7
Tuttavia, si deve tener conto che tale struttura esplica le proprie funzioni
e persegue le proprie finalità all’interno dell’ordinamento statale, il quale
ha mostrato più volte il suo interesse per tale materia.
Il legislatore statale ha infatti emanato una apposita legge per la
disciplina del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali o per la
regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo (legge n. 426/1942
abrogata dal d.lgs. n. 242/1999 e legge n. 91/1981), è intervenuto per dare
una soluzione a specifici problemi attinenti, in particolare, alla frode
sportiva e al doping (legge n. 401/1989, concernente gli “Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza
nello svolgimento di competizioni agonistiche” e legge n. 376/2000
contenete la “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping”); recentemente, poi, ha cercato di regolare i rapporti
tra la giustizia statale e quella sportiva attraverso la legge n. 17 ottobre
2003, n. 280.
La progressiva importanza assunta dal fenomeno sportivo, i numerosi
interventi dello Stato in tale ambito, nonché i vari contrasti verificatisi tra
quest’ultimo e l’organizzazione sportiva, hanno spinto la dottrina ad
individuare una giusta e precisa collocazione del fenomeno sportivo
all’interno della realtà statuale.
In un primo tempo, la dottrina, in particolar modo M. S. Giannini, ha
applicato la teoria sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, formulata da
S. Romano, al fenomeno sportivo: quest’ultimo costituirebbe un vero e
proprio ordinamento giuridico che viene ad esplicare le proprie funzioni e
a perseguire le proprie finalità all’interno dello Stato, ma che allo stesso
tempo si distingue da esso in quanto dotato di un proprio apparato
organizzativo, di propri soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, e di un
proprio sistema normativo.
8
La prevalente dottrina ha sempre sostenuto la validità di tale tesi;
recentemente, però, la teoria pluralista è stata messa in discussione da una
ulteriore ipotesi ricostruttiva, in chiave statualistica, del fenomeno
sportivo, formulata da L. Di Nella, secondo il quale esso deve essere visto
non come un ordinamento giuridico, originario ed autonomo, ma come
fenomeno rientrante all’interno dell’ordinamento statale.
Oggetto di tale lavoro sarà, di conseguenza, lo studio dei rapporti
sussistenti tra ordinamento statale e fenomeno sportivo alla luce di
entrambe le teorie poc’anzi accennate, in modo tale da poter individuare
quale sia l’esatta collocazione di tutta l’organizzazione sportiva all’interno
dello Stato italiano.
A tal fine, dovranno essere esaminati tutti quegli aspetti del settore
sportivo in cui viene ad operare anche l’ordinamento statale attraverso i
propri atti normativi o l’intervento dell’autorità giudiziaria.
La tesi verrà suddivisa così in due parti: nella prima, dopo un breve
cenno all’evoluzione storica dello sport e delle varie organizzazioni
internazionali e nazionali, quali il C.I.O., il C.O.N.I. e le federazioni,
verranno esposte le due teorie formulate a proposito del fenomeno
sportivo, ossia quella pluralistico-ordinamentale e quella statualistica.
Nella seconda parte, invece, si cercherà di delineare quale sia la
relazione sussistente tra il fenomeno sportivo e lo Stato italiano; verranno
così prese in considerazione quelle specifiche materie la cui disciplina è
dettata sia dalle norme sportive che da quelle statali.
Dopo una breve trattazione delle norme costituzionali che possono
essere riferite, pur indirettamente, al fenomeno sportivo, inteso sia come
attività umana che come organizzazione stabile e permanente, l’analisi
proseguirà con lo studio del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali,
dopo la loro riforma avvenuta con il d.lgs. n. 242 del 1999 che ha attribuito
9
esplicitamente natura di diritto pubblico al primo e di diritto privato alle
seconde.
In particolare, verrà affrontato il problema concernente la necessità o
meno dell’attribuzione, da parte dello Stato, della natura giuridica di diritto
pubblico al C.O.N.I., alla luce anche della teoria pluralistico-ordinamentale
e della impostazione statualistica del fenomeno sportivo.
