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L’indagine che qui si propone intende verificare in che
termini il sistema multilaterale dell’Organizzazione Mondia-
le del Commercio abbia risentito di tali sviluppi.
La questione dell’incidenza dei diritti individuali sulle rego-
le del commercio internazionale non è, in assoluto, nuova.
Essa rappresenta, infatti, la riproposizione, in ottica gius-
internazionalistica, del tema relativo al rapporto tra etica e
commercio.
Tuttavia, non vi è dubbio che tale questione abbia acquisi-
to negli ultimi anni connotati largamente inediti, che hanno
avviato un vasto dibattito nella comunità scientifica e che
giustificano ampiamente l’opportunità di un’indagine in ma-
teria.
In primo luogo, deve registrarsi la graduale estensione ra-
tione materiae e personarum del processo di liberalizza-
zione del commercio internazionale e, conseguentemente,
del campo d’azione dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio. Tale estensione ha reso assai più probabili ri-
spetto al passato eventuali conflitti tra le norme che pro-
muovono la liberalizzazione degli scambi commerciali ed i
meccanismi di garanzia previsti a livello internazionale per
la salvaguardia dei diritti individuali.
Con particolare riguardo all’allargamento
dell’Organizzazione, è da segnalarsi poi l’emersione del fe-
nomeno del c.d. “dumping sociale”, che incide in special
modo sulla tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori. Es-
so si concretizza nella possibilità per quegli Stati di nuova
adesione nei cui ordinamenti le condizioni di lavoro sono
meno tutelate (da ultimo, la Cina) di usufruire, grazie
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all’apertura dei mercati, di vantaggi concorrenziali assai si-
gnificativi rispetto ai Paesi sviluppati, potendo produrre a
costi minori beni e servizi. In quest’ultima prospettiva, le
conquiste ottenute con l’innalzamento delle tutele sociali
rischiano, traducendosi in costi superiori nel processo pro-
duttivo, di determinare delle ripercussioni negative sulle
economie nazionali; d’altra parte, i Paesi meno sviluppati
hanno scarso interesse a introdurre sistemi di garanzie so-
ciali più evoluti a fronte del vantaggio economico che li
contraddistingue.
L’intento di questa indagine è quello di presentare gli ar-
gomenti trattati oltre che in chiave giuridica, anche da un
punto di vista che tenga conto di elementi di natura econo-
mica e di comunicazione, in coerenza con il mio percorso di
studi.
Proprio per il taglio dato al mio lavoro, ho ritenuto opportu-
no utilizzare fonti giuridiche e riviste specializzate, ma an-
che informazioni prese da articoli della stampa quotidiana
(soprattutto per quanto riguarda il caso della Cina).
Nello specifico, nel primo capitolo ho voluto dare una pano-
ramica generale sul percorso storico-evolutivo delle rela-
zioni istituzionali ed economiche tra i Paesi, risultato di un
processo che viene identificato con l’espressione “globaliz-
zazione economica”. In questo scenario, ho esaminato i
primi progetti di accordi tra Stati, in particolare quelli a ga-
ranzia della tutela dei diritti dei lavoratori, che sono stati
realizzati dapprima su base individuale e poi come risultato
di un’azione coordinata all’interno di fori internazionali.
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Nel secondo capitolo, mi sono occupata più specificata-
mente dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO),
partendo dalla sua origine, passando per le sue disposizio-
ni più rilevanti rispetto al tema trattato e agli effetti socio-
economici di queste disposizioni. Tra le più importanti pre-
visioni, illustrate nei case study esaminati, troviamo i dazi
anti-dumping, i dazi compensativi, le misure di salvaguar-
dia, nonché le eccezioni all’applicazione di determinate
condizioni del GATT.
Il terzo capitolo è invece dedicato all’interazione delle Or-
ganizzazioni Internazionali nella tutela dei diritti umani ed
agli strumenti internazionali considerati alla base della co-
operazione intergovernativa in subiecta materia. Viene evi-
denziato in tale contesto il ruolo dell’Organizzazione Inter-
nazionale del Lavoro (ILO) e l’importanza di una sua azione
coordinata con la WTO per garantire il rispetto dei diritti dei
lavoratori.
Nel quarto capitolo è preso in considerazione il caso della
Cina, la prassi seguita per la sua adesione alla WTO, , le
condizioni che sono state richieste per la sua adesione,
quelle che non vengono ancora rispettate e le conseguenze
che ciò comporta.
Infine, nell’ultimo capitolo presento una prospettiva
dell’evoluzione della tutela futura dei diritti dei lavoratori,
auspicando una più stretta collaborazione a tal scopo tra le
Organizzazioni presenti nello scenario internazionale.
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CAPITOLO 1
PIANO E OGGETTO DELL’INDAGINE. PROBLEMA DELLA
TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI E GLOBALIZZA-
ZIONE DELL’ECONOMIA. IL RUOLO DELLA WTO.
“Vi è ormai nell’ordine economico una
vita internazionale di singolare intensi-
tà. Gli interessi industriali, agricoli,
commerciali, finanziari dei diversi pa-
esi si compenetrano a tal punto, le
maglie di questa rete si stringono così
fittamente che esiste di fatto una co-
munità economica universale. Ma que-
sta comunità non si è affatto costituita
seguendo le regole del diritto. Si tratta
di un mercato che obbedisce alle sole
leggi della concorrenza, nel quale la
fortuna, l’audacia, la forza sono le
condizioni del successo. Sarà possibile
elevarsi da questa comunità di fatto ad
una di ordine superiore, e costituire fra
le nazioni che la compongono un in-
sieme di legami giuridici accettati da
tutte e che formino tra loro una vera e
propria società?”
