5
Dall’ utilizzo della carta stampata si è poi passati all’ utilizzo di nuovi strumenti di
comunicazione fino ad arrivare alla realizzazione delle cosiddette “pubblicazioni on line”,
cioè testi, articoli, editi su pagine web caratterizzati, come vedremo , da una propria
struttura e flessibilità.
Il mondo dell’ informazione ha così subito una forte trasformazione e al giornalismo
tradizionale sembra essersene affiancato un nuovo tipo, sicuramente più all’ avanguardia.
Si è venuta delineando, inoltre, una figura di giornalista diversa rispetto al passato, di cui
analizzerò i cambiamenti e le prospettive future.
A testimonianza dell’ evoluzione della professione giornalistica ho poi inserito nel mio
lavoro un’ intervista telefonica con il Caposervizio di Repubblica.it, il Dott. Massimo
Razzi. E’ stato per me importante questo confronto perché mi ha aiutato a comprendere
ancor di più come effettivamente viene svolto il lavoro all’ interno delle redazioni on line e
soprattutto è stato importante avere l’opportunità di conoscere direttamente l’ esperienza
di un professionista del settore, che ha lavorato precedentemente anche in redazioni di
quotidiani e che, dunque, riesce con obiettività a discernere un tipo di giornalismo da un
altro e a cogliere di entrambi le dovute opportunità.
Negli ultimi due capitoli mi soffermerò sull’ aspetto giuridico delle pubblicazioni on
line.
In particolar modo verranno descritti i reati che possono essere commessi anche
attraverso la diffusione di notizie in rete, quindi usufruendo del diritto di cronaca pur non
utilizzando lo strumento tradizionale, e si parlerà delle norme che devono essere applicate
in tal caso, delineando quanto diversi siano a tutt’oggi i pareri della dottrina e della
giurisprudenza.
6
Verrà, poi, esaminata nel dettaglio la l. n. 62 del 2001 che ha segnato una svolta
importante nel campo del giornalismo on line e dell’ editoria elettronica in genere.
Quest’ ultima è stata oggetto di forti polemiche, pur dimostrando un’ apertura del nostro
ordinamento alle nuove tecnologie e professioni.
In ultimo verranno citati alcuni provvedimenti applicati successivamente alla norma
suddetta, volti a migliorare la stessa rendendola più chiara ed esplicita in alcune sue parti.
7
Capitolo I
DISCIPLINA DELLA STAMPA TRADIZIONALE
1.1 LA LIBERTÀ DI STAMPA NELLA COSTITUZIONE
1.1.1. La nascita della libertà di manifestazione del pensiero
La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero è un valore di antiche radici
1
che oggi si è andato pian piano estendendo e che comprende la libertà di informazione, di
espressione, di opinione, di stampa.
In particolar modo quest’ ultima può essere considerata come la massima realizzazione
della libertà di espressione
2
e può essere definita come la facoltà di servirsi dello strumento
stesso della stampa per manifestare e diffondere idee o per narrare fatti.
Nonostante la liberà in esame sia un principio che si è diffuso ed affermato anticamente,
ha ottenuto solo in tempi relativamente recenti la sua tutela giuridica.
Fra tutte le libertà garantite dalla Costituzione viene considerata la fondamentale; non
varrebbe a nulla, infatti, assicurare tutte le altre ( la libertà personale, di associazione, di
riunione) se non si desse ai cittadini il diritto di esprimere giudizi e valutazioni.
La stessa Corte Costituzionale la definisce “pietra angolare dell’ ordine democratico”
3
in
quanto in un ordinamento di matrice liberale la partecipazione attiva della comunità alla
1
G. Sartori , Elementi di teoria politica, Il Mulino, Bologna 1995 p. 174 “La libertà di manifestazione del
pensiero è un valore occidentale, scoperto e affermato dal pensiero greco”.