Sempre sotto il profilo organizzativo, dovranno essere prese in
considerazione anche le federazioni sportive nazionali, le quali, pur
essendo state riconosciute quali associazioni private, mantengono tuttavia
alcune funzioni di rilevanza pubblicistica, come dispone esplicitamente il
d.lgs. n. 242 del 1999.
Un altro aspetto che sottolinea i rapporti sussistenti tra settore sportivo e
Stato è quello della normativa sportiva; si tratta di determinare quale sia la
sua efficacia nell’ambito dell’ordinamento statale tramite l’esame della
giurisprudenza che si è pronunciata più volte su tale problema,
individuando, inoltre, la sussistenza di posizioni giuridicamente rilevanti di
fronte all’esercizio di alcuni poteri appartenenti agli organi di vertice
dell’organizzazione sportiva.
Strettamente connesso alla questione intorno alla sussistenza o meno di
situazioni giuridiche soggettive in rapporto ai provvedimenti delle
federazioni nazionali, è l’esame della giustizia sportiva, da intendersi quale
insieme di istituti previsti dagli statuti e dai regolamenti federali finalizzati
a dirimere le controversie che possono insorgere tra gli associati (sia
persone fisiche che società o associazioni sportive) o tra questi ultimi e la
rispettiva federazione d’appartenenza; dopo una breve analisi dei vari tipi
di giustizia presenti all’interno del settore sportivo, verrà messo in luce
come gli stessi siano visti ed interpretati in base all’ottica dell’ordinamento
statale, mediante lo studio sia della giurisprudenza che della dottrina.
10
Infine, a completamento dell’indagine, si dovranno esaminare due
ulteriori aspetti del fenomeno sportivo; il primo, relativo all’illecito
sportivo, ai suoi rapporti con l’illecito penale e al problema della liceità o
meno di tutte quelle attività sportive ritenute violente o pericolose; il
secondo attinente alla qualificazione e alla disciplina del rapporto di lavoro
sportivo, dato che la sua regolamentazione deriva non solo dalle
disposizioni federali, ma anche da quelle statali (l. n. 91 del 1981).
Tutti questi argomenti verranno analizzati tenendo presente soprattutto
le due ipotesi ricostruttive del fenomeno sportivo, ossia la tesi pluralistico-
ordinamentale e l’impostazione in chiave statualistica; al termine
dell’esame di tutte le problematiche si cercherà poi di individuare la
precisa collocazione del settore sportivo all’interno dell’ordinamento
giuridico generale e di determinare quale delle due ipotesi ricostruttive
meglio rispecchi la reale situazione di tutto il fenomeno all’interno dello
Stato italiano.
11
PARTE PRIMA
IL FENOMENO SPORTIVO
12
CAPITOLO PRIMO
IL FENOMENO SPORTIVO E LA SUA EVOLUZIONE
1. DEFINIZIONE DI SPORT
La nozione di sport, allo stato delle conoscenze attuali, non è ancora
chiara ed univoca: essa può assumere diversi significati, mutevoli fra loro,
a seconda della prospettiva da cui viene osservato il fenomeno sportivo .
Le definizioni tentate sino ad ora ne mettono in risalto soltanto alcuni
aspetti come, ad esempio, il gioco, l’esercizio fisico, l’intensità,
l’agonismo o l’istituzionalità; nessuna di queste però risulta
completamente accettabile poiché non si giunge ad una sintesi in grado di
unificare, in maniera razionale, tutte le conoscenze che si sono acquisite
intorno al fenomeno sportivo. Manca, in altre parole, un’idea centrale che
colleghi queste conoscenze in un sistema unitario e coerente, idoneo a
consentire una visione generale del fenomeno.
