2gestionali tese a migliorare la propria efficienza e quindi la propria
competitività.
Basilea 2 è frutto dell’attenta evoluzione dei limiti mostrati dall’Accordo
del 1988 sul quale si sono concentrati le attenzioni dei governatori dei paesi
più sviluppati al mondo riuniti nel cosiddetto Comitato di Basilea e,
conclusosi con l’approvazione del testo definitivo del Nuovo Accordo
Internazionale sul Capitale delle Banche il 26 giugno del 2004. In
particolare l’evoluzione del processo di credito che si viene a descrivere
mostra come esso non viene più a dipendere da giudizi di natura soggettivo
– qualitativi del responsabile di banca ma dall’analisi di parametri oggettivi –
quantitativi valutati attribuendo un rating.
Il lavoro è suddiviso in 4 capitoli, e lo scritto che segue si propone di
“ fotografare ” in maniera quanto più chiaro come viene a configurarsi la
nuova finanza d’impresa, e quindi la gestione dei processi di credito alla
luce del recente Accordo di Basilea 2.
Per tale motivo nel primo capitolo viene inquadrato, nella prima parte, il
concetto di Basilea e illustrato come il patrimonio della banca, cioè i loro
mezzi propri, svolga un ruolo fondamentale nella gestione dei rapporti col
settore imprese e famiglie, e per questo fine si giunse alla necessità nel 1988
di ricorrere al primo Accordo di Basilea per la tutela dei risparmiatori, che
prevedeva un patrimonio non inferiore all’8 % dei prestiti erogati. Nella
seconda parte alla luce dei limiti derivanti dal primo Accordo si viene a
descrivere “ l’architettura ” complessiva del Nuovo Accordo sui requisiti
3patrimoniali attraverso un analisi distinta dei vari pilastri dei quali è
composto.
Dunque la nuova normativa impone, a differenza della precedente
che, il rapporto tra patrimonio delle banche e credito erogato non sia fisso
ma dipenda dalla rischiosità dei creditori misurata in modo oggettivo
attribuendo un rating a ciascuno di loro. Alla luce di ciò ne segue che il
rating delle imprese diventa la variabile fondamentale per regolare l’accesso
al credito ed il costo relativo, sicché nel momento della selezione della
clientela da affidare e della gestione dei relativi crediti la preferenza delle
banche non è più rivolta come nel precedente Accordo verso i clienti più
remunerativi, ma l’attenzione si sposta sulla “ qualità ” del cliente. Questo
sarà oggetto della trattazione del secondo capitolo. Le nuove regole
riconoscono nello strumento del rating non solo un giudizio sul merito
creditizio ma permettono la classificazione delle aziende in classi di rischio.
L’emissione del rating può avvenire, a seconda della discrezione di ciascun
istituto di credito, mediante un approccio standard basato sul ricorso al
“voto” di agenzie esterne o, un approccio di rating definito internamente.
Nel terzo capitolo alla luce dell’importanza del rating, quale variabile
strategica per la gestione dell’attività creditizia, si descrive come compito
delle imprese sia di impostare una strategia finalizzata a migliorare il proprio
rating per cogliere i benefici che derivano dal miglioramento del processo
del credito. Infatti Basilea 2 premierà le imprese con rating ottimale, le quali
di conseguenza si vedranno migliore l’accesso al credito. In questo quadro
4acquista importanza la funzione finanza che, alla pari della funzione
commerciale, produttiva e tecnologica, deve assumere un ruolo centrale
nella vita aziendale e, in particolare l’enfasi deve essere posta sugli aspetti di
pianificazione. Il successo delle strategie aziendali viene quindi a dipendere
dalla capacità di costruire progetti imprenditoriali fondati su adeguati analisi
degli scenari di mercato e dei rischi e delle opportunità delle diverse
alternative.