2
P. Costanzo, Stampa “ Libertà di” in Digesto discipline pubblicistiche XIV 1999 p. 538 “ E’ agevole
constatare come, nella modellistica costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di
stampa abbia quasi sempre ottenuto una posizione di primo piano tanto da poter essere considerata
autonomamente e da reagire persino sulla libertà “madre”, inoltre oscurando o relegando in second’ordine
altri diversi aspetti strumentali”.
3
Cort Cost sent. n. 84/1969. Per una definizione della libertà in questione come primaria del nostro
ordinamento si vedano anche sent n. 9/1965 “la libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà
fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione una di quelle…che meglio caratterizzano il
regime vigente dello Stato”; sent n. 168/1971 “cardine del regime di democrazia garantito dalla
Costituzione”; sent n. 126/1985 “ la libertà di manifestazione del pensiero assume ai fini dell’ attuazione del
principio democratico rilevanza centrale”.
8
vita politica deve essere necessariamente legata al riconoscimento del diritto di esprimere
le proprie idee.
4
Il Parlamento Europeo, in una Risoluzione sulla libertà di espressione del cittadino e la
libertà di stampa e d’ informazione, ricorda che “la piena esistenza della libertà di
espressione caratterizza uno stato democratico” e che “ il diritto di espressione è un diritto
costituzionale inalienabile in uno Stato democratico”.
5
Tale libertà, come tutti i diritti e le libertà fondamentali dell’ uomo, viene consacrata in
ogni Stato contemporaneo; tutti i paesi dell’ Unione Europea, tranne la Gran Bretagna che
non ha una Costituzione scritta, riconoscono il diritto in questione come principio
costituzionale, nonostante che le tradizioni giuridiche di ognuno comportino che lo stesso
sia configurato in modo differente in ogni paese, con propri limiti e peculiarità.
E’ importante sottolineare, inoltre, come non siano solo le Costituzioni ma anche altri
documenti di notevole spessore ed importanza ad affrontare suddetta tematica; fra questi
possiamo menzionare la Dichiarazione Universale dei diritti dell’ uomo
6
, approvata dall’
Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948; la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
7
firmata a Roma il 4
novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848; il Patto Internazionale di
4
Libertà di stampa, in Enciclopedia giuridica, p. 1 “ L’ essere compiutamente e realmente informati
rappresenta una premessa indispensabile del buon funzionamento di un regime liberal-democratico”.
5
Risoluzione del Parlamento Europeo A3-0282/93 in G.U. n. C 20/113
6
Art. 19 “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione ed espressione, incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso
ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
7
Art 10. “Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e
la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche
autorità e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un
regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità,
condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una
società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la
difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione
della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire
l'autorità e l’imparzialità del potere giudiziario".
9
New York sui diritti civili e politici
8
, firmato il 19 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25
ottobre 1977 n. 881.
Da quanto riportato dai suddetti documenti, si può dunque desumere che la libertà di
espressione è alla base di ogni regime politico di matrice liberale e che il suo grado di
diffusione è un indice del livello di progresso raggiunto dai singoli paesi.
1.1.2 La libertà di stampa nell’ ordinamento italiano
Nella storia d’ Italia la prima ammissione della sola libertà di stampa risale all’art. 28
dello Statuto Albertino, emanato da Carlo Alberto nel 1848. La norma, piuttosto sintetica
e generale, stabilisce che “la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”. Si tratta
di una svolta senz’ altro importante, che rivelerà, tuttavia, la sua debolezza, soprattutto per
il carattere flessibile dello Statuto stesso.
Quest’ ultimo, nell’ art. 28 , avendo menzionato esclusivamente la stampa, sembra non
aver riconosciuto nessuna garanzia alle altre modalità di espressione, sottoposte a sistemi
censori altamente discrezionali e rigidamente basati su parametri di moralità ed ordine
pubblico, di rispetto dell’ ordinamento politico, della religione cattolica e dei principi della
famiglia.