Così per la filosofia, incline a prospettive universalizzanti, lo sport è
una sorta di categoria primordiale dell’agire umano rintracciabile “in ogni
sforzo che non nasce da una imposizione ma rappresenta un impulso
liberissimo e generoso della potenza vitale”
1
; gli storici, che invece mirano
a ricercare una continuità cronologica nelle vicende umane, chiamano
“sport” qualsiasi gioco o esercizio, occasionale o organizzato, competitivo
o isolato, spontaneo o obbligato, che abbia un contenuto di movimento
fisico.
1
ORTEGA Y GASSET, Il tema del nostro tempo, SugarCo, Milano, 1985, pag. 78.
13
Per i sociologi, infine, “sport” è “l’attività di tempo libero la cui
peculiarità dominante è lo sforzo fisico, partecipe insieme del giuoco e del
lavoro, svolta in maniera competitiva che comporta regolamenti ed
istituzioni specifiche ed è suscettibile di trasformarsi in attività
professionale”
2
.
Si è inoltre cercato di evidenziare le caratteristiche principali e più
significative del fenomeno sportivo, ma sono stati tutti tentativi destinati a
fallire in ragione sempre dei differenti angoli visuali da cui si osserva lo
sport: così si attribuiscono, all’attività sportiva fattori educativi da parte del
pedagogista, profili etici dal moralista, valori culturali da parte del
sociologo e via dicendo.
La stessa cosa si è verificata quando si sono volute identificare le
funzioni dello sport che possono essere ricreative, agonistiche, estetiche, di
creazione di relazioni intersoggettive.
La nozione di sport, data dai vari rami delle scienze umane, risulta
quindi frammentaria; forse ciò può dipendere dall’ampiezza e dalla
complessità del fenomeno sportivo ma anche dalla insufficienza ed
eterogeneità dei dati e contributi conoscitivi di cui ci si può avvalere.
Le medesime incertezze si ritrovano all’interno della scienza giuridica:
in tale ambito la nozione di sport e di attività sportiva è rimasta ancora allo
stato embrionale.
Da parte di tutti, o quasi, gli studiosi della materia si è ormai accettata
l’esistenza dell’attività sportiva, distinta da altre attività umane, meritevole
di una particolare disciplina giuridica e comunque di un singolare
trattamento in sede di responsabilità penale o di responsabilità
extracontrattuale civile.
2
G. MAGNANE, Sociologia dello sport: il « loisir » sportivo nella cultura contemporanea, ed. it. a cura
di G. CATTANEO, La Scuola, Brescia, 1972, pag. 81.
14
Si sono volute anche inquadrare le varie discipline sportive in schemi
più o meno soddisfacenti, ma, nonostante questo, sono scarse le
enunciazioni che sono state fatte sull’argomento perché, o esse vengono
presupposte già enucleate, oppure sono esposte soltanto tramite brevi
cenni.
Anche la giurisprudenza non si è curata di mettere a fuoco il concetto di
sport, ma, probabilmente, la ragione di tale disinteresse risiede nel fatto
che tutte le problematiche, sollevate all’interno degli eventi sportivi,
toccano solamente alcuni aspetti parziali della materia e mai quello
centrale relativo alla stessa nozione di attività sportiva.
Della definizione di sport non se ne occupa neppure la legislazione,
sebbene in essa siano contemplate disposizioni che toccano vari aspetti del
settore, quali la tutela sanitaria, il professionismo sportivo,
l’organizzazione degli apparati e così via.
Tra i giuristi che hanno tentato di elaborare un concetto di sport è da
menzionare T. Perseo.
Egli parte dal distinguere il giuoco dallo sport in base alla serietà dei
fini di quest’ultimo e ne evidenzia le due principali caratteristiche:
anzitutto la competizione che “comprende qualsiasi attività, fisica o
intellettuale, che sia posta in essere in antagonismo con altri per riuscire
primi”
3
; poi, la presenza di un ordinamento sportivo, in quanto è necessaria
la creazione di una organizzazione dotata di potere ed autorità, in grado di
assicurare l’osservanza di una medesima regolamentazione e di garantire
l’unicità di contenuto e di carattere all’esercizio dell’attività sportiva.