Nel quarto ed ultimo capitolo vengono illustrati quelli che sono gli
interrogativi, nonché timori delle parti coinvolte in merito
all’implementazione dell’Accordo di Basilea 2, la cui completa operatività si
avrà solo a fine 2007. Intorno al tema di Basilea si sono sviluppati negli anni
dibattiti, convegni spesso non propositivi per approfondire le varie
tematiche quanto come “ contesto ” per permettere ai vari soggetti
interessati di alimentare e sostenere le proprie convinzioni. Così mentre le
imprese, specie quelle di piccola dimensione lamentano rischi connessi al
razionamento del credito e di aumento del suo costo, di contro gli istituti
creditizi., negando questi timori, sostengono il fine principale del Nuovo
Accordo e, dunque che comporterà l’introduzione di nuove misure per il
presidio dei rischi. Gli effetti tuttavia non sono immediati ma, si potranno
lentamente nel tempo. Nel frattempo è bene osservare che questo
presuppone, a differenza di quanto finora accaduto, un nuovo rapporto
collaborativo tra banche e imprese, specificatamente con riferimento a una
maggiore diffusione delle informazioni, a un utilizzo più razionale delle
5stesse, e conseguente miglioramento della valutazione del merito di credito.
Le imprese quindi potranno farsi affidare da un numero ristretto di banche,
o meglio che praticheranno le condizioni migliori. Questo nuovo rapporto
sarà improntato per l’appunto sulla trasparenza reciproca.
In chiusura di questa breve ma mi auguro comprensibile ed esauriente
introduzione di invito alla lettura, Dedico il presente elaborato ai miei
genitori, i quali tenevano più del sottoscritto che giungessi alla conclusione
di questo ciclo di studi, che, tuttavia, a parere dello scrivente costituisce
solo un piccolo passo verso un grande traguardo.
6Capitolo I
L’accordo di Basilea 2
1. Il Comitato di Basilea ed il primo Accordo di Basilea
Prima che il lettore si addentri in quel che è l’oggetto della trattazione è
bene chiarire quel che è il quadro nel quale si inserisce la nuova finanza
aziendale
1
, e quindi l’erogazione del credito.
Ciò che in ambito economico viene identificato con il termine “Basilea”
non è la denominazione di una località turistica come si potrebbe pensare,
ne tanto meno una legge bensì un “ accordo
2
” sulla vigilanza bancaria
3
.
In seguito al fallimento della Bankhaus Herstatt
4
, i rappresentanti degli
Stati del G10 istituirono un Comitato, che prese il nome dall’omonima città
ove si era adunato, appunto Comitato di Basilea
5
, a cui fu affidato il
1
Per approfondimenti sul tema si rimanda alla lettura del 3° capitolo.
2
È un corpo complesso di regole, formulate dal Comitato di Basilea
3
, che disciplinano l’attività di
assunzione del rischio da parte degli intermediari creditizi e finanziari.
3
Nel corso degli anni Ottanta si è passati da una “vigilanza strutturale”, o meglio da un controllo
diretto dell’Authority che influiva sulle scelte aziendali determinando la struttura competitiva del
sistema di intermediazione finanziaria, ad una “vigilanza prudenziale” finalizzata ad accrescere la
competizione tra le banche e migliorarne l’efficienza attraverso una libertà di scelte strategiche
sottoposte tuttavia al rispetto di alcuni vincoli, come quello dei requisiti patrimoniali minimi. De
Laurentis G., Impresa banche e mercati finanziari, Management, Egea, 2006, cap. 13
4
Infatti all’inizio degli anni Settanta “Alcune controparti dell’istituto tedesco effettuarono a suo
favore pagamenti irrevocabili in marchi per ingente ammontare, prima ancora di ricevere la
contropartita in dollari, in quanto”, a causa del fuso orario, “la giornata operativa sui mercati finanziari
statunitensi era appena iniziata : il valore delle transazioni in attesa di regolamento fu stimato in 200
U.S.$. Alcune banche stipularono altresì operazioni a termine con l’istituto tedesco; operazioni non
ancora regolate al momento della chiusura della Bankhaus Herstatt, e pertanto da sostituire. La
chiusura innescò una reazione a catena che perturbò i sistemi di pagamento e regolamento. La
corrispondente a New York sospese i pagamenti in dollari a valere sul conto della banca tedesca; le
istituzioni che quel giorno effettuarono versamenti in marchi a favore di Bankhauss Herstatt si
ritrovarono scoperte per l’intero valore di tali transazioni; numerosi istituiti newyorchesi rifiutarono di
eseguire pagamenti in proprio o per conto della clientela, fintantoché non avessero ricevuto conferma
dell’avvenuto accredito dei relativi controvalori …”. AA.VV., Basilea 2: il nuovo merito del credito.
Ipsoa, 2005.
