La nuova normativa sul recesso, di cui all’art. 2473 c.c., prevede un ampliamento
significativo della casistica dell’istituto, integrabile con ipotesi autonome, visto in
un’ottica di tutela delle minoranze e comunque del singolo socio, sia pure
costituendo nel contempo uno strumento di delicato utilizzo in funzione
dell’integrità del patrimonio sociale ed agli estremi per la sopravvivenza stessa
dell’ente.
La nuova disciplina è, peraltro, tra quelle che maggiormente rispecchiano la
duplice prospettiva della nuova società a responsabilità limitata, personalistica e
capitalistica, e l’ottica dell’intera riforma che si snoda tra l’autonomia privata e la
regolamentazione con diritto imperativo a tutela dei vari interessi in gioco.
Dopo un’introduzione generale sulla nuova S.r.l., il nostro studio analizzerà le
diverse fattispecie che giustificano l’uscita dalla compagine sociale, i soggetti
legittimati ad esercitare il diritto di recesso, le modalità di tale esercizio, e, infine,
la disciplina sulla liquidazione delle quote.
Nella parte finale ci si propone inoltre di segnalare un ventaglio di formule tipo che
potranno essere adottate nella stesura di clausole statutarie.
Desidero però precisare che il presente studio non presume di porsi come una
risposta ai vari problemi sollevati recentemente dalla dottrina, né intende
scavalcare le sue conclusioni; al contrario, terrà conto dei rilievi e delle
osservazioni già formulati, utilizzandoli là dove si dimostrino pertinenti.
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1. LA NUOVA SRL: PROFILI GENERALI
1.1. La nuova S.r.l. nella riforma delle società di capitali
La riforma del diritto societario in materia di società a responsabilità limitata
trova i propri principi generali nell’art. 3, comma 1 della legge delega, 3
ottobre 2001, n. 366 (d’ora in poi: la legge delega).
Il legislatore delegante ha inteso ispirare la riforma in base alle seguenti
direttrici, che in particolare attengono:
a) all’attribuzione al tipo societario di un complesso organico ed autonomo di
norme, (differenziandola così dalla precedente struttura di rinvio alle norme
sulle S.p.A.), modellato sulla centrale rilevanza del socio nonché dei
rapporti contrattuali dei soci fra di loro (lettera a);
b) alla previsione di un’ ampia autonomia statutaria (lettera b);
c) alla libertà delle forme organizzative, nel rispetto del principio della
certezza nei rapporti con i terzi (lettera c).
Come osserva la relazione tecnica (c.d. Relazione Mirone) al primigenio schema di
decreto legislativo, poi sfociato nel definitivo D. Lgs. n. 6 del 7 gennaio 2003, la
legge di riforma si muove nella prospettiva di un’integrale revisione del modello
3
sociale come finora conosciuto, caratterizzandolo nell’intenzione di un’elevata
elasticità e imperniandone la struttura intorno ai soci ed ai loro rapporti personali
1
,
con particolare attenzione al soddisfacimento delle esigenze della piccola e media
impresa.
Preliminare ad ogni altro è l’intento di rimediare ai difetti della tecnica legislativa
codicistica, e disciplinare quindi la S.r.l. con un “autonomo ed organico complesso
di norme”, abbandonando l’imperfetta modalità del rinvio alla disciplina della
società azionaria, che tante incertezze interpretative aveva in precedenza suscitato,
e segnando già così sul piano della compiutezza regolamentare l’indipendenza e
distanza tipologica rispetto alla S.p.A.
La stessa relazione indica come la società a responsabilità limitata cessi di essere
una “piccola società per azioni” tendendo viceversa ad affrancarsi da tale modello
e a conquistarsi uno spazio autonomo e funzionale, sottraendosi alle rigidità di
questa, per avvicinarsi invece per certi versi alle società personali, pur continuando
a godere del beneficio della responsabilità limitata.
La S.r.l. riformata sembrerebbe dunque muoversi in due direzioni contrapposte:
nella direzione di un modello articolato sulla falsariga della S.n.c. oppure in quella
di un modello assimilabile alla S.p.A.
Molto spesso il legislatore prevede una disciplina che ricalca il modello
capitalistico, attribuendo maggior rilievo all’organizzazione rispetto al socio, ma
consente ai soci di adottare una soluzione differente, coincidente o affine con le
1
Ed è forse questo, prima e più di ogni altro, l’aspetto della riforma che ha indotto i primi
commentatori a proclamare la contaminazione della nuova S.r.l. con il mondo delle società
personali, fino a far parlare di “società di persone a responsabilità limitata”.