Delineati così gli aspetti fondamentali del fenomeno sportivo, Perseo ne
deduce la seguente definizione: “L’attività sportiva è l’attività praticata da
chiunque… appartenente o no ad una federazione sportiva, che ha per
oggetto l’esercizio di sports ufficialmente riconosciuti dall’ordinamento
3
T. PERSEO, Analisi della nozione di sport, in Riv. dir. sport., 1962, pag. 140.
15
sportivo; attività non necessitata (che peraltro, può essere esercitata anche
in via esclusiva e con remunerazione) e ricreativa, ma non determinata da
intenti vacui, caratteristiche che la differenziano dal lavoro e dal giuoco;
…attività che si pone in essere…, particolarmente al fine agonistico di
primeggiare su antagonisti… nel corso di una competizione individuale o a
squadre, da svolgersi, di regola, sotto la direzione e vigilanza di arbitri o
giudici di gara, entro tempi e spazi definiti e secondo date regole…”
4
.
Altri due giuristi, Inigo e Alberto Marani Toro, hanno condotto uno
studio accurato sul fenomeno sportivo e sulla sua organizzazione;
anch’essi sottolineano le caratteristiche essenziali idonee ad identificare
l’attività sportiva e ricavabili sia dalla normazione che attraverso una
ricostruzione storica degli istituti. Esse sono: il movimento, il giuoco,
l’agonismo e l’istituzionalità.
Il movimento sportivo consiste, secondo gli autori, in “un movimento
del corpo volontario, caratterizzato dalla materialità o fisicità… in cui è
presente la partecipazione fisica dell’uomo rispetto a quella spirituale”
5
; il
giuoco, inteso nel suo significato più ampio, equivale ad un impulso di
libertà, senza un fine utilitaristico; l’agonismo è l’elemento più
caratterizzante dello sport moderno ed esprime “il fine di ottenere in un
determinato esercizio, un risultato migliore di quello dell’altro o degli altri
competitori o di quello conseguito dal soggetto stesso in precedenza”
6
;
infine l’istituzionalità è data dall’insieme di norme che regolano il fine e le
modalità dell’attività sportiva e da un “congegno organizzativo che
assicuri il rispetto delle regole da parte dei competitori e consenta
l’accertamento del risultato”
7
.
4
T. PERSEO, Analisi, cit., pag. 149.
5
I. e A. MARANI TORO, Gli ordinamenti sportivi, Giuffrè, Milano, 1977, pag. 53.
6
I. e A. MARANI TORO, Gli ordinamenti, cit., pag. 60.
7
I. e A. MARANI TORO, Gli ordinamenti, cit., pag. 60.
16
Un’altra definizione di sport è stata formulata da P. M. Piacentini;
secondo il giurista, lo sport è “l’attività ludica organizzata le cui regole
sono universalmente accettate e ritenute vincolanti da coloro che la
praticano ”
8
.
Anche F. P. Luiso sottolinea l’importanza della normazione all’interno
del settore sportivo: infatti afferma che “senza regole non può esistere
alcuno sport poiché esso è una attività convenzionale, dato che si fonda
quasi esclusivamente su regole accettate dai gareggianti ”
9
.
Anche se tali definizioni non forniscono un’idea generale ed
onnicomprensiva del fenomeno sportivo, dato che appartengono pur
sempre ad una prospettiva giuridica, non si può non rilevare come da esse
emergano quegli elementi fondamentali che differenziano e caratterizzano
lo sport rispetto alle altre attività umane: anzitutto la necessità di una
organizzazione permanente dotata di un potere autoritativo; poi la presenza
di regole che disciplinano l’attività sportiva; infine l’insieme dei soggetti
che accettano e riconoscono come vincolanti tali regole nel momento in
cui si dedicano all’attività medesima.
Sono tutti elementi questi che, già prima, agli inizi del XX secolo, sono
stati utilizzati da giuristi come W. Cesarini Sforza e M. S. Giannini per
costruire e per fondarvi la tesi concernente l’esistenza, accanto
all’ordinamento statale, di un ordinamento sportivo, originario, autonomo
e dotato del carattere della giuridicità.