5
Il Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria è un organismo di consultazione che si riunisce
periodicamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali con sede, appunto, a Basilea. Fu
isituito nel 1975 dai Governatori delle Banche Centrali dei paesi del G10 ( attualmente di Belgio,
Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti,
7compito di garantire il buon funzionamento e la stabilità del sistema
bancario a livello mondiale, nonché di evitare incidenti analoghi a quello
appena avutesi. Formalmente il Comitato non ha potere legislativo e/o
normativo ma durante l’attività plenaria formula le linee guida
6
per i paesi
aderenti :
- “ allo scopo di estendere e uniformare la regolamentazione di vigilanza a tutte le
istituzioni bancarie ” sicché nessuna impresa estera non ne sia esclusa o ne sia
priva ;
- “ rendere sempre più efficace la regolamentazione di vigilanza bancaria col
rafforzamento degli standard di sorveglianza e coordinamento tra le autorità
nazionali
7
”.
Il Comitato di Basilea ha prodotto nel tempo una serie di pareri rilevanti
per gli istituti di vigilanza dei singoli Paesi, ma alla luce di quanto
rappresentato dal rischio Herstatt ha concentrato principalmente la propria
attenzione sugli aspetti connessi al rafforzamento del sistema bancario
internazionale, fino a pervenire in quel che è stata la proposta del 1988 .
Questa esigenza è stata sollecitata dal fatto che nelle banche
8
il
patrimonio
9
riveste un ruolo fondamentale poiché contribuisce in maniera
rilevante al mantenimento dell’equilibrio economico, patrimoniale e
finanziario. Questo costituisce, inoltre, un elemento disciplinato dall’organo
Spagna, Svezia e Svizzera) con la finalità di formulare pareri tecnici
1
. Metelli F., Guida pratica a
Basilea 2 come cambia il rapporto banca-impresa, Il Sole 24 ore, Novembre 2006.
6
Questi pareri tecnici, predisposti dal Comitato di Basilea, non hanno valore nei singoli paesi se non
dopo il loro recepimento dalle rispettive Autorità Nazionali. De Laurentis G., Impresa banche e
mercati finanziari, Management, Il Sole 24 ore - Università Bocconi Editore - La Repubblica, 2006,
cap. 13.
7
“Il Comitato è formato dai soggetti che rappresentano le autorità che hanno responsabilità sulla
regolamentazione di vigilanza per il business bancario : le banche centrali e altri organismi di
vigilanza sui mercati delle nazioni partecipanti”. Metelli F., Guida pratica a Basilea 2, Il Sole 24 ore,
2006.
8
Art. 1 comma 1 lettera b : “ «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ” ,
dove in base all’art. 10 comma 1 : “ La raccolta del risparmio tra il pubblico e l’erogazione del credito
costituiscono l’attività bancaria ”. Banca d’Italia, Testo Unico Bancario, d.lgs. aggiornato aprile
2006.
9
Il patrimonio consente: a far fronte a perdite inattese, che potrebbero portare in caso di crisi a
ricadute sulla collettività; la stabilità del sistema nei periodi restrizione della politica monetaria ;
l’aumento di fiducia del mercato nella capacità dell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni ; la
fornitura di credito alle imprese, le quali creando occupazione rendono più solida l’economia ; al
momento della costituzione è elemento essenziale per l’avvio dell’attività creditizia attraverso la
realizzazione degli investimenti.
8di vigilanza del sistema creditizio, allo scopo di tutelare i terzi creditori, o
meglio i depositanti, dal rischio di riduzioni improvvise del valore delle
attività detenute dalla banca.
Fino al 1988, ogni paese regolava secondo propri criteri l’adeguatezza del
capitale delle banche.
Nel corso degli anni Ottanta la crescente competizione internazionale
mise in evidenza le condizioni di disparità esistenti tra i diversi sistemi di
regolamentazione del capitale nei diversi paesi, sicché dopo varie
consultazioni
7
il Comitato
10
ha proposto l’adozione di un accordo fondato
su requisiti minimi di capitale uniformi per le banche attive a livello
internazionale, definito comunemente “ Accordo di Basilea ”.
L’accordo di Basilea del 1988
11
, per la prima volta, ha stabilito delle
regole
12
precise sui requisiti di capitale, che “ legano ” gli stessi ai rischi
13
connessi con le attività
14
poste in essere dalle imprese bancarie. Nonostante
inizialmente fosse rivolto alle banche attive a livello internazionale ed aventi
sede in uno dei paesi membri del G10, l’Accordo negli anni successivi è
stato ratificato da oltre 100 paesi.