9
Per quanto riguarda gli sviluppi successivi che tale disciplina conoscerà sul piano della
legislazione è sicuramente importante far riferimento al decreto n° 695, noto come Editto
sulla Stampa. In esso, accanto al divieto di ogni forma di censura preventiva, venivano
definiti i reati a mezzo stampa e predisposti i meccanismi sanzionatori. Le ipotesi di reato
erano divise in due grandi categorie : le lesioni verso lo Stato e quelle verso i privati.
Venivano legittimati, inoltre, numerosi interventi repressivi e configurati diversi limiti
penali al fine di garantire una corretta diffusione delle notizie.
10
In questi anni si respirava un clima di favore nei confronti della libertà di stampa e nei
confronti della normativa di riferimento. Infatti, nonostante il 74% degli italiani fosse
8
Art. 19 “ Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il
diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in
forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.”
9
Leggi di pubblica sicurezza n. 3720/1859 e n. 2248/1865
10
U. De Siervo ,(Stampa) Dir. Pubbl. , in Enc. dir. XIII 1990 p. 580 “ L’ editto sulla stampa realizza davvero
la scelta di intervenire in materia solo mediante meccanismi repressivi”
10
analfabeta, ad essa veniva riconosciuta un’ importanza notevole, poiché i giornali
parlavano alle classi dirigenti del paese e avevano quindi una grande influenza su coloro
che prendevano le decisioni a livello politico ed istituzionale.
Il Corriere della Sera, al esempio, primo quotidiano italiano degli ultimi decenni dell’
Ottocento, era un giornale che si leggeva molto in tutte le sedi istituzionali che contavano.
Tale atteggiamento positivo subirà una progressiva trasformazione in senso più restrittivo,
soprattutto durante il conflitto mondiale che porterà ad una sostanziale ripresa della
censura preventiva sul contenuto degli stampati.
Con l’ avvento del fascismo la situazione peggiorerà ulteriormente, in particolar modo
perché il regime ebbe la nitida consapevolezza che ci fosse un nesso tra le attività di
comunicazione e gli equilibri politici.
11
Mussolini stesso affermava “in un regime totalitario
la stampa è un elemento di questo regime, una forma al servizio dello stesso, che deve
seguire il principio per cui ciò che è nocivo si evita e ciò che è utile al regime si fa”.
12
Si arrivò alle cosiddette “ istruzioni alla stampa”
13
, ovvero ordini e divieti di renderla
“sempre più illustratrice, agile, varia, brillante delle quotidiane conquiste del fascismo”.
In questo particolare momento storico ci sarà una quasi totale soppressione della libertà di
espressione.
Quando, nel 1946, l’ Assemblea Costituente si troverà ad affrontare il problema
legislativo della libertà suddetta, la situazione giuridica sarà ancora fortemente
caratterizzata dall’ impronta autoritaria impressa dal passato regime.
La solenne proclamazione del 1° comma dell’ art 21 Cost. secondo cui “ tutti hanno diritto
di manifestare
14
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione” nasce come reazione di stampo liberale e democratico al sistema vigente.
Tale incipit estenderà la garanzia costituzionale sia al diritto della libera manifestazione del
pensiero sia al diritto al libero e pieno uso dei relativi mezzi di divulgazione.
11
F. Rimoli , La libertà dell’ arte nell’ ordinamento italiano, CEDAM, Padova, 1992 “ La cultura ha sempre
svolto un ruolo primario come INSTRUMENTUM REGNI”.
12
Discorso di Mussolini ai direttori dei giornali radunati a palazzo Chigi il 10 Ottobre 1928, in Codice della
stampa, p.5 .
13
Circolare 26 settembre 1928 dell’ ufficio Stampa ai Preferiti.
14
Manifestare si differenzia dal comunicare dell’ art. 15 che sottende sì una manifestazione del pensiero ma
volutamente privata.
11
Questi due diritti non devono essere considerati in maniera distinta ma, come ha ribadito
la stessa Corte Costituzionale, esiste un “nesso di indispensabile strumentalità”
15
che lega
la divulgazione del pensiero alla manifestazione dello stesso.