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regole proprie delle società di persone. Altre volte, il legislatore detta regole
conformi al modello personalistico, nell’ottica della valorizzazione della persona
dei soci; attribuisce però ai medesimi la facoltà di derogare a tali norme, con
l’adozione di una scelta improntata al modello capitalistico.
L’autonomia del regime legislativo rispecchia peraltro una divaricazione della
nuova S.r.l. dalla società azionaria a livello anzitutto dei contenuti normativi.
Per un verso, infatti, il programmato ampliamento dell’autonomia statutaria si
caratterizza qui in termini pervasivi rispetto al generale obiettivo di allargamento
degli spazi di autonomia enunciato con riferimento a tutte le società di capitali,
stante il massimo grado di disponibilità negoziale consentito alla S.r.l. dalla sua
chiusura al mercato dei capitali di rischio.
Per altro verso, l’autonomia statutaria si connota specificamente quanto alla S.r.l.
per la riconosciuta “rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i
soci”. Tale terminologia evoca la necessità che, nella regolamentazione di questi
ultimi, la fonte contrattuale sia fortemente valorizzata rispetto a quella legale,
proprio perché appare giustificato, consentire ai soci di una società di minore
dimensioni quale la S.r.l., di modellare i propri rapporti secondo le specifiche
esigenze del caso concreto, non quindi, come avviene nella società per azioni,
movendo dall’assunto di una loro sostanziale anonimità o comunque di
un’indifferenza rispetto alle loro qualità personali.
Dell’autonomia contrattuale così in principio liberata, è peraltro un essenziale
riscontro la programmata “libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio
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di certezza nei rapporti con i terzi”. Sotto questo aspetto, la nuova S.r.l. ambisce ad
appropriarsi dei medesimi benefici in termini decisionali e gestionali (snellezza,
semplicità, duttilità) caratteristici della S.n.c., ferma però l’irresponsabilità
personale dei soci o dell’unico socio; e più in particolare, di consentire l’adozione
di schemi organizzativi affrancati dal rigore della collegialità
2
.
In conclusione, il vantaggio competitivo della nuova S.r.l. è quello della sua
massima elasticità: della sua capacità cioè di adattarsi quale veste organizzativa
multiforme e versatile all’impresa piccola e media, da utilizzare per l’esercizio di
società personale con limitazione di responsabilità o come società di capitali con
nucleo sociale forte.
2
L’istanza di libertà organizzativa già espressa sotto forma di principio generale al comma 1° lett. c
si traduce poi nelle più analitiche indicazioni contenute al comma 2° lett. e, con cui si prescrive al
legislatore delegato di riconoscere “ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative,
ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con
particolare riferimento alle azioni di responsabilità”.
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1.2. Il diritto di recesso: profili della nuova disciplina
Il legislatore disciplina ex novo il recesso del socio, ossia il diritto del socio di
ottenere dalla società il rimborso delle proprie quote sulla base di criteri di
calcolo determinati dalla legge, laddove dissenta dalla modifica di alcuni
elementi che sono in tal modo elevati dal legislatore al rango di presupposti
della partecipazione (e dell’investimento ad essa sotteso) nella organizzazione
societaria.
Il legislatore, superando gli angusti confini entro cui la disciplina previgente
limitava la sfera di operatività dell’istituto, ove tale diritto aveva carattere
eccezionale ed era ammissibile in poche e tassative ipotesi di modificazioni
dell’atto costitutivo
3
, prevede sia il recesso convenzionale, sia numerose
fattispecie di recesso legale, inderogabilmente introdotte a tutela del socio
4
.
Prevede altresì i criteri e le modalità di determinazione della quota di
liquidazione, nonché le modalità di pagamento della corrispondente somma da
parte della società.
3
E’ il caso del cambiamento dell’oggetto o del tipo sociale, o del trasferimento della sede all’estero,
ex art. 2437 c.c. vecchio testo.
4
Si è infatti considerato, secondo quanto espresso dalla Relazione Mirone “che in società come
quella a responsabilità limitata la partecipazione del socio è ben difficilmente negoziabile sul
mercato e che, quindi, in caso di sua oppressione da parte della maggioranza, ridotta portata
concreta possono assumere rimedi di tipo risarcitorio o invalidante”.
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