Gli obiettivi perseguiti dal nuovo sistema erano sostanzialmente due :
1) salvaguardare la stabilità delle singole banche e del sistema bancario
attraverso l’introduzione di requisiti di capitale
15
obbligatori correlati al
rischio ;
10
Organo consultivo istituito nel 1975.
11
Metelli F., Basilea 2 che cosa cambia, Il Sole 24 ore, Milano, 2005
12
In proposito afferma il Metelli : “La normativa sull’adeguatezza patrimoniale delle banche si fonda
sui seguenti semplici principi base : 1) ogni attività posta in essere dall’impresa bancaria comporta
l’assunzione di un certo grado di rischio (oggi convenzionalmente distinto in rischio di credito e
rischio di mercato); 2) il rischio deve essere quantificato e supportato da capitale (che deve essere
“adeguato”, da cui la denominazione della normativa)”. Metelli F., Basilea 2 che cosa cambia, Il Sole
24 ore, Milano, 2005.
13
Precisa il Metelli : “ Si decise cosi di introdurre il requisito patrimoniale minimo, dapprima
calcolato solo sul rischio creditizio …” correlato appunto all’intermediazione creditizia. Ibidem.
14
L’attività bancaria si configura principalmente come un attività creditizia ma esercita anche “ ogni
altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o
strumentali ..” Art. 10 comma 3, Banca d’Italia, Testo Unico Bancario, d.lgs. aggiornato aprile 2006.
15
Precisa il Metelli : “la definizione di capitale è intesa in questo caso come “capitale di vigilanza”. A
riguardo, il procedimento per la formazione dello stesso è contenuto nelle Istruzioni di vigilanza per le
banche della Banca d’Italia. Un'altra nozione di capitale … è quella di capitale economico, richiesto a
92) ridurre le disparità competitive
16
fra le banche attive a livello
internazionale attraverso l’introduzione di regole omogenee.
Con l’accordo del 1988 venne previsto, dunque, un requisito
patrimoniale minimo obbligatorio uguale all’8 %
17
a fronte di qualsiasi
tipologia di rischio assunto da un istituto bancario, e ciò significava che il
rischio riconducibile alle attività assunte doveva essere opportunamente
quantificato
18
e doveva essere sempre coerente con il vincolo costituito
dalla dotazione patrimoniale della banca. Ciò può essere rappresentato con
la formula
Qualora ciò non accada, nasce l’obbligo di intervenire ricomponendo
l’attivo a favore di attività non rischiose e/o ridurre l’attivo e/o aumentare
il patrimonio.
Nel 1996 venne apportato un emendamento
20
all’Accordo, il quale
estese l’applicazione dell’adeguatezza patrimoniale al rischio di mercato
21
copertura dei rischi determinati analiticamente secondo logiche economiche- finanziarie e non più in
base a normative o standard ”. Metalli F., Basilea 2, che cosa cambia, Il Sole 24 Ore, 2005.
16
Ciascuno aveva un diverso sistema di regolamentazione del capitale
17
Precisa il Metelli : “Per le banche appartenenti a gruppi bancari il calcolo è effettuato sulla scorta di
un coefficiente del 7 %”. Ibidem.
18
La quantificazione del rischio di credito
23
avviene tramite una tabella di coefficienti che
trasformano il valore contrattuale di un attività in una quota rappresentativa
21
del rischio stesso. I
coefficienti sono di due tipi : 1) il fattore di conversione che si applica alle attività fuori bilancio ; 2) il
coefficiente di ponderazione, che si applica anche alle attività per cassa.
19
È il risultato del valore dell’attività per un coefficiente stabilito dalla norma ( coefficiente di
ponderazione o fattore di conversione ).
20
L’introduzione di tale normativa è stata recepita a livello comunitario con la direttiva 98/31 del 22
giugno 1998 e recepita dal legislatore italiano.
21
Il rischio di mercato consiste nel rischio di perdite derivanti dagli andamenti sfavorevoli dei prezzi
di mercato, i tassi di cambio e corsi azionari. Tuttavia osserva il Metelli F., Guida pratica a Basilea 2,
Il Sole 24 ore, 2005 : “ L’importo rappresentativo dai rischi di mercato è basso anche a causa della
metodologia con cui tali rischi vengono calcolati. ... nell’attuale impostazione normativa, il
portafoglio di trading viene valutato a prezzi correnti, con la conseguente imputazione a conto
economico di plusvalenze e minusvalenze ”. Diversa è la situazione per il portafoglio crediti i cui si
manifestano in conto economico solo in presenza di inadempienze significative.