Tutti i cittadini, senza discriminazioni in ragione delle qualifiche rivestite, hanno la
possibilità di usufruirne anche se, per quanto concerne i pubblici funzionari, è necessario
specificare che le loro manifestazioni di pensiero sono garantite dall’ art. 21 Cost. solo
quando possono considerasi come personali e non come attinenti alla funzione esercitata.
16
1.1.3 La natura giuridica del diritto
La libertà di manifestazione del pensiero è condizione essenziale per la effettiva
partecipazione dell’ individuo alla vita sociale e per la sua realizzazione personale.
Questa duplicità di azione, sia privata sia sociale, ha contribuito ad alimentare il dibattito
riguardante la qualificazione giuridica della libertà in esame come diritto funzionale o
individuale.
Secondo la prima concezione la possibilità di potersi esprimere liberamente
comporterebbe l’ esercizio di una funzione sociale, in quanto la diffusione del proprio
pensiero viene intesa come uno strumento utile per conseguire finalità collettive, sociali,
pubbliche.
17
Nella concezione individualista, al contrario, la libertà di espressione si intende
garantita al singolo in quanto tale, indipendentemente dai vantaggi che il suo esercizio può
apportare a livello sociale.
18
La dottrina prevalente sostiene per la maggior parte quest’ ultima ipotesi. Con questo,
tuttavia, non si vuole assolutamente negare il rilievo sociale della libertà di manifestazione
15
Corte cost. n. 48/1964.
16
Corte cost. n. 100/1966.
17
Jaeger, Il diritto della collettività all’ informazione attraverso la stampa, in Iustitia , 1959 p. 367 dove
l’autore definisce l’ attività giornalistica come una FUNZIONE PUBBLICA.
18
C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ ordinamento italiano, Milano, Giuffrè,1958 p. 9
“Quando si afferma che la nostra Costituzione garantisce il diritto di manifestazione del pensiero in senso
individualistico si intende dunque dire che esso è garantito al singolo come tale indipendentemente dai
vantaggi o dagli svantaggi che possano derivarne allo Stato, indipendentemente dalle qualifiche che il singolo
possa avere in alcune comunità e dalle funzioni connesse a tali qualifiche; si vuole dire che esso è garantito
perché l’ uomo possa unirsi all’ altro uomo nel pensiero e col pensiero ed eventualmente insieme operare: i
vivi con i vivi ed i morti con i vivi e non per le utilità sociali delle unioni di pensiero”.
12
del pensiero, ma si vuole evitare che possano essere soggette a limitazioni particolari
espressioni non prettamente rispondenti a finalità pubbliche o non coincidenti con le
ideologie proprie delle classi dominanti.
19
1.1.4 Il controllo dello stato sulla libertà di manifestazione del pensiero
Nell’ art 21 vengono indicati gli strumenti di controllo della manifestazione del
pensiero , i quali possono essere distinti in preventivi e repressivi.
Tra i primi vanno annoverati la censura e l’ autorizzazione. Entrambe sono ricondotte
dalla Corte Costituzionale ad un medesimo istituto, che si traduce in un giudizio
discrezionale sul contenuto del pensiero, tale da poter eventualmente impedire la
produzione o la pubblicazione dello stampato.
20
Secondo la dottrina, al contrario, le due misure considerate devono essere distinte,
riferendo le autorizzazioni alle attività connesse all’ uso dei mezzi di diffusione e la censura
al prodotto di tali attività.
21
In relazione alla stampa periodica, ad esempio, si parla di
autorizzazione per la modalità di controllo che condiziona la possibilità di pubblicare un
giornale, mentre di censura per la misura che serve a controllare il contenuto dello
stampato.
A causa della rapida diffusione del mezzo la stampa non è soggetta né all’ una né all’altra
forma di controllo , per espresso divieto del 2° comma art. 21 Cost.
Gli interventi repressivi alla libertà di manifestazione del pensiero, al contrario,
riguardano anche gli stampati. In particolare, si ritiene che il solo mezzo di prevenzione
costituzionalmente ammissibile sia il sequestro, ammesso dai commi 3-4 dell’ art. 21,
unitamente però alla duplice garanzia della riserva di giurisdizione (solo per atto motivato
dall’ autorità giudiziaria) e di legge.
