voglia iscriversi
all’albo dei Giornalisti è quella di intraprendere una col-
laborazione continuativa e retribuita con una Testata
giornalistica regolarmente iscritta al Tribunale e fare do-
manda di iscrizione alla sede regionale di residenza al
termine del periodo minimo fissato dalla legge.
Per quanto attiene all'Ufficio Relazioni con il Pubblico,
l’Esercito non dispone di una struttura accentrata, ma di-
spone di una serie di Nuclei Informativi per il Pubblico
(Nip) distribuiti sul territorio e incentrati sui Distretti Mi-
litari, che fungono da sportelli per il pubblico.
I Nip assolvono ai compiti assegnati dalla legge 150
del 2000 alle Pubbliche Amministrazioni, fornendo un
punto di assistenza e di contatto tra i cittadini e le Istitu-
zioni. I Nip forniscono le indicazioni necessarie per par-
tecipare al reclutamento del personale militare della For-
za armata, sulle posizioni concorsuali dei singoli candi-
dati, sullo stato giuridico e sull'avanzamento del persona-
le in servizio, sul trattamento economico e la gestione
Capitolo primo 14
della documentazione caratteristica, sulle procedure per
la cessazione dal servizio attivo.
I Nip svolgono le seguenti funzioni ed attività:
- attività informativa generale e d'istituto;
- comunicazione di marketing (scuole, Istituti
vari ecc.);
- consulenza sugli arruolamenti della Forza
armata;
- ricezioni domande per arruolamenti;
- ricezione di istanze;
- rilascio documentazione (stati di servizio,
fogli matricolari, stati di servizio, etc.).
L'Esercito ha attivato, al momento, 24 Nip, dislocati a
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania,
Catanzaro, Chieti, Como, Firenze, Genova, Lecce, Milano,
Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Salerno, Tori-
no, Trento, Udine e Verona.
La legge 150/2000. Il caso dell’Esercito Italiano 15
1.4. Caratteristiche della Comunicazione militare.
Le questioni concernenti le Forze armate, il loro im-
piego e le scelte di politica militare stanno vivendo nel
nostro paese un momento di rinnovato interesse presso i
media e presso la stessa pubblica opinione. Anche il
mondo degli esperti e degli addetti ai lavori mostra una
nuova sensibilità circa gli atteggiamenti del pubblico ed i
possibili mutamenti di tendenza. “La data che ha segnato
questo significativo risveglio dell’attenzione è senza dubbio
quella corrispondente alla crisi del Golfo Persico, nel 1990-91,
sfociata poi nella guerra, cui alcuni reparti delle Forze armate
italiane si sono uniti alla coalizione internazionale sotto co-
mando Onu”. (Farina, p. 194, 1993)
Nella comunicazione militare entrano in gioco le esi-
genze di segretezza proprie delle Forze armate, la neces-
sità dei media di spettacolarizzare l’evento e dei vincoli
politici molto forti.
A tal proposito, la stessa legge 150/2000, prevede
all’articolo 1, comma 4 che tali attività vengano realizzate
“nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di
segreto d'Ufficio, di tutela della riservatezza dei dati persona-
li”.
La sfida del comunicatore istituzionale dell’Esercito,
dunque, è quella di cercare delle modalità sempre più in-
novative per migliorare l’immagine e far conoscere al cit-
tadino il mondo militare, conformando le citate esigenze
di sicurezza.