Patrimonio di vigilanza
t 8 %
Attivo ponderato per il rischio di credito
19
+ Attivo ponderato per il rischio di mercato
10
per le esposizioni relative al portafoglio di trading
22
e per le esposizioni in
valuta e in commodities
23
.
Tuttavia sulla base del vigente Accordo l’adeguatezza del patrimonio
bancario si basa essenzialmente sul rischio di credito
24
“teorico” delle
controparti. Questo prevedeva quattro categorie di ponderazioni ( tabella
1 ), sia per le operazioni attive in bilancio sia per quelle fuori bilancio, le
quali vengono valutate sulla base dell’esistenza di garanzie, la natura dei
debitori
25
e i paesi di residenza di questi ultimi.
22
Riguarda l’insieme delle attività di compravendita su strumenti finanziari : gestione portafoglio
titoli di proprietà, trading azionario e su strumenti finanziari derivati
23
Wilkipedia enciclopedia universale : Nel linguaggio comune e commerciale per commodity si
intende ogni merce o materiale tangibile ed essenziale nel processo produttivo, mentre nel linguaggio
tecnico-finanziario la definizione di commodity si applica ad un bene quando ricorrono due
condizioni: il possesso di un suo valore economico intrinseco e di scambio e la negoziazione in una
Borsa o in un mercato organizzato. Per commodity investment si è, piuttosto, inteso tradizionalmente
l’acquisto di azioni e obbligazioni di imprese specializzate nella produzione di prodotti di base o
nell’estrazione e lavorazione delle materie prime.
24
Infatti Metelli osserva, : “… dai pochi ma significativi dati sul sistema bancario italiano … desunti
dai bilanci del 31 dicembre 2005” il patrimonio di vigilanza è 139,8 miliardi di euro mentre il
patrimonio allocato a fronte dei rischi 97,30 miliardi di euro, di cui il 92,30 % è assorbito dai rischi di
credito e il 7,70 % è assorbito dai rischi di mercato. “Questi dati quindi forniscono una chiara
rappresentazione di come il sistema bancario (italiano) agisca principalmente da intermediario
creditizio per cui ne segue che la quota maggiore di capitale è allocata a fronte dei rischi di tipo
creditizio”. Metelli F., Basilea 2 che cosa cambia, Il Sole 24 ore, 2005.
25
Sulla base del Primo Accordo erano previste tre categorie di debitori : l’impresa è la più rischiosa
perché fortemente esposta alle dinamiche di mercato e a quelle delle congiuntura economica; la banca
è la categoria intermedia; gli enti sovrani hanno il grado meno elevato, e dunque una solvibilità
maggiore.
11
Attività
Ponderazioni
In bilancio
Fuori bilancio
0 %
Contante e valori
assimilati; crediti verso
banche centrali dei paesi
OCSE; titoli di Stato
emessi da governi dei
paesi OCSE.
Impegni analoghi
all'erogazione di credito
con scadenza inferiore
ad 1 anno.
20 %
Crediti verso banche
multilaterali di sviluppo e
crediti garantiti da tali
istituzioni o da titoli
emessi dalle medesime;
titoli emessi da enti
pubblici statunitensi.
Impegni di firma legati
ad operazioni
commerciali
(crediti documentari
con garanzia reale).
50 %
Mutui integralmente
assistiti da garanzia
ipotecaria su immobili
residenziali che sono, o
saranno, occupati dal
mutuatario oppure che
sono locati.
Facilitazioni in
appoggio
all'emissione di titoli;
altri impegni
all'erogazione di credito
con scadenza
superiore ad un anno.
100 %
Crediti verso imprese
private; partecipazioni in
imprese private; crediti
verso banche e governi di
paesi non OCSE.
Sostituti diretti del
credito (fidejussioni e
accettazioni); cessioni di
attività prosolvendo,
con rischio di credito a
carico della banca.
Tabella 1 : Le ponderazioni di rischio previste dall’Accordo di Basilea del 1988 a seconda della
categoria di debitori. Fonte : Banca d’Italia, Accordo Internazionale sulla valutazione del patrimonio e sui
coefficienti patrimoniali minimi, in '' Bollettino Economico '', N. 11, 1988 Allegato