Per quanto riguarda la prima essa può sussistere solo in due circostanze: di “assoluta
urgenza” e quando “non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria”. In
19
P. Barile, La libertà di manifestazione del pensiero, Milano. Giuffrè, 1975 p.12 “ Se dall’ indole funzionale
si intendesse far derivare una delimitazione sostanziale dell’ espressione del pensiero a tutela delle ideologie
dominanti, si sarebbe in torto. La corretta posizione è quella di chi intende l’ aggettivo “ funzionale” in
termini metodologici, che prescindono da ogni preclusione di contenuti e che anzi pongono la diffusione di
ogni ideologia quale momento irrinunciabile del metodo democratico”.
20
Corte cost. 31/1957;115/1957:44/1960;159/1970;93/1972;38/1973;1063/1988.
21
S.Fois, Censura , in Encicl. Dir., Giuffrè, Milano 1958, pp.718ss.
13
tali casi il sequestro di polizia non può consistere solo in una segnalazione all’ autorità
giudiziaria, ma deve essere seguito necessariamente da una denuncia.
La riserva di legge prevede, invece, due distinte ipotesi: “nel caso di delitti, per la quale la
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi” o “nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l’ indicazione dei responsabili”.
Censura, autorizzazione e sequestro sono, in ultima analisi, gli strumenti classici con
cui il potere statale ha controllato e controlla ancora, seppur parzialmente, la libertà di
espressione.
1.1.5 I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero
Nell’ ultimo comma dell’ art 21 si individua nella sola tutela del buon costume il
fondamento di possibili limitazioni alla libertà di stampa. Esso rappresenta l’unico limite
espressamente indicato in Costituzione “a causa della sua particolare rilevanza”.
22
Il limite in questione è rimasto letteralmente lo stesso dall’ entrata in vigore della
Costituzione ma il suo significato ha subito nel tempo variazioni di notevole spessore. E’
risultato estremamente problematico individuare un significato univoco e definito di tale
nozione e diversa è l’ interpretazione che viene data da parte della dottrina e da parte della
Giurisprudenza Costituzionale.
La prima contrappone una nozione civilistica e una penalistica di buon costume.
Alcuni hanno parlato di comune sentimento morale
23
, di moralità pubblica
24
, intendendo
quindi per buon costume l’ insieme delle regole di relazione che , in un determinato
momento storico, sono conformi a morale.
La Corte Costituzionale sembra implicitamente negare il riferimento civilistico
sostenendo che “non possono essere fatti coincidere con la morale o con la coscienza
etica concetti che non tollerano determinazioni quantitative del genere di quelle espresse
dal termine morale media di un popolo, etica comune di un gruppo ed altre analoghe. La
legge morale vive nella coscienza individuale e così intesa non può formare oggetto di un
regolamento legislativo. Il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono
un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali
comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell’
22
Corte cost. 120/1968.
23
P. Virga , Diritto costituzionale , Giuffrè, Milano,1971.
24
F. Pergolesi, Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1960.
14
ambito della famiglia, della dignità personale che con essa si congiunge, del sentimento
morale dei giovani”.
25
Dunque si può concludere che la Corte Costituzionale ha avallato un’interpretazione
restrittiva di buon costume, da intendersi non riferita a valori generici, quali quello di
“morale corrente” o di “ etica sociale”, piuttosto come inerente alla sola sfera del pudore
sessuale, benché ampiamente intesa.
E’ importate sottolineare anche che il buon costume non è l’ unico limite alla libertà
di manifestazione del pensiero; la Corte Costituzionale ha affermato che, accanto a tale
limite esplicito, sussistono ulteriori limiti inespressi, fondati sulla necessità di tutelare beni
diversi ugualmente garantiti dalla Costituzione. In particolar modo viene dato rilievo alle
limitazioni a tutela dell’ onore
26
, della riservatezza
27
, della realizzazione della giustizia
28
, del
sentimento religioso
29
, dell’economia pubblica
30
.