Léon Bourgeois, Pour la Société des
Nations,1908
1
1
Bourgeois, Pour la Société des Nations, Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1910 disponibile anche sul sito
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1920/bourgeois-bio.html.
11
1.1. Premessa: Alle radici della globalizzazione economica.
Le origini della globalizzazione sono state a lungo studiate.
Una delle tesi più accreditate evidenzia come tutto comin-
ciò con l’aumento delle relazioni politiche e commerciali tra
gli Stati con il Colonialismo, che portò all’espansione com-
merciale delle Potenze europee verso i loro possedimenti,
e che culminò poi con lo scoppio della Prima Guerra Mon-
diale.
Globalizzazione significa oggi soprattutto interdipendenza
economica tra i Paesi, scambi commerciali intensificati, in-
vestimenti esteri e movimenti di capitali.
Tutto questo in un mercato che, proprio in quanto globale è
fuori dal controllo dei singoli Stati nazionali e soffrirebbe di
un vuoto di qualsivoglia regolamentazione, se tale vuoto
non fosse colmato da organizzazioni intergovernative universali e
regionali.
E ancora, globalizzazione significa maggiore concentrazione
di capitali o ricchezze in mano a pochi, ma anche disoccu-
pazione. Questa è prodotta dalla concorrenza dei Paesi a
basso salario, che porta i lavoratori dei Paesi più ricchi a
sentirsi in competizione con quelli dei Paesi poveri.
Dal momento che tutto il mondo è ormai un unico mercato,
in esso si scambiano merci (beni finanziari, reali e servizi)
secondo il meccanismo della domanda-offerta e la fissazio-
ne del prezzo avviene là dove tali variabili s’incontrano. È
la risultante delle scelte dei membri della classe sociale
che comprende multinazionali, ricchi mediatori e investitori.
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La globalizzazione e lo sviluppo di imprese multinazionali
possono essere visti come una sorta di internazionalizza-
zione del capitalismo, che implica una delocalizzazione del
lavoro; per questo esso viene richiesto e trasportato da un
luogo all’altro del pianeta attraverso comunicazioni veloci
(Internet su tutte).
L’attuale processo di globalizzazione si distingue dalle in-
terdipendenze dei mercati riscontrate nel passato, fonda-
mentalmente per tre motivi: il maggior volume degli scambi
di beni e servizi, l’impressionante velocità con cui essi si
realizzano ed il coinvolgimento di nuovi soggetti (soprattut-
to istituzioni intergovernative) nel diritto internazionale.
Questo fenomeno incide sulla protezione dei principali dirit-
ti dell’uomo e del lavoratore: essi non appartengono più al-
la domestic jurisdiction ma rientrano nell’interesse
dell’intera comunità internazionale la quale esorta i singoli
Stati ad adottare ogni misura di carattere legislativo, ammi-
nistrativo e giudiziale per accrescere la tutela dei diritti
umani.
In effetti in questo nuovo scenario, il cd. “livellamento ver-
so il basso” delle condizioni ambientali, lavorative e sociali,
risulta per Governi e grandi imprese lo strumento più im-
mediato per il taglio dei costi di produzione necessario per
rimanere sul mercato. Ciò può determinare delle forme (più
o meno gravi) di violazione dei diritti dell’uomo nei luoghi di
lavoro. Ci si riferisce in particolar modo a quei diritti previ-
sti dalle Convenzioni internazionali dell’Organizzazione In-
ternazionale del Lavoro (ILO), le quali hanno per oggetto la
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libertà di associazione e contrattazione collettiva
2
, la proi-
bizione del lavoro forzato
3
, la non discriminazione sul lavo-
ro
4
e l’eliminazione delle forme di sfruttamento del lavoro
minorile
5
. Considerato che gli stessi diritti sono riconosciuti
e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, dal Patto sui diritti civili e politici, dal Patto sui
diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione eu-
ropea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e dalla Carta sociale europea
6
, si può affer-
mare che gli standards delle condizioni lavorative previsti
da queste norme siano a protezione di fondamentali diritti
umani.
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2
Convenzione ILO n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, ratificata ed
eseguita dall’Italia con legge 23/03/58, n. 367 (suppl. ord. G.U. 17/10/58, n. 97).
3
Convenzione ILO n. 29, sul lavoro forzato, 1930, ratificata dall’Italia con legge 29/01/34, n. 274 (G.U.
03/03/1934, n. 53).
4
Convenzione ILO n. 111 sulla discriminazione (impiego e professione), 1958, ratificata dall’Italia con
legge 06/02/1963, n. 405 (G.U. 06/04/1963, n. 93).
5
Convenzione ILO n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile, ratificata dall’Italia con legge
25/05/2000 n. 148 (G.U. 12/06/2000 n. 135).
6
Trattato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa n. 163 del 3 maggio 1996.
7
Di Turi, “Globalizzazione dell’economia e diritti fondamentali in materia di lavoro” in Rivista di diritto
internazionale, 2000, p. 115.