8
P. M. PIACENTINI, Sport, in G. GUARINO (a cura di), Dizionario Amministrativo, Giuffrè, Milano,
1983, pag. 1425.
9
F. P LUISO, La giustizia sportiva, Giuffrè, Milano, 1975, pag. 3.
17
2. L’EVOLUZIONE STORICA DEL FENOMENO SPORTIVO: IL
PASSAGGIO ALL’AGONISMO A PROGRAMMA ILLIMITATO
Lo sport moderno, inteso come attività organizzata stabilmente e basata
su un sistema normativo universale e vincolante tutti coloro che si
dedicano alla pratica sportiva, ha origini piuttosto recenti: risale infatti alla
seconda metà del XIX secolo la nascita ed il progressivo sviluppo dei più
importanti apparati dell’organizzazione sportiva.
Prima di allora lo sport veniva senza dubbio praticato, ma solo da parte
delle classi sociali più elevate che si dedicavano ad alcune attività sportive,
in special modo all’equitazione, al tiro e alla scherma; si trattava
comunque di attività di mero svago e soprattutto esse costituivano lo
strumento di preparazione tecnica al duello che era il modo tipico di
risoluzione delle controversie di onore.
Invece, alla fine del XIX secolo, cominciarono a diffondersi nuove
pratiche sportive, vennero create nuove tecniche e nuove discipline, in
modo tale che le organizzazioni sportive dovettero assumere strutture
adeguate alle nuove dimensioni e funzioni dello sport e fornirsi di una
nuova regolamentazione più precisa e rigorosa.
Le cause dello sviluppo del settore sportivo furono molteplici, sia di
carattere storico, sociologico, politico, sia di ordine scientifico e
tecnologico: migliorarono, infatti, le comunicazioni e i trasporti; vi furono
progressi nell’attività industriale, venne creata l’energia elettrica; tutte
cause, queste, che contribuirono al miglioramento del livello di vita di
estese collettività e che portarono ad un nuovo modo di intendere e
praticare lo sport.
Così l’attività sportiva non venne più concepita come attività
occasionale, senza o con scarso spirito agonistico, ma, anzi, subì un
18
processo di razionalizzazione e perfezionamento; nacque l’impulso
agonistico tendente all’accertamento e al miglioramento, in senso assoluto,
dei risultati sportivi ottenuti.
Si verificò, come è stato affermato autorevolmente da A. Marani Toro, il
passaggio dall’agonismo occasionale o non programmato comprendente
“gli esercizi eseguiti isolatamente o con altri una volta tanto o
ripetutamente, con intenti agonistici, ma senza collegamenti tra loro”, ad
un agonismo a programma illimitato praticato “per l’accertamento ed il
progresso dei valori sportivi in senso assoluto”
10
, ossia senza limiti di
tempo e di spazio.
La differenza tra agonismo occasionale ed agonismo a programma
illimitato risiede proprio nell’aspetto organizzativo; è infatti fuori dubbio
che una attività praticata occasionalmente e senza alcun programma non
crei particolari problemi organizzativi, sia per quanto riguarda l’esecuzione
degli esercizi che per ciò che concerne l’organizzazione dei soggetti.
L’agonismo a programma illimitato, invece, necessita di una
organizzazione stabile, in grado di assicurare che gli esercizi sportivi siano
eseguiti secondo un programma che ne colleghi formalmente i risultati, sia
nello spazio che nel tempo, con tutti gli altri praticanti quel determinato
esercizio; diviene indispensabile predisporre nuovi meccanismi di
controllo, di accertamento e archiviazione dei risultati e creare organismi
idonei ad aggiornare e ad applicare le regole e a governare l’intero settore
sportivo
11
.
Questo nuovo concetto di sport, rivoluzionò tutta l’organizzazione
sportiva: è proprio l’agonismo a programma illimitato che porta alla
nascita e allo sviluppo delle varie associazioni sportive, di grado man
mano superiore, fino a dar vita alle federazioni nazionali ed internazionali.