1.1.6. Il significato dell’ art. 21 della Costituzione
L’ articolo 21 della Costituzione ha indubbiamente rappresentato una svolta
importante in tema di libertà di informazione e di espressione.
Esso rappresenta la volontà che i legislatori hanno avuto di cancellare tutte le limitazioni
che avevano caratterizzato il periodo totalitario, facendo emergere quanto sia importante
che l’ uomo si senta tutelato delle proprie libertà.
E’ stato più volte ribadito, tuttavia, che la Costituzione Repubblicana sembra aver guardato
più al passato che al futuro, ponendosi come massimo obiettivo quello di porre basi forti
che non permettessero il ritorno delle assolute restrizioni del regime, ma non
preoccupandosi nel modo dovuto delle prospettive della materia in questione.
L’ evoluzione della tecnologia e della società hanno infatti evidenziato nel tempo la
limitatezza del contenuto dell’ art. 21, soprattutto se inteso in senso letterale.
Effettivamente in tale art. viene nominata solo la stampa e non tutti gli altri mezzi di
comunicazione esistenti, come la radio, la televisione fino ad arrivare ai mezzi informatici.
25
Corte cost. n. 9/1965.
26
Corte cost. n. 86/1974.
27
Corte cost n. 38/1973.
28
Corte cost n. 18/1966.
29
Corte cost n. 188/1975.
30
Corte cost n. 123/1976.
15
Nella dottrina e nella giurisprudenza dell’ ultimo ventennio, inoltre, si è avvertita
fortemente l’ insufficienza della tradizionale concezione della libertà di espressione e si è
cercato di dare un’ interpretazione evolutiva dell’ art. 21.
In questo senso la libertà di manifestazione del pensiero non viene più intesa in maniera
unitaria, ma viene distinta in due componenti, una componente attiva, intesa come “libertà
di dare e divulgare notizie , opinioni e commenti”
31
, ed una componente passiva, intesa
come “ interesse generale all’ informazione, il quale, in un regime di libera democrazia,
implica pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime, assenza di
ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee”.
32
Per quanto concerne la componente attiva, essa riguarda quindi la condizione di colui
che diffonde presso il pubblico le notizie, i fatti, le informazioni. E’ espressamente
riconosciuta nel comma 1 dell’ art 21 e comprende anche il diritto di cronaca.
33
Notevolmente più complessa è la problematica riguardante la componente passiva;
essa si riferisce primariamente alla possibilità di ricezione delle notizie da altri liberamente
diffuse e, così intesa, sembra anche questa avere garanzia costituzionale nello stesso
comma 1 dell’ art 21, in quanto la limitazione della possibilità di ricevere informazioni si
tradurrebbe in una corrispondente limitazione del diritto di diffondere le notizie.
L’ espressione “diritto all’ informazione” viene impiegata anche per indicare un
comportamento attivo volto alla ricerca e all’ acquisizione delle notizie o anche in
riferimento alla pretesa di ottenere notizie determinate. Tuttavia la sussistenza di quest’
ultimo diritto viene negata dalla maggioranza, in quanto questo entrerebbe in contrasto
con la componente attiva della libertà in esame, la quale tutela sia la facoltà di tacere sia
quella di scegliere le notizie da diffondere.
Naturalmente, nonostante il riconoscimento di queste due componenti , non siamo di
fronte a due distinti diritti, ma ad un’ unica libertà, garantita appunto dall’art 21 della
nostra Costituzione.
31
Corte cost. n. 105/1972.
32
Corte cost. n. 105/1972.
33
A tale tesi si contrappone Chiola, in L’ informazione nella costituzione, Cedam, Padova 1973 p. 28 , dove
distingue la cronaca, attività individuale di comunicazione di notizie, dall’ informazione, intesa come attività
di circolazione delle notizie attraverso i mezzi di comunicazione di massa.