10
A. MARANI TORO, Lineamenti del sistema dei giuochi sportivi e degli ordinamenti sportivi, in Riv.
dir. sport, 1969, pag. 44.
11
A. B. MARANI TORO, Sport, in Novissimo Digesto, UTET, Torino, 1971, vol. XVIII, pag. 45 e ss.
19
Infatti, le varie associazioni che riunivano gli atleti praticanti una
determinata disciplina sportiva, nacquero in principio in luoghi diversi. In
seguito, per permettere di organizzare ed attuare incontri tra i rispettivi
atleti, le stesse iniziarono a collegarsi tra loro, creando appositamente degli
organi provvisori atti all’organizzazione delle gare.
Successivamente, data la periodicità di tali incontri, queste associazioni
si trasformarono ben presto in organizzazioni stabili, di grado superiore,
che, in genere, assunsero la dimensione nazionale nelle federazioni.
Il medesimo processo si verificò anche a livello internazionale, proprio
per l’esigenza di consentire lo svolgimento di competizioni tra atleti di
nazionalità diversa; ciò avvenne tramite il collegamento permanente tra le
federazioni nazionali.
In tal modo furono create le federazioni internazionali, le quali
costituiscono tuttora delle istituzioni ludiche con compiti complessi, come
la diffusione dello sport, la promozione di nuove associazioni sportive e la
massima estensione della sfera dei praticanti l’attività sportiva agonistica.
Con lo sviluppo delle organizzazioni sportive, si avvertì anche la
necessità di creare regole scritte e precise, in grado di dettare una
disciplina uniforme per tutte le competizioni; inoltre, divenne
indispensabile istituire nuovi organi che potessero garantire l’applicazione
delle regole stesse e assicurare la risoluzione delle controversie sorte tra i
membri delle rispettive associazioni sportive.
Tali compiti furono affidati alle federazioni: anche oggigiorno, esse
svolgono, sia a livello nazionale che internazionale, l’attività normativa,
consistente nella promulgazione di statuti, regolamenti e codici sportivi.
20
3. LA FORMAZIONE STORICA DELLE ORGANIZZAZIONI
SPORTIVE ED IL LORO SVILUPPO: IL C.I.O., IL C.O.N.I. E LE
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
La nascita e lo sviluppo delle prime organizzazioni sportive sono legate
al ripristino dei giuochi olimpici, alla fine del XIX secolo; essi vennero
ristabiliti durante la riunione del Congresso internazionale degli sport
atletici, avvenuta il 16 giugno 1894, su iniziativa del barone De Coubertin.
Nel giorno stesso in cui furono indette le Olimpiadi, il Congresso
internazionale creò il Comitato olimpico internazionale (C.I.O.), assieme
alla Carta olimpica, quest’ultima consistente in una raccolta organica di
norme, di carattere precettivo, programmatico ed enunciativo, formanti lo
statuto dell’ente.
Il C.I.O. è una organizzazione internazionale, non governativa e senza
scopo di lucro, costituita in associazione con personalità giuridica, avente
sede a Losanna; la sua nascita è dovuta all’intento di creare vincoli stabili
tra tutti coloro che praticano lo stesso sport nei diversi Paesi, secondo i
principi della Carta olimpica.
I suoi membri, nominati per cooptazione, provengono dagli Stati che
hanno un Comitato olimpico nazionale riconosciuto dallo stesso C.I.O.
I fini istituzionali di questa associazione sono di carattere educativo,
culturale, etico e sociale e si riassumono nella difesa del movimento
olimpico e nelle propaganda del dilettantismo sportivo.
I suoi compiti principali consistono, anzitutto, nell’assicurare il regolare
svolgimento, con frequenza quadriennale, delle Olimpiadi;
nell’incoraggiare altre competizioni sportive anche diverse dai giuochi
olimpici ed infine nel garantire l’osservanza dei principi dell’olimpismo e
delle regole sportive fondamentali, sancite dalla Carta olimpica.